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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 24731/2026

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disi il 04/06/1999;avverso la sentenza del 23/01/2026 della Corte di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 23/01/2026, in(parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 10/09/2020, appellata dagliimputati e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena complessivaveniva rideterminata, per il Ferrarese, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati consentenza della Corte di appello di Lecce n. 1239 del 17/05/2021, irrevocabile il 22/03/2022, inanni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa e, per il Filomeno, riconosciuta lacontinuazione con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 166 del 28/05/2020,in anni cinque di reclusione ed euro 2.100 di multa.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi gli imputati, deducendo, con distinti attidi identico tenore, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dilegge con riferimento al disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione e ‘conseguente applicazione di una pena illegale’.3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descritte censure.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordataè solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulatodalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare larichiesta (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso ancheSez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).3.1.

In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o diinutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).Né, nella specie, viene in rilievo una sanzione contraria all'assetto normativo vigenteo eccedente il limite legale per genere, specie o quantità, mentre il motivo di ricorso pare ritenerela ‘pena illegale’ quale conseguenza della violazione del disposto di cui all’art. 129 cod. proc.pen.3.2.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi va pronunciata senza formalità, cioè con procedurasemplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc.pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata(artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire inmisura di euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
disi il 04/06/1999;avverso la sentenza del 23/01/2026 della Corte di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 23/01/2026, in(parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 10/09/2020, appellata dagliimputati e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena complessivaveniva rideterminata, per il Ferrarese, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati consentenza della Corte di appello di Lecce n. 1239 del 17/05/2021, irrevocabile il 22/03/2022, inanni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa e, per il Filomeno, riconosciuta lacontinuazione con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 166 del 28/05/2020,in anni cinque di reclusione ed euro 2.100 di multa.2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi gli imputati, deducendo, con distinti attidi identico tenore, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dilegge con riferimento al disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione e ‘conseguente applicazione di una pena illegale’.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descritte censure.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordataè solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulatodalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare larichiesta (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal senso ancheSez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).3.1. In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o diinutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione,una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).Né, nella specie, viene in rilievo una sanzione contraria all'assetto normativo vigenteo eccedente il limite legale per genere, specie o quantità, mentre il motivo di ricorso pare ritenerela ‘pena illegale’ quale conseguenza della violazione del disposto di cui all’art. 129 cod. proc.pen.3.2. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi va pronunciata senza formalità, cioè con procedurasemplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc.pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata(artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire inmisura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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