CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 48739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/4/2023 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha ridotto le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. :309/90. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata applicata la pena base di anni 4 di reclusione, pari al doppio del minimo edittale, senza spiegare i motivi di siffatta quantificazione, e per non essere stata data alcuna giustificazione in ordine alla scelta quantitativa della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte di appello di Lecce ha illustrato le ragioni per cui ha fissato la pena base in anni 4 di reclusione e 9.000,00 euro di multa, avendo affermato sia di avere tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. sia che tale pena era stata mutuata da quella proposta dai ricorrenti ed accettata dal Pubblico ministero in sede di richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., che, però, era stata a suo tempo rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto ritenuta non congrua. Pertanto, le doglianze dei ricorrenti risultano prive di specificità, non confrontandosi con l'adeguata motivazione offerta dal Collegio del merito. 3. Giova, inoltre, ricordare che l'applicazione della pena nei limiti stabiliti dalla legge rientra nel potere discrezionale del giudice, che non è sindacabile in sede di legittimità quando - come nel caso in esame - siano stati indicati i motivi che giustificano l'uso di tale potere. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 19 settembre 2023 Il Consigliere este