CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlUIJTJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di 1-4~ Roma, in data 21 2022, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna, resa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 20 novembre 2017, alla pena di anni tre e mesi quattro di esclusione ed euro 1000,00 di multa, nonché alla condanna di risarcimento danni a favore della parte civile e al pagamento della somma di euro 10000,00 a titolo di provvisionale, in ordine ai reati a lei ascritti, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui ai capi 1,2,3 dell'imputazione. In particolare, l'imputata veniva condannata in ordine al reato di cui all'art. 624- bis cod. pen., poiché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessava di gioielli ed altri monili del valore di circa euro 4000,00 (fatto commesso in Roma in data 10 dicembre 2015); di cui all'art. 624-bis cod. pen. poiché, sempre al fine di procurarsi un profitto, si impossessava di gioielli ed altri beni del valore di circa euro 6000,00 (fatto commesso in Roma in data 27 dicembre 2015); infine, in ordine al delitto di cui agli artt. 624, comma 1, comma 3-bis, 61 nn.5 e 7 cod. pen. poiché, al fine di trarne profitto, si impossessava di gioielli, monili ed altri beni di valore superiore ad euro 50000,00, con le aggravanti del danno di rilevante entità e di aver profittato delle condizioni della persona di minorata difesa, essendo la persona offesa ultraottantenne (fatto commesso in data 22.04.2015); contestata risulta, infine, la recidiva reiterata specifica. Ciascuno dei reati ad essa ascritti risultano commessi mediante introduzione nella privata dimora delle diverse persone offese. 2. Il ricorso poggia su tre articolati motivi di censura: con il primo, lamenta violazione e falsa applicazione, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art.192 cod. proc. pen., tenuto conto della contraddittorietà in cui è incorso il ragionamento della Corte territoriale nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile nel giudizio. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., atteso che sarebbe emersa dall'istruttoria dibattimentale l'irritualità delle formalità eseguite dagli agenti di p.g. in sede di ricognizione fotografica. Infine, quale ultimo profilo di ricorso, si censura carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice territoriale fornito concreta e soddisfacente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che i profili di censura prospettano deduzioni generiche, travalicanti in doglianze di mero fatto, non sorrette da adeguate ragioni di diritto e di fatto a critica dell'impugnata sentenza. In particolare, il primo motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato. La Corte di appello ha invero valorizzato, in termini coerenti e non contraddittori, l'univocità dei riconoscimenti fotografici e la certezza espressa in sede di riconoscimento; l'ulteriore circostanza che la distanza temporale intervenuta tra gli episodi criminosi e le individuazioni fotografiche non sarebbe dato idoneo ad inficiare l'attendibilità dei riconoscimenti. Si tratta di elementi attraverso cui la Corte territoriale, con motivazione non illogica né contraddittoria, ricostruisce la penale responsabilità dell'imputata. La ricorrente non pare essersi confrontato con la sentenza oggetto di impugnazione, dal momento che ha ricostruito delle doglianze in punto di fatto, senza argomentare in ordine alle ragioni per cui sottoporre a critica la sentenza di appello, sicché il relativo motivo di ricorso va ritenuto inammissibile. 3.1 Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile. In particolare, i giudici territoriali hanno ricostruito la penale responsabilità dell'imputagb mettendo in risalto e argomentando adeguatamente la genuinità dei riconoscimenti fotografici anche se intervenuti a distanza di tempo: infatti, 1,(i).£,Arb come sbegeet dalla motivazione della sentenza di appello/il riconoscimento fotografico può essere sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità; nel caso in esame, in sede di incidente probatorio, le persone offese hanno proceduto al riconoscimento fotografico dell'imputata: tale individuazione è stata, in un secondo momento, ribadita in sede dibattimentale. Non sussistendo dunque un contrasto tra i diversi momenti in cui si è tenuto il riconoscimento fotografico,gt puo concludere per la genuinità e l'attendibilità dello stesso, che può essere utilizzato quale elemento probatorio da cui fare derivare l'affermazione di responsabilità dell'imputata. Trattasi di una motivazione congrua e non illogica, oltre che ampiamente ricostruttiva dei singoli passaggi argomentativi che hanno condotto all'affermazione di responsabilità. 3.2 Infine, quanto all'ultimo profilo di censura, la ricorrente si duole della carente motivazione per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche: trattasi di un profilo di censura infondato in quanto i giudici territoriali hanno escluso la concessione delle attenuanti generiche sulla scorta di un'argomentazione congrua e non illogica. In particolare, la gravità dei fatti, commessi in forma reiterata, la circostanza che l'imputata si sia approfittata delle condizioni di fragilità e intrinseca vulnerabilità delle persone offese (ultra- ottantenni), il pregiudizio economico di rilevante entità nonché i molteplici precedenti penali da cui desumere una spiccata capacità a delinquere dell'imputataicostituiscono argomenti che giustificano l'esclusione del beneficio. 3.3 Alla luce di tali rilievi e contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da congruo apparato argomentativo che soddisfa a pieno l'obbligo di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio: giova, a tal proposito, rammentare che in tema di dosimetria della pena e giudizio di comparazione delle circostanze, la giurisprudenza di legittimità non solo ha ammesso la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", cfr. Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma altresì chiarisce che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione, effettuato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa