CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 32716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36583/2018R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 123, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - c ontroricorrenti e ricorrenti incidentali - Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali avverso la sentenza della C orte d’appello di Roma n. 3275 /201 8 pubblicata il 22 ottobre2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Civitavecchia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 341/2015,ha respinto il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edAntonietta Mizzon, assieme ad altri dipendenti, avevano chiesto la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati nei periodi dedotti in giudizio con il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] quali insegnanti di scuola materna o quali assistenti al trasporto scolastico, nonché l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, insegnante di scuola materna ed equiparata assistente al trasporto scolastico a decorrere dalla rispettiva data di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente riconoscimento dell’anzianità di servizio anche sotto il profilo economico. Esse avevano pure domandato la condanna della P.A. a riammetterle in servizio con le mansioni da ultimo rivestite e a pagare loro, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni globali di fatto dal giorno successivo all’estromissione dal posto di lavoro all’effettivo ripristino del rapporto ovvero, in subordine, il risarcimento ex art. 81 della legge n. 300 del 1970 o in via equitativa, e le retribuzioni maturate fino al detto ripristino, con ricostituzione della loro posizione previdenziale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], assieme ad altre dipendenti, hanno proposto appello, chiedendo che le originarie domande fossero accolte o, in subordine, che, ove non fosse ritenuta applicabile la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, la P.A. fosse condannata al risarcimento del danno. La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3275/2018, ha, per quel che qui rileva, accolto in parte l’appello, con condanna del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] le somme meglio indicate in dispositivo. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si sono difese con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo, il secondo ed il terzo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la nullità della sentenza in relazione agli artt. 99, 112, 324e 437 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto il ricorso di primo grado non conterrebbe nessuna domanda di risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. In particolare, le dipendenti non avrebbero mai chiesto tale risarcimento, ma avrebbero esercitato azioni caratterizzate da differenti causae petendie petita. Le doglianze sono infondate. In primo luogo, la Corte d’appello di Roma ha specificamente motivato in ordine alla non novità della domanda in esame, avendo rilevato, a pag. 4 della sentenza, che “l’originaria pretesa delle lavoratrici aveva ad oggetto le conseguenze economiche di natura sia contrattuale sia risarcitoria della prospettata illegittimità dei contratti a termine anche derivante dalla loro conclusione in sequenza per più di trentasei mesi”. Inoltre, per la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l’illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che, la stessa, in quanto minus o surrogato legale della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello (Cass., Sez.L, n. 15027 dell’ 11 maggio 2022 ). Pertanto, la corte territoriale ha legittimamente esaminato nel merito la domanda risarcitoria in questione. 2) Con il quarto motivo il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 207 e 437 c.p.c., 87 disp.att. c.p.c. e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare inammissibile la produzione degli attestati di servizio datati 2018. Nella specie, non sarebbero state rispettate le modalità di deposito dei documenti previste dalla normativa vigente. Priva di rilievo sarebbe stata, poi, la considerazione, effettuata dal giudice di appello, secondo cui non sarebbe stata neppure contestato “che gli attestati di recente adozione riscontrino fatti non precedentemente dimostrati per tabulas”, poiché nella memoria di costituzione in appello tale contestazione sarebbe stata formulata. La doglianza è inammissibile. Infatti, la Corte d’appello di Roma ha utilizzato, per accertare la durata del servizio delle controparti, non solo gli attestati di servizio datati 2018, ma pure i certificati rilasciati dalla stessa amministrazione appellata e i contratti di lavoro tra le parti. La doglianza di parte ricorrente concerne, però, esclusivamente gli “attestati di servizio datati 2018”. Si rileva, altresì, quanto alla parte della censura concernente la non corretta applicazione del principio di non contestazione, che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2,n. 27490 del 28 ottobre 2019 ) . Nella specie, il giudice di appello ha motivato la sua decisione in ordine a tale non contestazione (pag. 6 della sentenza impugnata). Inoltre, il ricorso del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] sul punto è generico, considerato che la P.A. non ha neppure indicato in quali atti del giudizio di primo grado avrebbe criticato la veridicità dei fatti che gli “attestati di servizio datati 2018” si erano limitati a riscontrare dopo che erano già stati “precedentemente dimostrati per tabulas” (sempre pag. 6 della sentenza impugnata), avendo menzionato semplicemente la memoria di costituzione in appello.3) Con un unico motivo di ricorso incidentale le dipendenti contestano l’errata interpretazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 35, comma 3, e 36, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 perché la corte territoriale non avrebbe considerato che, essendo esse state assunte a tempo determinato in seguito a concorso pubblico, la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato sarebbe stata possibile. La doglianza è infondata, in quanto il divieto di conversione, nel pubblico impiego contrattualizzato, dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato ha carattere generale, essendo posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento della P.A. Pertanto, esso può essere superato solo se l’assunzione avviene in esito ad un pubblico concorso specificamente finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, come si evince dal disposto dell’art. 36del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale (comma 1) Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di partericorrente e delle ricorrenti incidentali di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso principale e quello incidentale; -compensa le spese di lite fra le parti; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrent e e delle ricorrenti i