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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06479/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26773-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 550/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della C1P di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di tempestività dell'istanza di rimborso per il "[OSCURATO:PERSONA] orientale" contestata in grado d'appello dell'Ufficio; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 112 c.p.c. e 57 d.lgs. n. 546/1992, nonché censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 21.

Secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 6 ter della

1. n. 31/2008 e dell'art. 1, comma 1011, della

1. n. 244/2006; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese processuali; che, con riguardo al primo motivo, L'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., 29913/2020; Cass., 20785/2021).

La questione della decorrenza del termine è stata del resto definitivamente chiarita dall'interpretazione autentica offerta dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il cui art. 1, comma 665, ha Ric. 2020 n. 26773 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- stabilito che: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248...», in virtù del quale si è ritenuto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della

I. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass., 15252/2016; Cass., 5167/2020; Cass., 29913/2020).

Peraltro, in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a Ric. 2020 n. 26773 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Cass., 22399/2017).

Nella specie, la CTR ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non potesse far valere in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso e che il termine per l'esercizio del diritto al rimborso fosse di 48 mesi; che, pertanto, l'istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era palesemente tardiva; che la fondatezza del primo motivo assorbe il secondo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26773-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 550/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della C1P di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di tempestività dell'istanza di rimborso per il "[OSCURATO:PERSONA] orientale" contestata in grado d'appello dell'Ufficio; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 112 c.p.c. e 57 d.lgs. n. 546/1992, nonché censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 21. Secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 6 ter della 1. n. 31/2008 e dell'art. 1, comma 1011, della 1. n. 244/2006; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese processuali; che, con riguardo al primo motivo, L'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., 29913/2020; Cass., 20785/2021). La questione della decorrenza del termine è stata del resto definitivamente chiarita dall'interpretazione autentica offerta dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il cui art. 1, comma 665, ha Ric. 2020 n. 26773 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- stabilito che: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248...», in virtù del quale si è ritenuto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della I. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass., 15252/2016; Cass., 5167/2020; Cass., 29913/2020). Peraltro, in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a Ric. 2020 n. 26773 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (Cass., 22399/2017). Nella specie, la CTR ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non potesse far valere in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso e che il termine per l'esercizio del diritto al rimborso fosse di 48 mesi; che, pertanto, l'istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era palesemente tardiva; che la fondatezza del primo motivo assorbe il secondo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese de
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