CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché il vizio di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per i reati di cui al capo 47) e al capo 48) dell'imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto, reiterando profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, solo formalmente ha contestato presunte carenze di motivazione poste a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, censurando invero la decisione dei giudici di rnerito 7_ poiché fondata su una valutazione assertivamente sbagliata delle risultanze processuali, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento e dunque prospettando doglianze avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte; ritenuto, altresì, che deve sottolinearsi come sia preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente indicato tutti i plurimi elementi di fatto confermativi sulla base dei quali può con certezza affermarsi la penale responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, precisamente, in riferimento al capo 47), possa confermarsi la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce di una serie di elementi significativi, quali: il riferimento alla tipologia della sostanza stupefacente, unitamente alla consistenza ponderale della quantità residua accertata dalla data dell'accesso, pari a 100 grammi; la destinazione della sostanza al successivo spaccio; che, in relazione al capo 48), occorre evidenziare come il compendio probatorio acquisito - e segnatamente il contenuto delle intercettazioni - consenta di ritenere quantomeno sussistenti le condotte di detenzione e di esibizione delle sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dovendosi ritenere logicamente incompatibile con diverse finalità la verifica del relativo grado di purezza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M