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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02914/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv.

A.M.

SANTINI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 19/04/2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 22/05/2012 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. alla pena di giustizia per aver acquistato a fine di profitto un autovettura provento di furto, conoscendone l'illecita provenienza e per aver apposto, al fine di ostacolarne l'identificazione, targa di circolazione relativa ad altra vettura gravemente incidentata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla violazione degli artt. 179 e 420-ter, commi 1 e 5, cod. proc. pen. in presenza di nullità assoluta della sentenza impugnata, a causa della omessa notifica del verbale di udienza del 02/02/2012 ove si disponeva il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore che determinava la mancata partecipazione dello stesso alla successiva udienza.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen, atteso l'erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo di merito, considerato che la sentenza della Corte di appello aveva omesso di valutare l'elemento soggettivo del reato necessario al fine di ritenere integrato il delitto di riciclaggio; l'imputato non era a conoscenza della provenienza illecita del telaio installato sull'autovettura e non vi è alcuna prova che abbia voluto ostacolare l'identificazione e gli accertamenti sulla provenienza della medesima; l'imputato si è semplicemente fidato della autofficina alla quale si rivolse per far riparare la sua vettura incidentata; la condotta deve quindi essere riqualificata ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4, 133, 163, 648-bis cod. pen.; il modesto valore economico patrimoniale del telaio oggetto della condotta di riciclaggio rende pacificamente possibile la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., ricorrendo un danno di particolare tenuità; poteva dunque essere applicata una pena inferiore, con concessione della sospensione condizionale della pena, anche in considerazione di una diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 o 648 cpv. cod. pen. ifi,

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo di ricorso con il quale è stata eccepita violazione di norme processuali e, conseguentemente, la nullità assoluta della sentenza, occorre considerare come il ricorrente non si confronti adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, che ha chiarito che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (Sez.3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159-01; Sez. 2, n. 51427 del 05/02/2013, Domenichini, Rv. 258065-01; Sez. 5, n. 20863 del 24/02/2011, Sechi, Rv. 250451-01;Sez.

U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906-01; Sez. 5, n. 36643 del 04706/2008, Sorrentino, Rv. 241721-01; con riferimento a specifiche fattispecie anche Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973-01Sez. 3, n. 35764 del 10/01/2017, Frantino, Rv. 270797-01; Sez. 1, 1524 del 09/11/2017, Ziccardi, Rv. 272048-01).

Dunque, l'omessa notifica - al difensore di fiducia impedito - del rinvio dell'udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver ritenuto il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado.

I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01).

2.1. Quanto al secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce sostanzialmente motivazione mancante non avendo la Corte valutato, a parere della difesa, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - occorre osservare che, pur evocandosi vizio della motivazione si è di fatto sollecitata una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA], con valutazione conforme del giudice di appello.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casannonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

2.2. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una serie di elementi di fatto, estremamente significativi e tutti convergenti ed univoci, emersi in giudizio a carico dello stesso.

Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] estremamente significativo e convergente, tenuto conto delle attività poste in essere dagli agenti operanti che riscontravano il possesso in capo al ricorrente di una vettura rubata, sulla quale era stata apposta targa di altra vettura incidentata.

Effettivamente la Corte descrive in modo analitico, puntuale e con motivazione logica e persuasiva, del tutto priva di aporie, la pluralità di elementi, che evidenziavano in modo inequivocabile la responsabilità dello stesso per il reato contestato.

Tenuto conto dell'ampia motivazione sul punto, e dell'analitica ricostruzione della Corte di appello e del giudice di primo grado, appare privo di pregio il motivo, chiaramente caratterizzato da un mancato confronto con la motivazione delle due sentenze, secondo il quale mancherebbe qualsiasi considerazione quanto all'elemento soggettivo del reato, invece desunto con prova logica ed inequivoca dalle caratteristiche del bene, dalla provenienza furtiva dello stesso e dall'intervenuta apposizione di targa riferibile ad altro veicolo acquistato dal [OSCURATO:PERSONA].

Nel valutare tali elementi, ritenuti indicativi della piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla provenienza delittuosa del bene e alla volontà di ostacolarne in modo efficace l'identificazione, la Corte ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, correttamente evocato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, secondo il quale si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899- 01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Alaimo, Rv. 232770-01).

3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In via preliminare occorre osservare come siano inammissibili, perché non proposte in appello, le censure articolate nell'ambito del terzo motivo di ricorso volte a contestare la dosimetria della pena in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 648 cod. pen.

In appello il ricorrente con il terzo motivo di ricorso aveva, infatti, contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiamando lo stato d'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento alla circostanza attenuante evocata in questa sede, né richiedendo una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. al fine di ottenere un diverso trattamento sanzionatorio.

3.1. Quanto alla pena concretamente irrogata occorre considerare che ricorre, infatti, una pena irrogata nel minimo edittale in relazione al fatto contestato, sicché anche in questo caso il tema della pena viene introdotto sempre al fine di riconsiderare i profili di merito adeguatamente valutati dai giudici di primo e secondo grado come sopra evidenziato.

La Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità della condotta e, dunque, la pena per come determinata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa.

In tal senso è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. A.M. SANTINI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 19/04/2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 22/05/2012 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. alla pena di giustizia per aver acquistato a fine di profitto un autovettura provento di furto, conoscendone l'illecita provenienza e per aver apposto, al fine di ostacolarne l'identificazione, targa di circolazione relativa ad altra vettura gravemente incidentata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in ordine alla violazione degli artt. 179 e 420-ter, commi 1 e 5, cod. proc. pen. in presenza di nullità assoluta della sentenza impugnata, a causa della omessa notifica del verbale di udienza del 02/02/2012 ove si disponeva il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore che determinava la mancata partecipazione dello stesso alla successiva udienza. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen, atteso l'erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo di merito, considerato che la sentenza della Corte di appello aveva omesso di valutare l'elemento soggettivo del reato necessario al fine di ritenere integrato il delitto di riciclaggio; l'imputato non era a conoscenza della provenienza illecita del telaio installato sull'autovettura e non vi è alcuna prova che abbia voluto ostacolare l'identificazione e gli accertamenti sulla provenienza della medesima; l'imputato si è semplicemente fidato della autofficina alla quale si rivolse per far riparare la sua vettura incidentata; la condotta deve quindi essere riqualificata ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4, 133, 163, 648-bis cod. pen.; il modesto valore economico patrimoniale del telaio oggetto della condotta di riciclaggio rende pacificamente possibile la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., ricorrendo un danno di particolare tenuità; poteva dunque essere applicata una pena inferiore, con concessione della sospensione condizionale della pena, anche in considerazione di una diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 o 648 cpv. cod. pen. ifi, 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale è stata eccepita violazione di norme processuali e, conseguentemente, la nullità assoluta della sentenza, occorre considerare come il ricorrente non si confronti adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, che ha chiarito che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (Sez.3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159-01; Sez. 2, n. 51427 del 05/02/2013, Domenichini, Rv. 258065-01; Sez. 5, n. 20863 del 24/02/2011, Sechi, Rv. 250451-01;Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906-01; Sez. 5, n. 36643 del 04706/2008, Sorrentino, Rv. 241721-01; con riferimento a specifiche fattispecie anche Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973-01Sez. 3, n. 35764 del 10/01/2017, Frantino, Rv. 270797-01; Sez. 1, 1524 del 09/11/2017, Ziccardi, Rv. 272048-01). Dunque, l'omessa notifica - al difensore di fiducia impedito - del rinvio dell'udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver ritenuto il giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado. I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01). 2.1. Quanto al secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce sostanzialmente motivazione mancante non avendo la Corte valutato, a parere della difesa, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - occorre osservare che, pur evocandosi vizio della motivazione si è di fatto sollecitata una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA], con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casannonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 2.2. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una serie di elementi di fatto, estremamente significativi e tutti convergenti ed univoci, emersi in giudizio a carico dello stesso. Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] estremamente significativo e convergente, tenuto conto delle attività poste in essere dagli agenti operanti che riscontravano il possesso in capo al ricorrente di una vettura rubata, sulla quale era stata apposta targa di altra vettura incidentata. Effettivamente la Corte descrive in modo analitico, puntuale e con motivazione logica e persuasiva, del tutto priva di aporie, la pluralità di elementi, che evidenziavano in modo inequivocabile la responsabilità dello stesso per il reato contestato. Tenuto conto dell'ampia motivazione sul punto, e dell'analitica ricostruzione della Corte di appello e del giudice di primo grado, appare privo di pregio il motivo, chiaramente caratterizzato da un mancato confronto con la motivazione delle due sentenze, secondo il quale mancherebbe qualsiasi considerazione quanto all'elemento soggettivo del reato, invece desunto con prova logica ed inequivoca dalle caratteristiche del bene, dalla provenienza furtiva dello stesso e dall'intervenuta apposizione di targa riferibile ad altro veicolo acquistato dal [OSCURATO:PERSONA]. Nel valutare tali elementi, ritenuti indicativi della piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla provenienza delittuosa del bene e alla volontà di ostacolarne in modo efficace l'identificazione, la Corte ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, correttamente evocato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, secondo il quale si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899- 01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553-01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059-01; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Alaimo, Rv. 232770-01). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In via preliminare occorre osservare come siano inammissibili, perché non proposte in appello, le censure articolate nell'ambito del terzo motivo di ricorso volte a contestare la dosimetria della pena in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 648 cod. pen. In appello il ricorrente con il terzo motivo di ricorso aveva, infatti, contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiamando lo stato d'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento alla circostanza attenuante evocata in questa sede, né richiedendo una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. al fine di ottenere un diverso trattamento sanzionatorio. 3.1. Quanto alla pena concretamente irrogata occorre considerare che ricorre, infatti, una pena irrogata nel minimo edittale in relazione al fatto contestato, sicché anche in questo caso il tema della pena viene introdotto sempre al fine di riconsiderare i profili di merito adeguatamente valutati dai giudici di primo e secondo grado come sopra evidenziato. La Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità della condotta e, dunque, la pena per come determinata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa. In tal senso è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 02914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris