CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 1983
Cassazione n. 11190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1983 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1991 avverso la sentenza del 15/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria francesca Loy, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, deliberata il 15 dicembre 2022, pubblicata il 15 marzo 2023, la Corte di Appello di Bari ratificava, ex art. 599-bis cod. proc. pen., il concordato sui motivi di gravame, intervenuto tra il Procuratore generale e gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appellanti avverso la sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti colpevoli di tentato omicidio aggravato e porto di arma impropria. La Corte, conformemente all'accordo, dichiarava prescritta la contravvenzione e, quanto al delitto, applicava l'attenuante della provocazione, prevalente assieme alle già riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante dei futili motivi, riducendo la pena principale alla misura di quattro anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di tre anni e dieci mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono entrambi gli imputati, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], al solo scopo di beneficiare delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Sostengono i ricorrenti che, a fronte di ricorso proposto dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, non troverebbe applicazione la disciplina transitoria recata dal suo art. 95 e alla sostituzione della pena detentiva, in presenza (come nella specie) di tutti i requisiti di legge, potrebbe attendere direttamente questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto per le pene sostitutive delle pene detentive brevi dall'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, determina la «pendenza» del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, che la impugni tempestivamente, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità sotto il vigore della nuova normativa, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684-01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228-01). I ricorsi devono essere dunque dichiarati inammissibili, essendo manifestamente infondata la prospettazione che li sorregge, ossia che dovesse essere direttamente questa Corte, nel caso sopra delineato, a provvedere al riguardo. Resta salva l'attivazione del meccanismo, di cui all'art. 95, comma 1, cit., nelle forme e nei termini ivi stabiliti. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. Va invece esclusa l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a fronte di ricorsi definiti sulla base di orientamento giurisprudenziale affermatosi e consolidatosi in data successiva alla loro proposizione (C. cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del