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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 13167/2026

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corrente-controPROVINCIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Taranto n.493/2021 depositata il 25/10/2021, RG 448/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, consentenza n. 493/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021, ha confermato laNumero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026decisione di primo grado, che aveva rigettato l’originario ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Taranto.In qualità di avvocata dipendente della Provincia, la Trisolini avevalamentato la mancata adozione, da parte dell’ente, del regolamento di cuiall’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, con il quale doveva esseredisciplinata la corresponsione dei compensi professionali spettanti agliavvocati dell’ente a seguito di sentenza favorevole, anche in caso dicompensazione giudiziale delle spese di lite.

La domanda aveva peroggetto la condanna della Provincia al risarcimento del danno derivato dalmancato guadagno dei compensi che la ricorrente avrebbe percepito incaso di adozione del regolamento ed era stata quantificata in euro190.946,95, oltre accessori e spese.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondogrado, sulla base di due motivi.Resiste con controricorso la Provincia di Taranto.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 27 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali del 14 settembre2000, 40, comma 4, e 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 1362,1363, 1366, 1367 c.c.2.

Il motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.2.1.

Quanto alla asserita violazione dell’art. 27 del CCNL del 14 settembre2000, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi espressi più volte daquesta Corte, cui il Collegio intende dare continuità anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c. (v.

Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 4681 del 21/02/2024,Sez.

L, Ordinanza n. 14761 del 10/05/2022, Sez.

L, Ordinanza n. 27316del 07/10/2021).Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026Si è infatti affermato (citata Cass., n. 4681 del 2024) che tale previsionelascia ampio spazio al potere degli Enti, provvisti di Avvocatura, didisciplinare la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguitodi sentenza favorevole all'Ente, fermo il rispetto dei principi contenuti nelR.D.L. n. 1578 del 1933, e, al contempo, affida alla contrattazionecollettiva decentrata la sola materia del coordinamento tra le due vociretributive accessorie (i compensi professionali e la retribuzione dirisultato: Cass. n. 27316/2021); il carattere meramente programmaticodella clausola pattizia, la quale non ha effetti diretti, ma fissa una direttivache richiede di essere integrata con una regolamentazione successiva.Il ricorso non adduce elementi nuovi, idonei a rivedere tale orientamento.Anche l’argomento speso dalla ricorrente, secondo cui nella sentenza n.27316 del 2021 l’affermazione di questa Corte riguardava il contenuto diun regolamento comunque adottato, non ha valore decisivo, sia perché ladecisione conferma con riguardo all’art. 27 cit. che “il chiaro ed univocotenore letterale attesta che la clausola collettiva lascia ampio spazio alpotere degli Enti, provvisti di Avvocatura, di disciplinare la corresponsionedei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevoleall'Ente”, sia perché la successiva Cass. n. 14761 del 2022 si è espressain senso conforme in un caso proprio di mancata adozione delregolamento da parte dell’ente convenuto, affermando che “conriferimento ad entrambi i profili (dei compensi e della correlazione traquesti e la retribuzione di risultato), dunque, la norma pattizia noncostituisce alcun obbligo a carico dell'ente, segnando solo una lineaprogrammatica” (…) “ed allora non può dubitarsi della natura meramenteprogrammatica della clausola pattizia, sicché non ne discendono néimmediati vincoli a carico della [OSCURATO:PERSONA] né aspettativegiuridicamente tutelate in capo all'avvocato dipendente”.Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non è idoneo a mutare tali conclusioni il fatto che l’originaria domandadella Trisolini avesse per oggetto non già l’erogazione dei compensi perl’attività volta, ma il risarcimento del danno per la mancata adozione delregolamento: affinché una domanda risarcitoria di questo tipo possatrovare accoglimento è infatti necessario che l’adozione del regolamentosia obbligatoria, non essendo sufficiente l’inerzia dell’Amministrazione.2.2.

Anche la censura fondata sulla errata applicazione delle normerelative ai canoni interpretativi dei contratti (artt. 1362, 1363, 1366, 1367c.c.) deve essere disattesa.La Corte territoriale, per giungere alle conclusioni oggi contestate, hainfatti preso le mosse dal tenore letterale della disposizione pattizia, manon si è limitata ad esso, osservando come la natura meramenteprogrammatica della clausola pattizia sia desumibile anche dal «successivoprospettato coordinamento della prevista regolamentazione con laretribuzione, in sede di futura contrattazione integrativa», utilizzandodunque anche il canone dell’interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.) equello teleologico (art. 1362 c.c.).In tal modo, la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengonomosse, essendosi attenuta alle regole che presiedono l’interpretazione deicontratti collettivi, secondo la lettura che di esse offre questa Corte neisuoi arresti più recenti: «l’interpretazione dei contratti collettivi si èorientata verso un processo di circolarità del percorso ermeneutico, di paripasso all’evoluzione giurisprudenziale in materia civile, interpretazione chetiene in considerazione tutti i criteri ermeneutici (sia quellitradizionalmente definiti soggettivi che quelli configurati come oggettivi)su un livello di equiordinazione, percorso ove l'interprete è tenuto aconfrontare il significato desumibile dall'applicazione del criterio letteralecon quello desumibile dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricercadi un significato coerente con quanto risulta dall'applicazione di taliNumero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026ulteriori criteri» (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 30141 del 13/10/2022; e v.anche Sez.

L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Sez.

L, Ordinanza n.2996 del 01/02/2023).3.3.

Il motivo si profila infondato anche nella parte concernente l’asseritaviolazione degli artt. 40 e 41 del d.lgs. n. 165 del 2001.L’art. 40, cit. presuppone comunque l’esistenza di disposizioni pattizie acarattere vincolante, che qui è da escludere.Rispetto poi all’art. 45, va ricordato che tale norma pone un obbligo delleamministrazioni di garantire ai propri dipendenti la parità di trattamentoeconomico, ma pur sempre nell’ambito delle previsioni dei contratticollettivi, non costituendo parametro per giudicare delle eventualidifferenziazioni operate in quella sede, e che l'esercizio delladiscrezionalità collettiva impedisce ogni sindacato finalizzato acomparazioni tra le distinte aree e comparti sulla cui base i negoziati sisvolgono e si concludono (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29202 del07/10/2022, Sez.

L, Ordinanza n. 15110 del 15/07/2020).Deve dirsi poi irrilevante il fatto, su cui la ricorrente si sofferma a pag. 7del ricorso, che la stessa Provincia di Brindisi abbia adottato, in forzaperaltro di una disposizione di legge e non di una norma pattizia, ilregolamento per la disciplina degli incentivi alla progettazione per ilpersonale degli uffici tecnici: trattandosi di una diversa attività e dipersonale di diversa professionalità, è evidente l’inidoneità di taleregolamento a fungere da termine di comparazione per l’evocata disparitàdi trattamento.4.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1355, 1175 e 1375 c.c.Il motivo è per un verso inammissibile, per un altro infondato.4.1.

Con riferimento ai principi di correttezza e buona fede, la ricorrentenon indica in modo specifico quando, nel corso dei giudizi di merito,Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026un’autonoma domanda fondata sulla violazione di tali principi sarebbestata introdotta.Dalle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,riportate alle pagine 8 e 9 dell’odierno ricorso, emerge che la Trisoliniaveva bensì proposto una domanda subordinata di risarcimento del danno,che non era però fondata su un titolo diverso dall’inadempimento dellaclausola pattizia – clausola che, nell’impostazione dell’attrice avrebberadicato in suo favore un diritto soggettivo perfetto – ma solo su undiverso processo di quantificazione del danno, da compiersi in viaequitativa.Nel ricorso per cassazione, l’unico richiamo alla spendita dell’argomentodella buona fede nei giudizi di merito è contenuto a pag. 7, dove però,oltre a non riprodursi il passo in cui nel ricorso di primo grado lo sisarebbe argomentato, esso è collegato a un altro profilo di violazione dellabuona fede (e parità di trattamento), ossia a quello, già sopra esaminato,per cui l’ente si era dotato di un regolamento per la corresponsione degliincentivi alla progettazione per il personale degli uffici tecnici e non per lepropine degli avvocati.In tal modo, il Collegio non è messo in condizione di valutare se il temafosse stato proposto e disatteso nei gradi di merito o se invece, comesembra, costituisca questione nuova, come tale inammissibile nel giudiziodi legittimità.4.2.

Quanto all’art. 1355 c.c., va anzitutto rammentato che, in base a taledisposizione, l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizionemeramente potestativa determina la nullità della relativa clausola e nonproduce di per sé alcun effetto risarcitorio.

Ne consegue che la ricorrentenon potrebbe in ogni caso farne discendere gli effetti voluti con laproposizione della domanda di risarcimento del danno.In ogni caso, l’impostazione della ricorrente, secondo cui la normapattizia contenuta nell’art. 27 CCNL conterrebbe una condizioneNumero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026potestativa dipendente dalla mera volontà del debitore, finisce con ilriproporre la tesi della sua natura immediatamente precettiva, tesi chequesta Corte ha già disatteso con le pronunce sopra richiamate.In senso contrario non vale richiamare la giurisprudenza di questa Cortein materia di compenso incentivante previsto in favore del personale dellaP.A., per la progettazione di opere pubbliche, dall'art. 18 della legge n.109 del 1994 (oltre a Cass., Sez.

L, Sentenza n. 13384 del 19/07/2004,citata dalla ricorrente, si veda Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 3779 del09/03/2012).Tale indirizzo si è formato in una materia nella quale la natura dicondizione meramente potestativa è stata esclusa da questa Corte aproposito di una previsione concernente non già l’adozione delregolamento sui compensi, che è stata al contrario giudicata obbligatoria efondativa di un diritto soggettivo perfetto, bensì in riferimento alla esattaquantificazione del compenso.Peraltro, la condizione non può essere considerata meramentepotestativa, quando l'evento dedotto in condizione sia collegato avalutazioni di interesse e di convenienza e si presenti come alternativacapace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente; soprattuttose la decisione sia affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei adinfluire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazionesia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (v., ex plurimis,Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30143 del 20/11/2019, Sez. 3, Sentenza n.18239 del 26/08/2014).Nel caso del regolamento di disciplina di compensi professionali da partedi un ente pubblico, l’adozione dello stesso, pur essendo rimessa allavolontà dello stesso obbligato, dipende da molteplici fattori, tra cuil’esigenza di tener conto dei vincoli di bilancio dell’ente stesso e laponderazione comparativa di interessi pubblici e privati.5.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-controPROVINCIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez. dist. di Taranto n.493/2021 depositata il 25/10/2021, RG 448/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, consentenza n. 493/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021, ha confermato laNumero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026decisione di primo grado, che aveva rigettato l’originario ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Taranto.In qualità di avvocata dipendente della Provincia, la Trisolini avevalamentato la mancata adozione, da parte dell’ente, del regolamento di cuiall’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, con il quale doveva esseredisciplinata la corresponsione dei compensi professionali spettanti agliavvocati dell’ente a seguito di sentenza favorevole, anche in caso dicompensazione giudiziale delle spese di lite. La domanda aveva peroggetto la condanna della Provincia al risarcimento del danno derivato dalmancato guadagno dei compensi che la ricorrente avrebbe percepito incaso di adozione del regolamento ed era stata quantificata in euro190.946,95, oltre accessori e spese.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza di secondogrado, sulla base di due motivi.Resiste con controricorso la Provincia di Taranto.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 27 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali del 14 settembre2000, 40, comma 4, e 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 1362,1363, 1366, 1367 c.c.2. Il motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.2.1. Quanto alla asserita violazione dell’art. 27 del CCNL del 14 settembre2000, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi espressi più volte daquesta Corte, cui il Collegio intende dare continuità anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c. (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4681 del 21/02/2024,Sez. L, Ordinanza n. 14761 del 10/05/2022, Sez. L, Ordinanza n. 27316del 07/10/2021).Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026Si è infatti affermato (citata Cass., n. 4681 del 2024) che tale previsionelascia ampio spazio al potere degli Enti, provvisti di Avvocatura, didisciplinare la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguitodi sentenza favorevole all'Ente, fermo il rispetto dei principi contenuti nelR.D.L. n. 1578 del 1933, e, al contempo, affida alla contrattazionecollettiva decentrata la sola materia del coordinamento tra le due vociretributive accessorie (i compensi professionali e la retribuzione dirisultato: Cass. n. 27316/2021); il carattere meramente programmaticodella clausola pattizia, la quale non ha effetti diretti, ma fissa una direttivache richiede di essere integrata con una regolamentazione successiva.Il ricorso non adduce elementi nuovi, idonei a rivedere tale orientamento.Anche l’argomento speso dalla ricorrente, secondo cui nella sentenza n.27316 del 2021 l’affermazione di questa Corte riguardava il contenuto diun regolamento comunque adottato, non ha valore decisivo, sia perché ladecisione conferma con riguardo all’art. 27 cit. che “il chiaro ed univocotenore letterale attesta che la clausola collettiva lascia ampio spazio alpotere degli Enti, provvisti di Avvocatura, di disciplinare la corresponsionedei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevoleall'Ente”, sia perché la successiva Cass. n. 14761 del 2022 si è espressain senso conforme in un caso proprio di mancata adozione delregolamento da parte dell’ente convenuto, affermando che “conriferimento ad entrambi i profili (dei compensi e della correlazione traquesti e la retribuzione di risultato), dunque, la norma pattizia noncostituisce alcun obbligo a carico dell'ente, segnando solo una lineaprogrammatica” (…) “ed allora non può dubitarsi della natura meramenteprogrammatica della clausola pattizia, sicché non ne discendono néimmediati vincoli a carico della [OSCURATO:PERSONA] né aspettativegiuridicamente tutelate in capo all'avvocato dipendente”.Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026Non è idoneo a mutare tali conclusioni il fatto che l’originaria domandadella Trisolini avesse per oggetto non già l’erogazione dei compensi perl’attività volta, ma il risarcimento del danno per la mancata adozione delregolamento: affinché una domanda risarcitoria di questo tipo possatrovare accoglimento è infatti necessario che l’adozione del regolamentosia obbligatoria, non essendo sufficiente l’inerzia dell’Amministrazione.2.2. Anche la censura fondata sulla errata applicazione delle normerelative ai canoni interpretativi dei contratti (artt. 1362, 1363, 1366, 1367c.c.) deve essere disattesa.La Corte territoriale, per giungere alle conclusioni oggi contestate, hainfatti preso le mosse dal tenore letterale della disposizione pattizia, manon si è limitata ad esso, osservando come la natura meramenteprogrammatica della clausola pattizia sia desumibile anche dal «successivoprospettato coordinamento della prevista regolamentazione con laretribuzione, in sede di futura contrattazione integrativa», utilizzandodunque anche il canone dell’interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.) equello teleologico (art. 1362 c.c.).In tal modo, la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le vengonomosse, essendosi attenuta alle regole che presiedono l’interpretazione deicontratti collettivi, secondo la lettura che di esse offre questa Corte neisuoi arresti più recenti: «l’interpretazione dei contratti collettivi si èorientata verso un processo di circolarità del percorso ermeneutico, di paripasso all’evoluzione giurisprudenziale in materia civile, interpretazione chetiene in considerazione tutti i criteri ermeneutici (sia quellitradizionalmente definiti soggettivi che quelli configurati come oggettivi)su un livello di equiordinazione, percorso ove l'interprete è tenuto aconfrontare il significato desumibile dall'applicazione del criterio letteralecon quello desumibile dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricercadi un significato coerente con quanto risulta dall'applicazione di taliNumero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026ulteriori criteri» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 30141 del 13/10/2022; e v.anche Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Sez. L, Ordinanza n.2996 del 01/02/2023).3.3. Il motivo si profila infondato anche nella parte concernente l’asseritaviolazione degli artt. 40 e 41 del d.lgs. n. 165 del 2001.L’art. 40, cit. presuppone comunque l’esistenza di disposizioni pattizie acarattere vincolante, che qui è da escludere.Rispetto poi all’art. 45, va ricordato che tale norma pone un obbligo delleamministrazioni di garantire ai propri dipendenti la parità di trattamentoeconomico, ma pur sempre nell’ambito delle previsioni dei contratticollettivi, non costituendo parametro per giudicare delle eventualidifferenziazioni operate in quella sede, e che l'esercizio delladiscrezionalità collettiva impedisce ogni sindacato finalizzato acomparazioni tra le distinte aree e comparti sulla cui base i negoziati sisvolgono e si concludono (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29202 del07/10/2022, Sez. L, Ordinanza n. 15110 del 15/07/2020).Deve dirsi poi irrilevante il fatto, su cui la ricorrente si sofferma a pag. 7del ricorso, che la stessa Provincia di Brindisi abbia adottato, in forzaperaltro di una disposizione di legge e non di una norma pattizia, ilregolamento per la disciplina degli incentivi alla progettazione per ilpersonale degli uffici tecnici: trattandosi di una diversa attività e dipersonale di diversa professionalità, è evidente l’inidoneità di taleregolamento a fungere da termine di comparazione per l’evocata disparitàdi trattamento.4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 1355, 1175 e 1375 c.c.Il motivo è per un verso inammissibile, per un altro infondato.4.1. Con riferimento ai principi di correttezza e buona fede, la ricorrentenon indica in modo specifico quando, nel corso dei giudizi di merito,Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026un’autonoma domanda fondata sulla violazione di tali principi sarebbestata introdotta.Dalle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,riportate alle pagine 8 e 9 dell’odierno ricorso, emerge che la Trisoliniaveva bensì proposto una domanda subordinata di risarcimento del danno,che non era però fondata su un titolo diverso dall’inadempimento dellaclausola pattizia – clausola che, nell’impostazione dell’attrice avrebberadicato in suo favore un diritto soggettivo perfetto – ma solo su undiverso processo di quantificazione del danno, da compiersi in viaequitativa.Nel ricorso per cassazione, l’unico richiamo alla spendita dell’argomentodella buona fede nei giudizi di merito è contenuto a pag. 7, dove però,oltre a non riprodursi il passo in cui nel ricorso di primo grado lo sisarebbe argomentato, esso è collegato a un altro profilo di violazione dellabuona fede (e parità di trattamento), ossia a quello, già sopra esaminato,per cui l’ente si era dotato di un regolamento per la corresponsione degliincentivi alla progettazione per il personale degli uffici tecnici e non per lepropine degli avvocati.In tal modo, il Collegio non è messo in condizione di valutare se il temafosse stato proposto e disatteso nei gradi di merito o se invece, comesembra, costituisca questione nuova, come tale inammissibile nel giudiziodi legittimità.4.2. Quanto all’art. 1355 c.c., va anzitutto rammentato che, in base a taledisposizione, l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizionemeramente potestativa determina la nullità della relativa clausola e nonproduce di per sé alcun effetto risarcitorio. Ne consegue che la ricorrentenon potrebbe in ogni caso farne discendere gli effetti voluti con laproposizione della domanda di risarcimento del danno.In ogni caso, l’impostazione della ricorrente, secondo cui la normapattizia contenuta nell’art. 27 CCNL conterrebbe una condizioneNumero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026potestativa dipendente dalla mera volontà del debitore, finisce con ilriproporre la tesi della sua natura immediatamente precettiva, tesi chequesta Corte ha già disatteso con le pronunce sopra richiamate.In senso contrario non vale richiamare la giurisprudenza di questa Cortein materia di compenso incentivante previsto in favore del personale dellaP.A., per la progettazione di opere pubbliche, dall'art. 18 della legge n.109 del 1994 (oltre a Cass., Sez. L, Sentenza n. 13384 del 19/07/2004,citata dalla ricorrente, si veda Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 3779 del09/03/2012).Tale indirizzo si è formato in una materia nella quale la natura dicondizione meramente potestativa è stata esclusa da questa Corte aproposito di una previsione concernente non già l’adozione delregolamento sui compensi, che è stata al contrario giudicata obbligatoria efondativa di un diritto soggettivo perfetto, bensì in riferimento alla esattaquantificazione del compenso.Peraltro, la condizione non può essere considerata meramentepotestativa, quando l'evento dedotto in condizione sia collegato avalutazioni di interesse e di convenienza e si presenti come alternativacapace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente; soprattuttose la decisione sia affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei adinfluire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazionesia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (v., ex plurimis,Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30143 del 20/11/2019, Sez. 3, Sentenza n.18239 del 26/08/2014).Nel caso del regolamento di disciplina di compensi professionali da partedi un ente pubblico, l’adozione dello stesso, pur essendo rimessa allavolontà dello stesso obbligato, dipende da molteplici fattori, tra cuil’esigenza di tener conto dei vincoli di bilancio dell’ente stesso e laponderazione comparativa di interessi pubblici e privati.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Numero registro generale 10082/2022Numero sezionale 1778/2026Numero di raccolta generale 13167/2026Data pubblicazione 07/05/2026Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 13167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris