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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 09999/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24791/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 5907/2022 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e depositata i n data 31/08/2022, non notificata; Tributi udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento n.

TF7010503147/2019 per l’anno 2015 era no accertat i nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] il reddito di impresa, il valore della produzione e il volume d’affari in assenza di dichiarazione dei redditi e di dichiarazione IVA.

2. Il ricorrente proponeva ricorso davanti alla CTP di Caserta che lo rigettava.

3. La CTR della Campania rigettava l’appello e in particolare, per quanto in questo giudizio rileva, evidenziava che era infondata l’eccezione di omessa attivazione del preventivo contraddittorio, trattandosi di accertamento a tavolino e non vertendosi in tema di tributi armonizzati.

4. Contro tale decisione propone ricorsoil contribuente sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. e rubricato « Violazione, per erronea applicazione, dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., sul contraddittorio preventivo negli accertamenti cd.

“a tavolino», il ricorrente deduce l’erroneità della decisione tenuto conto che l’accertamentoaveva ad oggetto anche l’IVA, per euro 3.476,00 e di aver dedotto nel ricorso di primo grado e in quello di appello che «se l'ufficio avesse attivato il contraddittorio preventivo il contribuente sarebbe stato posto in condizioni di fornire le fatture e i documenti giustificativi dei costi.

Infatti,il contribuente nell'anno in questione ha sostenuto costi per 26.544,91 € consistenti in spese per acquisto macchinari ricambi e carburanti come comprovato dai documenti contabili».

2. Il ricorso va deciso alla luce dei principi posti da Cass. Sez.U., n . 24823/2015, costantemente ribaditi da questa Corte, per cui: a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito; b) in tema di tributi armonizzati, però, la violazione del diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»(cfr.: Corte giust. 3/07/2014, in causa C-129 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA], punti 78 -82 e la precedente giurisprudenza ivi richiamata); affinché il difetto delcontraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente quindi che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamenteattivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto; c) tutte le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente ma non nei casi di accertamenti cd. a tavolino.

Tale stabile assetto giurisprudenziale è stato confermato da Corte Cost. n. 47 del 2023, che ha rimesso al legislatore l’adeguamento della normativa così pacificamente interpretata; da qui la Corte ha tratto la conclusione della declaratoria di inammissibilità della questione in quanto il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore; intervento che garantisca l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria; ed infatti il legislatore è intervenuto con l’art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 219 del 2023 inserendo l’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000, ma con espressa previsione dell’efficacia a decorrere dal 18/01/2024.

3. Premesse le considerazioni in diritto sopra esposte, la lite ha oggetto anche l’IVA, tributo armonizzato, come emerge dalla sentenza e in particolare dalla sua intestazione e dallo svolgimento del fatto ove si dà atto della omessa dichiarazione IVA, circostanza invero non contestata dall’Avvocatura dello Stato nel proprio controricorso; in tale ipotesi,come visto, il contraddittorio è imposto da norme comunitarie, fermo però che il contribuente assolva all’onere di allegare in fase di giudizio le ragioni che avrebbe fatto valere nel procedimento amministrativo e che avrebbero condotto ad un esito diverso, come allegato richiamando il terzo motivo di appello.

La CTR ha quindi errato nel ritenere del tutto inapplicabile l’obbligo del contraddittorio in considerazionenegando che si fosse in presenza di tributi armonizzati, omettendo di considerarne l’oggetto, costituito anche dall’IVA, che costituisce tributo armonizzato, e di valutare le ragioni opposte dal contribuente.

4. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24791/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 5907/2022 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e depositata i n data 31/08/2022, non notificata; Tributi udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. TF7010503147/2019 per l’anno 2015 era no accertat i nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] il reddito di impresa, il valore della produzione e il volume d’affari in assenza di dichiarazione dei redditi e di dichiarazione IVA. 2. Il ricorrente proponeva ricorso davanti alla CTP di Caserta che lo rigettava. 3. La CTR della Campania rigettava l’appello e in particolare, per quanto in questo giudizio rileva, evidenziava che era infondata l’eccezione di omessa attivazione del preventivo contraddittorio, trattandosi di accertamento a tavolino e non vertendosi in tema di tributi armonizzati. 4. Contro tale decisione propone ricorsoil contribuente sulla base di un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. e rubricato « Violazione, per erronea applicazione, dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., sul contraddittorio preventivo negli accertamenti cd. “a tavolino», il ricorrente deduce l’erroneità della decisione tenuto conto che l’accertamentoaveva ad oggetto anche l’IVA, per euro 3.476,00 e di aver dedotto nel ricorso di primo grado e in quello di appello che «se l'ufficio avesse attivato il contraddittorio preventivo il contribuente sarebbe stato posto in condizioni di fornire le fatture e i documenti giustificativi dei costi. Infatti,il contribuente nell'anno in questione ha sostenuto costi per 26.544,91 € consistenti in spese per acquisto macchinari ricambi e carburanti come comprovato dai documenti contabili». 2. Il ricorso va deciso alla luce dei principi posti da Cass. Sez.U., n . 24823/2015, costantemente ribaditi da questa Corte, per cui: a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito; b) in tema di tributi armonizzati, però, la violazione del diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»(cfr.: Corte giust. 3/07/2014, in causa C-129 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA], punti 78 -82 e la precedente giurisprudenza ivi richiamata); affinché il difetto delcontraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente quindi che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamenteattivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto; c) tutte le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente ma non nei casi di accertamenti cd. a tavolino. Tale stabile assetto giurisprudenziale è stato confermato da Corte Cost. n. 47 del 2023, che ha rimesso al legislatore l’adeguamento della normativa così pacificamente interpretata; da qui la Corte ha tratto la conclusione della declaratoria di inammissibilità della questione in quanto il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore; intervento che garantisca l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria; ed infatti il legislatore è intervenuto con l’art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 219 del 2023 inserendo l’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000, ma con espressa previsione dell’efficacia a decorrere dal 18/01/2024. 3. Premesse le considerazioni in diritto sopra esposte, la lite ha oggetto anche l’IVA, tributo armonizzato, come emerge dalla sentenza e in particolare dalla sua intestazione e dallo svolgimento del fatto ove si dà atto della omessa dichiarazione IVA, circostanza invero non contestata dall’Avvocatura dello Stato nel proprio controricorso; in tale ipotesi,come visto, il contraddittorio è imposto da norme comunitarie, fermo però che il contribuente assolva all’onere di allegare in fase di giudizio le ragioni che avrebbe fatto valere nel procedimento amministrativo e che avrebbero condotto ad un esito diverso, come allegato richiamando il terzo motivo di appello. La CTR ha quindi errato nel ritenere del tutto inapplicabile l’obbligo del contraddittorio in considerazionenegando che si fosse in presenza di tributi armonizzati, omettendo di considerarne l’oggetto, costituito anche dall’IVA, che costituisce tributo armonizzato, e di valutare le ragioni opposte dal contribuente. 4. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composiz
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