CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 12089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale della Libertà di Roma e delll'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 17 settembre 2025. Il sequestro ha ad oggetto i "beni mobili culturali rimossi dal locale storico [OSCURATO:PERSONA]" adottato nell'ambito del procedimento penale che vede [OSCURATO:PERSONA] indagato in relazione al reato di cui all'art. 169, lett. a), d.lgs. 42/2004. Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla pacifica circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non fosse proprietario "in proprio" dei beni sequestrati,appartenendo questi alla società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", di cui l'indagato è legale rappresentante. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha affermato che l'indagato non titolare del bene è legittimato all'impugnazione solo se vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione, interesse che, nel caso di specie, difettava, non potendo [OSCURATO:PERSONA] ottenere la restituzione dei beni a titolo personale. Il Tribunale ha rilevato, infatti, come la richiesta di riesame fosse stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale indagato e non nella sua veste di legale rappresentante della società. Ha aggiunto, con rilievo ritenuto assorbente, che "l'impugnazione nell'interesse della società deve essere proposta dal difensore munito della prescritta procura speciale, e questa, nel caso di specie, non è stata prodotta". 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi difensori, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 322, 324, 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) c.p.p. La difesa contesta "l'impostazione -sin troppo formalistica- del Tribunale del riesame", sostenendo che [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, era legittimato e aveva interesse a impugnare il provvedimento di sequestro, anche a prescindere dalla titolarità del diritto alla restituzione. Si invoca una recente pronuncia delle Sezioni Unite (del 25/9/2025, di cui è nota solo l'informazione provvisoria n. 15/2025) secondo cui l'indagato può proporre riesame "ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione". Tale requisito, ad avviso della difesa, sussisterebbe nel caso di specie, sia per i profili di responsabilità civile che potrebbero derivare a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore, sia per l'interesse a riottenere la disponibilità materiale dei beni, sia pure quale amministratore della società proprietaria, sia per i riflessi che una pronuncia sulla insussistenza del fumus delicti avrebbe sul procedimento principale. Si contesta, infine, la pertinenza della giurisprudenza citata dal Tribunale e si lamenta un eccessivo formalismo lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, c.p.p., in relazione all'art. 292, lett. c) c.p.p. Si sostiene che, una volta affermata l'ammissibilità del riesame, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto del GIP per violazione dell'obbligo di autonoma valutazione, trattandosi di provvedimento meramente riproduttivo della richiesta del Pubblico Ministero. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 125 c.p.p. e la motivazione mancante in punto di fumus delicti e periculum in mora. Avendo dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, il Tribunale avrebbe omesso di 2pronunciarsi sulle censure di merito sollevate dalla difesa, incorrendo in un vizio di motivazione assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1. Il primo motivo di ricorso muove da un risultato esegetico della sentenza delle Sezioni unite richiamata (Sez. Unite, 25/9/2025, Calvarese di cui si conosce solo l'informazione provvisoria) che, da quanto è possibile ricostruire, non risulta condivisibile. Assume il ricorrente, infatti, che l'interesse a impugnare sussisterebbe, a prescindere dalla restituzione del bene, ove "l'indagato sollevi questioni connesse alla natura del reato, alla sua qualificazione giuridica o, come nel caso di specie, alla sussistenza del reato contestato". 1.1 L'informazione provvisoria, però, nel collegare "l'interesse concreto e attuale" agli "effetti della rimozione del sequestro", non consente di desumere che l'ammissibilità del ricorso dell'indagato terzo rispetto al bene sia in re ipsa ogni qual volta venga in discussione il fumus del reato o, comunque, l'esito favorevole dell'impugnazione potrebbe avere riflessi sul procedimento principale. L'ordinanza di rimessione (Sez. 6, n. 17480 del 13/2/2025), riprendendo principi enunciati da una sentenza precedente (Sez. 2, n. 32977 del 14/6/2011, Chiriaco, Rv. 251091-01), ipotizzava che la concretezza dell'interesse potesse rinvenirsi, ove allegata, sugli effetti che la rimozione del provvedimento di sequestro avrebbe potuto avere sulla posizione dell'indagato nel procedimento o processo principale e, quindi, a prescindere dalla restituzione del bene, in relazione alla natura del reato, alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza del reato. Il rigetto del ricorso da parte delle Sezioni unite sembra confermare che la contestazione del fumus del reato da parte dell'indagato non consenta automaticamente di configurare un interesse a impugnare il provvedimento del riesame. 1.2 In ogni caso, restando all'informazione provvisoria, sull'indagato grava uno specifico onere di allegazione avente a oggetto l'interesse concreto e attuale correlato alla rimozione del sequestro. Questa Corte ha precisato, sia pure in relazione alle misure cautelari personali revocate e sostitute, ma il principio appare di portata generale, che l'interesse a impugnare non può presumersi ma deve essere dedotto dall'indagato e il giudice deve valutarne la concretezza e attualità (Sez. 6, n. 3531 del 14/01/2009, Gervasi, Rv. 242404 - 01; Sez. 6, n. 3528 del 14/01/2009, Caruso, Rv. 242662 - 01).Dalla sintesi della memoria depositata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata nel provvedimento impugnato, si rileva che la difesa ha chiesto al Tribunale del riesame, in via principale, "l'annullamento del decreto di sequestro preventivo per la violazione del principio di autonoma valutazione dei provvedimenti cautelari; in subordine, la revoca dello stesso per mancanza della necessaria gravità indiziaria oggettiva; in ulteriore subordine, la revoca del decreto di sequestro preventivo per assenza delle esigenze cautelari, con conseguente restituzione dei beni all'indagato nella qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". E, in effetti, dall'esame della memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame, il cui esame è consentito dalla natura del vizio denunciato, si rileva che ciascuno dei motivi articolati si concludeva chiedendo "la restituzione dei beni in sequestro al sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". 1.3 L'interesse rappresentato dinanzi al Tribunale del riesame, quindi, era costituito dalla restituzidne dei beni in sequestro e a tale allegazione il Tribunale ha congruamente risposto rilevando che nella stessa prospettazione difensiva i beni erano di proprietà della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per cui, non potendosi configurare in favore di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica un diritto alla restituzione", l'istanza di riesame era inammissibile per carenza dell'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 c.p.p. Non spettava, ancora, al Tribunale ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] perseguisse l'ulteriore l'obiettivo di ottenere una pronuncia che affermasse l'insussistenza del fumus del reato ipotizzato da poter utilizzare nel procedimento principale per accreditare la sua linea di difesa. Tale ipotesi, anzi, sarebbe andata a scontrarsi con il contenuto del ricorso che, con il motivo principale, chiedendo l'annullamento per ragioni formali del provvedimento impugnato, mirava a ottenere una pronuncia che avrebbe esaurito i suoi effetti nella rimozione del vincolo apposto sui beni senza riverberare alcun effetto sulla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Non maggior fondamento ha l'argomento incentrato sul testo dell'art. 322 c.p.p., da questa Corte ripetutamente respinto, sull'assunto che le regole di legittimazione all'impugnazione devono essere interpretate alla luce del principio di cui all'art. 568 comma 4 c.p.p. ( fra le tante Sez. 3, n. 28543 del 10/4/2024, Bernardi; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01). 1.5 Il ricorso si sofferma, ancora, sul tema della responsabilità personale di [OSCURATO:PERSONA] verso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], però, osservato che tale profilo non risulta essere stato prospettato dinanzi al riesame e ciò ne impedisce lo scrutinio in questa sede.È stato precisato che "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). Il principio si trova ribadito anche in relazione alle misure cautelari reali (Sez. 2, n. 41861 del 3/10/2024, Tuccillo) e in tema di sequestro probatorio (Sez. 3, n. 16083 del 13/02/2025, Gobbi, Rv. 287873 - 01). 1.6 L'interesse a impugnare, ancora, viene fatto discendere dal rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore della società e l'ente, sicché l'ammissibilità della richiesta di riesame deriverebbe dalla disponibilità materiale dei beni che [OSCURATO:PERSONA] acquisirebbe in quanto amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] argomento risulta essere stato più volte dedotto per configurare l'interesse della persona fisica, amministratore dell'ente proprietario dei beni colpiti dal sequestro, a impugnare il decreto originante il vincolo ma è stato, dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, respinto sull'assunto che non è titolare di una posizione giuridica autonomamente tutelabile relativa al bene. In tal senso: Sez. 3, n. 34996 del 15/05/2024, D'angelo, Rv. 286910 - 01 che ha escluso che colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza sia legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro appartenenti alla stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni giuridiche di cui non è titolare; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01 con cui è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società se presentato quale persona fisica e non come legale rappresentante dell'ente (conf. Sez. 3, n. 14206 del 20/2/2020, Laurenti; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01; Sez. 2, n. 4636 del 17/12/2025, dep. 2026, Settembre). 2. La manifesta infondatezza del primo motivo condanna all'oblio anche i successivi che muovono dal presupposto, per quanto detto non condivisibile, che4 il Tribunale del riesame, una volta investito dell'impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate. La corretta individuazione di una causa di inammissibilità originaria della richiesta di riesame, quale la carenza di interesse del proponente, infatti, precludeva l'esame dei motivi della richiesta di riesame. Non è configurabile, pertanto, alcun deficit motivazionale contenendo il provvedimento impugnato una motivazione, logica e giuridicamente fondata, sulla ragione pregiudiziale che ha impedito la disamina del merito delle censure difensive. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichi P.Q.MLorenzo tonio [OSCURATO:PERSONA] ne Andreazza DepositrAa in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Doti.ss lisabe rrabito