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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 agosto 1969

Cassazione n. 07894/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso: lette le conclusione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione emessa dal Tribunale di Firenze e appellata dall'imputato, la quale, ai fini che qui rilevano, riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 - originariamente contestato come violazione della lett. a) del medesimo articolo - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici di legge, per aver eseguito, in assenza del permesso di costruire, una strada, con modifica delle altimetrie e nuovo sbocco sulla viabilità ordinaria.

Il Tribunale, inoltre, assolveva l'imputato dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 d.lgs. n. 152 del 2006, contestato la capo B), per non aver commesso il fatto.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difens'ore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla necessità per la realizzazione dell'intervento del permesso di costruire in luogo della comunicazione di inizio lavori (c.i.I.).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha preso posizione in ordine alla questione relativa alla preesistenza o meno della strada, ciò che ha un'incidenza essenziale per il caso in esame, e la Corte di merito non ha valutato i lavori svolti per verificare l'aderenza o meno a quelli legittimati dal titolo presentato, dando per scontata la necessità del permesso di costruire, mentre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, I.r.

Toscana n. 65 del 2014, mediante c.i.l. possono essere realizzate le "opere di pavimentazione di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo".

Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la permeabilità del terreno è elemento essenziale per la valutazione della natura del provvedimento, tanto è vero che il T.a.r. ha demandato la verifica delle caratteristiche di impermeabilità del terreno al comune di Signa in ordine alla compatibilità del titolo con l'intervento eseguito.

Evidenzia, ancora, il difensore che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che i lavori siano stati eseguiti in difformità da quelli di mera manutenzione in ragione della larghezza, lunghezze e altezza del tratto di strato in questione, senza considerare che, nel caso di specie, non sussisteva alcun vincolo ambientale/paesaggistico, sicché l'unico elemento rilevante è esclusivamente la permeabilità del terreno.

Ininfluente sarebbe inoltre la provvisoria apertura di via [OSCURATO:PERSONA] di Calcutta, trattandosi di opera temporanea, la quale doveva consentire l'ingresso dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 e 48 cod. pen.

Sostiene il ricorrente che, laddove si aderisse alla ricostruzione secondo cui si sarebbe in presenza di nuova opera, troverebbero applicazione le norme in tema di autore mediato, in quanto l'Alberelli, quale acquirente dell'area e nuovo proprietario, dette esecuzione ai lavori previsti nella pratica edilizia già presentata presso il Comune di Signa dal precedente proprietario, il quale, in sede di rogito, consegnò i documenti attestanti l'esistenza di una strada poderale su cui doveva essere eseguito l'intervento descritto nella c.i.I., ciò che ha provocato un errore su un fatto essenziale in riferimento alle condotte tenute dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone censure, peraltro di contenuto largamente fattuale, che sono state rigettate dalla Corte di merito con una motivazione immune dalle ventilate violazioni di legge.

2. Il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale per la sufficienza della c.i.l. ad assentire l'esecuzione delle opere di manutenzione su una strada di accesso ad un terreno agricolo (consistenti nella posa in opera di stabilizzato senza alterazione delle caratteristiche di permeabilità del suolo), come del resto consentito dall'art. 136 della Legge Regionale della Toscana n. 65 del 2014, è manifestamente infondato.

2.1. La Corte di appello di Firenze, in consonanza con le valutazioni del Tribunale, ha richiamato le aerofogrammetrie e le deposizione del verbalizzante e, soprattutto, del teste Bonfanti, proprietario di un terreno adiacente e quindi testimone oculare dello stato dei luoghi — la cui attendibilità non viene contestata dal ricorrente - il quale ha affermato che, in precedenza, per un verso, non vi era nessuna strada interpoderale, ma solo dei campi, e, per altro verso, che tra i terreni in questione era un dislivello che non avrebbe consentito il passaggio di auto, ma solo di mezzi pesanti, per far passare i quali era stata costituita una servitù di passaggio.

2.2. Sulla base di questi elementi di fatto, i giudici di Merito, con valutazione corretta e non sindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto l'insufficienza della "comunicazione di inizio lavori", per la significativa modifica dello stato dei luoghi, che avevano subito un'alterazione dell'altimetria e un sensibile 3 li ampliamento della carreggiata, mediante la costruzione di una strada lunga 105 metri e larga da 4,70 a 6,60 metri, che collegava l'abitazione dell'Alberelli alla strada pubblica.

2.3. Trattandosi, pertanto, di lavori qualificabili come "interventi di nuova costruzione", era necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire e non invece una comunicazione di inizio lavori, in quanto, come affermato a più riprese da questa Corte, la modificazione o l'allargamento di una strada preesistente devono essere preceduti dal rilascio del permesso di costruire e dalla autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto costituiscono una modificazione di carattere stabile, essendo configurabile, in mancanza, il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 (Sez. 3, n. 26193 del 28/03/2019, dep. 13/06/2019, Vullo, Rv. 276042; Sez. 3, n. 33186 del 03/06/2004 - dep. 02/08/2004, Spano, Rv. 229130).

2.4. È evidente, quindi, che le censure proposte dal ricorrente mirano a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale per arrivare ad una decisione diversa, ponendosi in tal modo all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità: il che non è consentito, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

3. Il secondo motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che la censurata violazione di legge non era stata dedotta con l'atto di appello.

Va richiamato, a tal proposito, l'orientamento costante di questa Corte (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, dep. 04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, dep. 02/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, dep. 15/02/2016, Menna, Rv. 266202), ipotesi che non ricorre nella specie.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso: lette le conclusione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione emessa dal Tribunale di Firenze e appellata dall'imputato, la quale, ai fini che qui rilevano, riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 - originariamente contestato come violazione della lett. a) del medesimo articolo - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici di legge, per aver eseguito, in assenza del permesso di costruire, una strada, con modifica delle altimetrie e nuovo sbocco sulla viabilità ordinaria. Il Tribunale, inoltre, assolveva l'imputato dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 d.lgs. n. 152 del 2006, contestato la capo B), per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difens'ore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla necessità per la realizzazione dell'intervento del permesso di costruire in luogo della comunicazione di inizio lavori (c.i.I.). Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha preso posizione in ordine alla questione relativa alla preesistenza o meno della strada, ciò che ha un'incidenza essenziale per il caso in esame, e la Corte di merito non ha valutato i lavori svolti per verificare l'aderenza o meno a quelli legittimati dal titolo presentato, dando per scontata la necessità del permesso di costruire, mentre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, I.r. Toscana n. 65 del 2014, mediante c.i.l. possono essere realizzate le "opere di pavimentazione di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo". Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la permeabilità del terreno è elemento essenziale per la valutazione della natura del provvedimento, tanto è vero che il T.a.r. ha demandato la verifica delle caratteristiche di impermeabilità del terreno al comune di Signa in ordine alla compatibilità del titolo con l'intervento eseguito. Evidenzia, ancora, il difensore che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che i lavori siano stati eseguiti in difformità da quelli di mera manutenzione in ragione della larghezza, lunghezze e altezza del tratto di strato in questione, senza considerare che, nel caso di specie, non sussisteva alcun vincolo ambientale/paesaggistico, sicché l'unico elemento rilevante è esclusivamente la permeabilità del terreno. Ininfluente sarebbe inoltre la provvisoria apertura di via [OSCURATO:PERSONA] di Calcutta, trattandosi di opera temporanea, la quale doveva consentire l'ingresso dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 e 48 cod. pen. Sostiene il ricorrente che, laddove si aderisse alla ricostruzione secondo cui si sarebbe in presenza di nuova opera, troverebbero applicazione le norme in tema di autore mediato, in quanto l'Alberelli, quale acquirente dell'area e nuovo proprietario, dette esecuzione ai lavori previsti nella pratica edilizia già presentata presso il Comune di Signa dal precedente proprietario, il quale, in sede di rogito, consegnò i documenti attestanti l'esistenza di una strada poderale su cui doveva essere eseguito l'intervento descritto nella c.i.I., ciò che ha provocato un errore su un fatto essenziale in riferimento alle condotte tenute dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone censure, peraltro di contenuto largamente fattuale, che sono state rigettate dalla Corte di merito con una motivazione immune dalle ventilate violazioni di legge. 2. Il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale per la sufficienza della c.i.l. ad assentire l'esecuzione delle opere di manutenzione su una strada di accesso ad un terreno agricolo (consistenti nella posa in opera di stabilizzato senza alterazione delle caratteristiche di permeabilità del suolo), come del resto consentito dall'art. 136 della Legge Regionale della Toscana n. 65 del 2014, è manifestamente infondato. 2.1. La Corte di appello di Firenze, in consonanza con le valutazioni del Tribunale, ha richiamato le aerofogrammetrie e le deposizione del verbalizzante e, soprattutto, del teste Bonfanti, proprietario di un terreno adiacente e quindi testimone oculare dello stato dei luoghi — la cui attendibilità non viene contestata dal ricorrente - il quale ha affermato che, in precedenza, per un verso, non vi era nessuna strada interpoderale, ma solo dei campi, e, per altro verso, che tra i terreni in questione era un dislivello che non avrebbe consentito il passaggio di auto, ma solo di mezzi pesanti, per far passare i quali era stata costituita una servitù di passaggio. 2.2. Sulla base di questi elementi di fatto, i giudici di Merito, con valutazione corretta e non sindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto l'insufficienza della "comunicazione di inizio lavori", per la significativa modifica dello stato dei luoghi, che avevano subito un'alterazione dell'altimetria e un sensibile 3 li ampliamento della carreggiata, mediante la costruzione di una strada lunga 105 metri e larga da 4,70 a 6,60 metri, che collegava l'abitazione dell'Alberelli alla strada pubblica. 2.3. Trattandosi, pertanto, di lavori qualificabili come "interventi di nuova costruzione", era necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire e non invece una comunicazione di inizio lavori, in quanto, come affermato a più riprese da questa Corte, la modificazione o l'allargamento di una strada preesistente devono essere preceduti dal rilascio del permesso di costruire e dalla autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto costituiscono una modificazione di carattere stabile, essendo configurabile, in mancanza, il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 (Sez. 3, n. 26193 del 28/03/2019, dep. 13/06/2019, Vullo, Rv. 276042; Sez. 3, n. 33186 del 03/06/2004 - dep. 02/08/2004, Spano, Rv. 229130). 2.4. È evidente, quindi, che le censure proposte dal ricorrente mirano a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale per arrivare ad una decisione diversa, ponendosi in tal modo all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità: il che non è consentito, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 3. Il secondo motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che la censurata violazione di legge non era stata dedotta con l'atto di appello. Va richiamato, a tal proposito, l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, dep. 04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, dep. 02/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, dep. 15/02/2016, Menna, Rv. 266202), ipotesi che non ricorre nella specie.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
Sentenza Cassazione n. 07894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris