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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08859/2026

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iciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 4240/22/2022, depositata il 4.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto dallaEurope [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante, a seguito della fusione perincorporazione, avvenuta il 29.06.2018, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve EESM), operante nel settore delcommercio all’ingrosso di energia elettrica, avverso un avviso diNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026accertamento, riguardante la EESM, in relazione all’anno 2013, per IVAindebitamente detratta a seguito della contabilizzazione di alcunefatture ritenute soggettivamente inesistenti (primo rilievo o cd rilievoTrading) e altre ritenute oggettivamente inesistenti (secondo rilievo ocd. rilievo Magnolia), annullando la ripresa riguardante il primo rilievo.Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Lombardia harigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e haaccolto quello incidentale proposto dalla contribuente, annullandointegralmente l’atto impugnato.Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate in ordine alprimo rilievo cd.

Trading (che ancora qui rileva, avendo la ricorrenteAgenzia espressamente precisato nel ricorso per cassazione di avereprestato acquiescenza al secondo rilievo), la società EEMS era statacostituita dalla capogruppo [OSCURATO:PERSONA], per importare energiaelettrica dall’estero, avendo la stessa capogruppo esaurito le propriequote di importazione, ma le operazioni dalla stessa effettuate eranosoggettivamente inesistenti perché l’unico soggetto realmenteoperante era sempre la [OSCURATO:PERSONA]; ciò sarebbe stato confermatodal fatto che la EEMS non possedeva immobilizzazioni immateriali omateriali, non aveva una sede operativa, in quanto l’unica sede eraquella di Milano, in via [OSCURATO:PERSONA] 6, dove erano ubicate anche lealtre società del gruppo; non era titolare di utenze né di contrattiassicurativi; non aveva personale dipendente per l’anno d’imposta2013.Con riferimento al primo rilievo o cd. rilievo Trading (l’unico che quiancora interessa), la CGT-2 ha osservato come l’Ufficio avesse desuntola soggettiva inesistenza delle operazioni riguardanti le fatture emessedalla [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di energia elettrica alla EESM - e,quindi, l’indebita detrazione della relativa IVA da parte della EESM -sulla base della considerazione che la predetta EESM fosse una societàNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026non operativa, un “soggetto meramente interposto tra i propri fornitoried i propri clienti”, creato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ovviare allelimitazioni all’importazione di energia elettrica, in quanto l’attività diimportazione era effettuata direttamente dalla capogruppo EuropeEnergy, anche se su delega della EESM e di altre società del gruppo; lapretesa era comunque infondata, in quanto l’Amministrazionefinanziaria avrebbe dovuto dimostrare che la cessionaria fosseconsapevole o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in unaevasione IVA.La CGT-2 ha poi rilevato che nel caso in esame tutti i soggetticoinvolti (capogruppo e controllata) avevano regolarmente versatol’IVA e che “l’allegata finalità di elusione della normativa extrafiscale intema di soglie di importazione della energia elettrica non ha rilevanzain campo tributario”, in mancanza di contestazione di una condotta diabuso o di elusione, finalizzata al conseguimento di vantaggi fiscaliindebiti, che nella specie non erano stati riscontrati, per cui si trattavadi una strategia del tutto lecita, a conoscenza dell’Autorità diregolazione e finalizzata solo ad evitare costi collegati all’acquisto deicd. certificati verdi per le importazioni sopra soglia; in tutte letransazioni del 2013, peraltro, la EESM applicava un ricarico da cuiconseguiva un utile, regolarmente sottoposto a tassazione.

I giudici diappello hanno ritenuto prive di rilievo le considerazioni in ordine allamancanza di una struttura aziendale, posto che per operare qualetrader all’ingrosso di energia elettrica non occorrevano né particolaristrutture organizzativa né l’impiego di personale dipendente; lacontribuente disponeva delle autorizzazioni necessarie per operare,essendo stata riconosciuta da Terna quale utente del dispacciamento,ed era titolare di una serie di punti di importazione ovvero Unità diProduzione Virtuale (UPV), necessari per importare energia; erairrilevante il fatto che EESM non fosse accreditata sulla PCENumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026(Piattaforma conti energia, sulla quale si registrano le transazioniconcluse fuori dalla mercato elettrico nazionale) o che la [OSCURATO:PERSONA] su delega della EESM, visto che questa modalità di operareera finalizzata a contenere i costi ed a ridurre i rischi ed era aconoscenza delle Autorità di regolazione; anche l’utilizzo dei pagamentiricevuti dalla capogruppo per pagare le fatture emesse dal suo fornitoreGascom non costituiva alcuna anomalia, essendo lecito che unoperatore del mercato del trading svolga attività di intermediazione frafornitori e clienti e che il corrispettivo incassato dalle vendite siautilizzato per pagare i debiti contratti per approvvigionarsi dai fornitori.La CGT-2 ha, infine, ritenuto che l’Ufficio avesse errato anchenell’applicare la sanzione relativa alla infedele dichiarazione IVA nellaversione precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 158 del 2015,trattandosi di una sanzione deteriore per la contribuente e, quindi, lasua applicazione violava il principio del favor rei di cui all’art. 3, comma3, del d.lgs. n. 472 del 1997; il raffronto effettuato dall’Ufficio tra ledue discipline sanzionatorie era inammissibile in base al principio dilegalità di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto“la maggiorazione per operazioni inesistenti”, prevista dalla nuovadisciplina, “non poteva in ogni caso essere applicata, perché entrata invigore dopo i fatti contestati”, mentre l’Ufficio “aveva il dovere diapplicare in ogni caso l’aliquota più favorevole”.Contro la suddetta decisione l’Agenzia delle entrate proponevaricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso.Disposta con ordinanza interlocutoria la rinnovazione della notificadel ricorso per cassazione al curatore del fallimento della EuropeEnergy, lo stesso rimaneva intimato.Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 622 del 1972, peravere la CGT-2 ritenuto infondato il primo rilievo, relativo alleoperazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la mancatacontestazione di irregolarità da parte dell’Autorità di controllo sulmercato energetico rilevava anche in ambito tributario, sebbenel’ARERA non avesse alcun potere in ambito fiscale, e non considerandoche la costituzione della EESM era finalizzata a consentire allacapogruppo [OSCURATO:PERSONA] di aggirare le limitazioni all’importazione,imposte dalla normativa disciplinante il commercio all’ingrosso dienergia elettrica, e, quindi, rappresentava solo un soggetto interpostofra i fornitori (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]) ed i clienti (la stessaEurope [OSCURATO:SOCIETA] e Gascom), al fine di eludere la normativa di settore,non era operativa (dato che non aveva né mezzi materiali né personalequalificato, neppure in una misura minima), l’attività era svolta, di fattoe integralmente, dalla capogruppo, le fatture emesse nei confronti diquest’ultima non risultavano mai pagate, mentre risultavano pagate lefatture ricevute dalla capogruppo attraverso mezzi finanziari ricevutidirettamente dal cliente terzo, e non praticava ricarichi significativisulle cessioni complessivamente effettuate nel corso dell’anno 2013.2.

Con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 n. 4cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CGT-2motivato in modo apparente, essendosi appiattita sulle tesi dellacontribuente, con affermazioni meramente assertive e prive di sensocritico, senza esaminare gli elementi peculiari della fattispecie e, inparticolare, le censure mosse dall’Ufficio nell’atto di appello.Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/20263.

Con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa interpretazione deiprincipi del favor rei e di legalità di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del1997, per avere la CGT-2 errato nel ritenere che l’Ufficio, nell’applicarela sanzione irrogata, avesse violato i predetti principi, posto che, conriferimento alla sanzione prevista per la dichiarazione infedele, pari al100% della maggiore imposta dovuta, l’attuale regime sanzionatorio(art. 5, comma 4-bis del d.lgs. n. 471/1997) prevede – in caso diutilizzo di fatture per operazioni inesistenti - l’aumento “della metà”della sanzione prevista per infedele dichiarazione, di cui al comma 4dello stesso articolo, sicché l’assenza di tale previsione normativa nellaprecedente disciplina (in vigore nell’anno in cui è stata commessa laviolazione), rende più favorevole al contribuente una sanzione calcolatapartendo dal 100% dell’imposta (vecchio regime) piuttosto che unasanzione che tenga conto del citato “aumento” (90% + 45% = 135%,secondo la nuova disciplina).4.

Per esigenze di priorità logica va esaminato prima il secondomotivo che è infondato.4.1 Come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (conla sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionaledenunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anchenella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure diNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del2017).4.2 Solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rendepercepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass.

S.U. n. 22232 del 2016).4.3 La sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, inquanto presenta una motivazione che palesa l'iter logico seguito daigiudici di appello, fornendo una propria valutazione in ordine allecensure riproposte dall’Agenzia con l’atto di appello.4.4 Le argomentazioni svolte, a prescindere dalla loro correttezza,esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili diinsufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano inmodo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosiritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprioobbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass.Sez.

Un. n. 8053 del 2014).5.

Il primo motivo è fondato.5.1 La censura investe la questione della detraibilità dell’IVA nelcaso di fatturazione per operazioni ritenute soggettivamente inesistentie riguarda sia l’oggetto della prova dell’inesistenza soggettiva di detteoperazioni sia il riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazionefinanziaria e il contribuente.5.2 Sul punto occorre ribadire che, nel caso di operazionesoggettivamente inesistente, l'IVA non è, in linea di principio,detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato allarivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, inNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato contropartenel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti"(Cass. n. 24426 del 2013).5.3 Va altresì richiamato l'orientamento di questo Corte secondocui «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazionenell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere diprovare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserivain una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, inbase ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse aconoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza inragione della qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a dettoincombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria diavere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta adevadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto» (Cass. n. 2922 del 2022;Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 9851 del2018).5.4 Poiché ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorreconsiderare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezioneal principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, incombe, inprimo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a frontedell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive,per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà alcontribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattativein buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistatefossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass. n. 9851Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026del 2018, cit.; Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, causa C-512/21,punti 26 – 33).5.5 Come ha poi evidenziato questa Corte, l’onere probatoriogravante sull’Amministrazione «ben può esaurirsi nella prova che ilsoggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentaleadeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, unacartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomaticodella mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezzadei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmentead escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente» (Cass. n. 9851del 2018, in motivazione).5.6 Il giudice tributario di merito deve, quindi, valutare, con ungiudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se l’attoimpositivo si fonda su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti,esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso nellamotivazione della sentenza; in tale contesto, vanno esaminate ancheeventuali dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indaginicondotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla Guardiadi finanza, risultanti dall’attività di polizia giudiziaria, se contenuti negliimpositivo notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dellostesso, in quanto costituenti parte integrante del materiale indiziario eprobatorio, che il giudice di merito deve valutare dandone adeguatoconto nella motivazione della sentenza.5.7 Dopo avere ritenuto, in base a deduzioni logiche di ragionevoleprobabilità (non necessariamente di certezza), che gli indizi esaminatisiano sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, con riguardo all’esistenza dell’organizzazionefraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quantomeno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frodeNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026in danno dell’erario, la domanda dell’Amministrazione deve ritenersiprovata; a quel punto, si sposta sul contribuente, secondo la regolagenerale ricavabile dagli artt. 2727 cod. civ. e ss. e 2697 cod. civ.,l’onere di provare eventuali fatti a lui favorevoli, sicchè la mancatadeduzione di idonea prova contraria, fin dall’atto introduttivo delgiudizio, o l’insuccesso di essa, comportano l’accoglimento dellapretesa fiscale fondata su valide presunzioni.5.8 Poiché la lotta contro la frode, l'evasione fiscale ed eventualiabusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttivaIVA (da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, causa C-712/17, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 31), a fronte della partecipazione delcedente al meccanismo frodatorio o della consapevolezza di esso,permarrebbe il rischio di perdita di gettito dell'erario qualora icessionari o committenti fossero soggetti inesistenti o del tuttoincapienti.5.9 Nella specie, i giudici di appello non hanno applicatocorrettamente i suesposti principi, essendosi limitati a rilevare che: a)la costituzione di una società come la EESM, finalizzata ad ovviare allelimitazioni all’importazione di energia elettrica, era perfettamentelecita anche sul piano fiscale, posto che la Autorità di regolazione delsettore energetico (pur non avendo alcuna competenza sul pianofiscale) non avevano mai formulato rilievi al riguardo; b) EESM operavacon un margine di profitto in linea con il settore; c) le operazioni svolteavvenivano telematicamente e non richiedevano particolari struttureorganizzative e l’impiego di personale; d) non rilevavano né i mancatipagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla EESM né la delega ad operareconcessa da quest’ultima ad [OSCURATO:PERSONA].5.10 Così facendo, non hanno considerato o hanno del tuttosvalutato gli elementi offerti dall’Agenzia per dimostrare la mancanzadi operatività della EESM e la sua funzione di mero soggetto interposto,Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidenziando, di contro, evidenze del tutto inconferenti, quali lamancanza di obiezioni da parte dell’autorità di controllo sul mercatodell’energia, che non aveva alcuna competenza nell’ambito fiscale.5.11 Sebbene lo stesso giudice di appello abbia riconosciuto che lacostituzione della EESM fosse servita alla [OSCURATO:PERSONA] per evitare i limiti imposti per l’importazionedell’energia elettrica e, quindi, abbia accertato, nella sostanza, la suasostanziale interposizione fittizia nelle operazioni di acquisto e rivenditadi energia effettuate da [OSCURATO:PERSONA], che l’Amministrazionefinanziaria ha ritenuto simulate, non ne ha tratto poi le necessarieconseguenze in materia di detraibilità dell’IVA, secondo i principi primarichiamati.5.12 Nella specie è rimasto incontestato, infatti, che l’obiettivo diEurope [OSCURATO:SOCIETA] era quello di aggirare le disposizioni che limitano leimportazioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili senza ricorrereai cd. certificati verdi e tale obiettivo era stato realizzato proprioconseguente integrazione di quella frode idonea a giustificarel’indetraibilità dell’IVA, non assumendo alcuna rilevanza la circostanzache la EESM avesse versato l’IVA afferente alle operazioni effettuatecon [OSCURATO:PERSONA], atteso che la questione di diritto è stabilire se EESMpossa detrarre l’IVA versata avendo posto in essere un’operazionefittizia (cfr. fra le stesse parti, Cass. n. 16580 del 2025).5.13 La CTR non ha, quindi, fatto corretta applicazione della provapresuntiva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “esige cheil giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corsodell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri»(Cass. n. 3703 del 2012), essendo il giudice «tenuto a seguire unprocedimento che si articola necessariamente in due momentivalutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degliNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanzae conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino unapositività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti glielementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e sela loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerandon. 18822 del 2018; Cass. n. 27410 del 2019).5.14 Nel valorizzare elementi del tutto irrilevanti ai fini delladetraibilità dell’IVA, il giudice di appello ha omesso di esaminare glielementi indiziari indicati dall’Ufficio, finalizzati a far emergere lasimulazione del trasferimento di energia e, attraverso di essa,l’esistenza di un meccanismo frodatorio volto all’aggiramento dellanormativa di favore per l’utilizzazione dell’energia elettrica derivanteda fonti rinnovabili (Cass. n. 16580/2025 cit.).6.

Nell’accoglimento del primo motivo rimane assorbito l’esame delterzo motivo.7.

In conclusione, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso,rigettato il secondo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata vacassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame eper la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiaraassorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione almotivo accolto, e rinvia, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione.Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 4240/22/2022, depositata il 4.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto dallaEurope [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante, a seguito della fusione perincorporazione, avvenuta il 29.06.2018, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve EESM), operante nel settore delcommercio all’ingrosso di energia elettrica, avverso un avviso diNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026accertamento, riguardante la EESM, in relazione all’anno 2013, per IVAindebitamente detratta a seguito della contabilizzazione di alcunefatture ritenute soggettivamente inesistenti (primo rilievo o cd rilievoTrading) e altre ritenute oggettivamente inesistenti (secondo rilievo ocd. rilievo Magnolia), annullando la ripresa riguardante il primo rilievo.Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Lombardia harigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e haaccolto quello incidentale proposto dalla contribuente, annullandointegralmente l’atto impugnato.Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate in ordine alprimo rilievo cd. Trading (che ancora qui rileva, avendo la ricorrenteAgenzia espressamente precisato nel ricorso per cassazione di avereprestato acquiescenza al secondo rilievo), la società EEMS era statacostituita dalla capogruppo [OSCURATO:PERSONA], per importare energiaelettrica dall’estero, avendo la stessa capogruppo esaurito le propriequote di importazione, ma le operazioni dalla stessa effettuate eranosoggettivamente inesistenti perché l’unico soggetto realmenteoperante era sempre la [OSCURATO:PERSONA]; ciò sarebbe stato confermatodal fatto che la EEMS non possedeva immobilizzazioni immateriali omateriali, non aveva una sede operativa, in quanto l’unica sede eraquella di Milano, in via [OSCURATO:PERSONA] 6, dove erano ubicate anche lealtre società del gruppo; non era titolare di utenze né di contrattiassicurativi; non aveva personale dipendente per l’anno d’imposta2013.Con riferimento al primo rilievo o cd. rilievo Trading (l’unico che quiancora interessa), la CGT-2 ha osservato come l’Ufficio avesse desuntola soggettiva inesistenza delle operazioni riguardanti le fatture emessedalla [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di energia elettrica alla EESM - e,quindi, l’indebita detrazione della relativa IVA da parte della EESM -sulla base della considerazione che la predetta EESM fosse una societàNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026non operativa, un “soggetto meramente interposto tra i propri fornitoried i propri clienti”, creato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ovviare allelimitazioni all’importazione di energia elettrica, in quanto l’attività diimportazione era effettuata direttamente dalla capogruppo EuropeEnergy, anche se su delega della EESM e di altre società del gruppo; lapretesa era comunque infondata, in quanto l’Amministrazionefinanziaria avrebbe dovuto dimostrare che la cessionaria fosseconsapevole o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in unaevasione IVA.La CGT-2 ha poi rilevato che nel caso in esame tutti i soggetticoinvolti (capogruppo e controllata) avevano regolarmente versatol’IVA e che “l’allegata finalità di elusione della normativa extrafiscale intema di soglie di importazione della energia elettrica non ha rilevanzain campo tributario”, in mancanza di contestazione di una condotta diabuso o di elusione, finalizzata al conseguimento di vantaggi fiscaliindebiti, che nella specie non erano stati riscontrati, per cui si trattavadi una strategia del tutto lecita, a conoscenza dell’Autorità diregolazione e finalizzata solo ad evitare costi collegati all’acquisto deicd. certificati verdi per le importazioni sopra soglia; in tutte letransazioni del 2013, peraltro, la EESM applicava un ricarico da cuiconseguiva un utile, regolarmente sottoposto a tassazione. I giudici diappello hanno ritenuto prive di rilievo le considerazioni in ordine allamancanza di una struttura aziendale, posto che per operare qualetrader all’ingrosso di energia elettrica non occorrevano né particolaristrutture organizzativa né l’impiego di personale dipendente; lacontribuente disponeva delle autorizzazioni necessarie per operare,essendo stata riconosciuta da Terna quale utente del dispacciamento,ed era titolare di una serie di punti di importazione ovvero Unità diProduzione Virtuale (UPV), necessari per importare energia; erairrilevante il fatto che EESM non fosse accreditata sulla PCENumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026(Piattaforma conti energia, sulla quale si registrano le transazioniconcluse fuori dalla mercato elettrico nazionale) o che la [OSCURATO:PERSONA] su delega della EESM, visto che questa modalità di operareera finalizzata a contenere i costi ed a ridurre i rischi ed era aconoscenza delle Autorità di regolazione; anche l’utilizzo dei pagamentiricevuti dalla capogruppo per pagare le fatture emesse dal suo fornitoreGascom non costituiva alcuna anomalia, essendo lecito che unoperatore del mercato del trading svolga attività di intermediazione frafornitori e clienti e che il corrispettivo incassato dalle vendite siautilizzato per pagare i debiti contratti per approvvigionarsi dai fornitori.La CGT-2 ha, infine, ritenuto che l’Ufficio avesse errato anchenell’applicare la sanzione relativa alla infedele dichiarazione IVA nellaversione precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 158 del 2015,trattandosi di una sanzione deteriore per la contribuente e, quindi, lasua applicazione violava il principio del favor rei di cui all’art. 3, comma3, del d.lgs. n. 472 del 1997; il raffronto effettuato dall’Ufficio tra ledue discipline sanzionatorie era inammissibile in base al principio dilegalità di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto“la maggiorazione per operazioni inesistenti”, prevista dalla nuovadisciplina, “non poteva in ogni caso essere applicata, perché entrata invigore dopo i fatti contestati”, mentre l’Ufficio “aveva il dovere diapplicare in ogni caso l’aliquota più favorevole”.Contro la suddetta decisione l’Agenzia delle entrate proponevaricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso.Disposta con ordinanza interlocutoria la rinnovazione della notificadel ricorso per cassazione al curatore del fallimento della EuropeEnergy, lo stesso rimaneva intimato.Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 622 del 1972, peravere la CGT-2 ritenuto infondato il primo rilievo, relativo alleoperazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la mancatacontestazione di irregolarità da parte dell’Autorità di controllo sulmercato energetico rilevava anche in ambito tributario, sebbenel’ARERA non avesse alcun potere in ambito fiscale, e non considerandoche la costituzione della EESM era finalizzata a consentire allacapogruppo [OSCURATO:PERSONA] di aggirare le limitazioni all’importazione,imposte dalla normativa disciplinante il commercio all’ingrosso dienergia elettrica, e, quindi, rappresentava solo un soggetto interpostofra i fornitori (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]) ed i clienti (la stessaEurope [OSCURATO:SOCIETA] e Gascom), al fine di eludere la normativa di settore,non era operativa (dato che non aveva né mezzi materiali né personalequalificato, neppure in una misura minima), l’attività era svolta, di fattoe integralmente, dalla capogruppo, le fatture emesse nei confronti diquest’ultima non risultavano mai pagate, mentre risultavano pagate lefatture ricevute dalla capogruppo attraverso mezzi finanziari ricevutidirettamente dal cliente terzo, e non praticava ricarichi significativisulle cessioni complessivamente effettuate nel corso dell’anno 2013.2. Con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 n. 4cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CGT-2motivato in modo apparente, essendosi appiattita sulle tesi dellacontribuente, con affermazioni meramente assertive e prive di sensocritico, senza esaminare gli elementi peculiari della fattispecie e, inparticolare, le censure mosse dall’Ufficio nell’atto di appello.Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/20263. Con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa interpretazione deiprincipi del favor rei e di legalità di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del1997, per avere la CGT-2 errato nel ritenere che l’Ufficio, nell’applicarela sanzione irrogata, avesse violato i predetti principi, posto che, conriferimento alla sanzione prevista per la dichiarazione infedele, pari al100% della maggiore imposta dovuta, l’attuale regime sanzionatorio(art. 5, comma 4-bis del d.lgs. n. 471/1997) prevede – in caso diutilizzo di fatture per operazioni inesistenti - l’aumento “della metà”della sanzione prevista per infedele dichiarazione, di cui al comma 4dello stesso articolo, sicché l’assenza di tale previsione normativa nellaprecedente disciplina (in vigore nell’anno in cui è stata commessa laviolazione), rende più favorevole al contribuente una sanzione calcolatapartendo dal 100% dell’imposta (vecchio regime) piuttosto che unasanzione che tenga conto del citato “aumento” (90% + 45% = 135%,secondo la nuova disciplina).4. Per esigenze di priorità logica va esaminato prima il secondomotivo che è infondato.4.1 Come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (conla sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionaledenunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anchenella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure diNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del2017).4.2 Solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rendepercepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016).4.3 La sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, inquanto presenta una motivazione che palesa l'iter logico seguito daigiudici di appello, fornendo una propria valutazione in ordine allecensure riproposte dall’Agenzia con l’atto di appello.4.4 Le argomentazioni svolte, a prescindere dalla loro correttezza,esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili diinsufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano inmodo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosiritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprioobbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass.Sez. Un. n. 8053 del 2014).5. Il primo motivo è fondato.5.1 La censura investe la questione della detraibilità dell’IVA nelcaso di fatturazione per operazioni ritenute soggettivamente inesistentie riguarda sia l’oggetto della prova dell’inesistenza soggettiva di detteoperazioni sia il riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazionefinanziaria e il contribuente.5.2 Sul punto occorre ribadire che, nel caso di operazionesoggettivamente inesistente, l'IVA non è, in linea di principio,detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato allarivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, inNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato contropartenel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti"(Cass. n. 24426 del 2013).5.3 Va altresì richiamato l'orientamento di questo Corte secondocui «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazionenell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere diprovare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserivain una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, inbase ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse aconoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza inragione della qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a dettoincombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria diavere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta adevadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto» (Cass. n. 2922 del 2022;Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 9851 del2018).5.4 Poiché ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorreconsiderare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezioneal principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, incombe, inprimo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a frontedell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive,per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà alcontribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattativein buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistatefossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass. n. 9851Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026del 2018, cit.; Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, causa C-512/21,punti 26 – 33).5.5 Come ha poi evidenziato questa Corte, l’onere probatoriogravante sull’Amministrazione «ben può esaurirsi nella prova che ilsoggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentaleadeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, unacartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomaticodella mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezzadei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmentead escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente» (Cass. n. 9851del 2018, in motivazione).5.6 Il giudice tributario di merito deve, quindi, valutare, con ungiudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se l’attoimpositivo si fonda su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti,esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso nellamotivazione della sentenza; in tale contesto, vanno esaminate ancheeventuali dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indaginicondotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla Guardiadi finanza, risultanti dall’attività di polizia giudiziaria, se contenuti negliimpositivo notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dellostesso, in quanto costituenti parte integrante del materiale indiziario eprobatorio, che il giudice di merito deve valutare dandone adeguatoconto nella motivazione della sentenza.5.7 Dopo avere ritenuto, in base a deduzioni logiche di ragionevoleprobabilità (non necessariamente di certezza), che gli indizi esaminatisiano sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, con riguardo all’esistenza dell’organizzazionefraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quantomeno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frodeNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026in danno dell’erario, la domanda dell’Amministrazione deve ritenersiprovata; a quel punto, si sposta sul contribuente, secondo la regolagenerale ricavabile dagli artt. 2727 cod. civ. e ss. e 2697 cod. civ.,l’onere di provare eventuali fatti a lui favorevoli, sicchè la mancatadeduzione di idonea prova contraria, fin dall’atto introduttivo delgiudizio, o l’insuccesso di essa, comportano l’accoglimento dellapretesa fiscale fondata su valide presunzioni.5.8 Poiché la lotta contro la frode, l'evasione fiscale ed eventualiabusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttivaIVA (da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2019, causa C-712/17, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 31), a fronte della partecipazione delcedente al meccanismo frodatorio o della consapevolezza di esso,permarrebbe il rischio di perdita di gettito dell'erario qualora icessionari o committenti fossero soggetti inesistenti o del tuttoincapienti.5.9 Nella specie, i giudici di appello non hanno applicatocorrettamente i suesposti principi, essendosi limitati a rilevare che: a)la costituzione di una società come la EESM, finalizzata ad ovviare allelimitazioni all’importazione di energia elettrica, era perfettamentelecita anche sul piano fiscale, posto che la Autorità di regolazione delsettore energetico (pur non avendo alcuna competenza sul pianofiscale) non avevano mai formulato rilievi al riguardo; b) EESM operavacon un margine di profitto in linea con il settore; c) le operazioni svolteavvenivano telematicamente e non richiedevano particolari struttureorganizzative e l’impiego di personale; d) non rilevavano né i mancatipagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla EESM né la delega ad operareconcessa da quest’ultima ad [OSCURATO:PERSONA].5.10 Così facendo, non hanno considerato o hanno del tuttosvalutato gli elementi offerti dall’Agenzia per dimostrare la mancanzadi operatività della EESM e la sua funzione di mero soggetto interposto,Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidenziando, di contro, evidenze del tutto inconferenti, quali lamancanza di obiezioni da parte dell’autorità di controllo sul mercatodell’energia, che non aveva alcuna competenza nell’ambito fiscale.5.11 Sebbene lo stesso giudice di appello abbia riconosciuto che lacostituzione della EESM fosse servita alla [OSCURATO:PERSONA] per evitare i limiti imposti per l’importazionedell’energia elettrica e, quindi, abbia accertato, nella sostanza, la suasostanziale interposizione fittizia nelle operazioni di acquisto e rivenditadi energia effettuate da [OSCURATO:PERSONA], che l’Amministrazionefinanziaria ha ritenuto simulate, non ne ha tratto poi le necessarieconseguenze in materia di detraibilità dell’IVA, secondo i principi primarichiamati.5.12 Nella specie è rimasto incontestato, infatti, che l’obiettivo diEurope [OSCURATO:SOCIETA] era quello di aggirare le disposizioni che limitano leimportazioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili senza ricorrereai cd. certificati verdi e tale obiettivo era stato realizzato proprioconseguente integrazione di quella frode idonea a giustificarel’indetraibilità dell’IVA, non assumendo alcuna rilevanza la circostanzache la EESM avesse versato l’IVA afferente alle operazioni effettuatecon [OSCURATO:PERSONA], atteso che la questione di diritto è stabilire se EESMpossa detrarre l’IVA versata avendo posto in essere un’operazionefittizia (cfr. fra le stesse parti, Cass. n. 16580 del 2025).5.13 La CTR non ha, quindi, fatto corretta applicazione della provapresuntiva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “esige cheil giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corsodell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri»(Cass. n. 3703 del 2012), essendo il giudice «tenuto a seguire unprocedimento che si articola necessariamente in due momentivalutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degliNumero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanzae conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino unapositività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti glielementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e sela loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerandon. 18822 del 2018; Cass. n. 27410 del 2019).5.14 Nel valorizzare elementi del tutto irrilevanti ai fini delladetraibilità dell’IVA, il giudice di appello ha omesso di esaminare glielementi indiziari indicati dall’Ufficio, finalizzati a far emergere lasimulazione del trasferimento di energia e, attraverso di essa,l’esistenza di un meccanismo frodatorio volto all’aggiramento dellanormativa di favore per l’utilizzazione dell’energia elettrica derivanteda fonti rinnovabili (Cass. n. 16580/2025 cit.).6. Nell’accoglimento del primo motivo rimane assorbito l’esame delterzo motivo.7. In conclusione, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso,rigettato il secondo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata vacassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame eper la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiaraassorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione almotivo accolto, e rinvia, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione.Numero registro generale 7801/2024Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 8859/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08859/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris