Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20191/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 14/2/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA il 10/6/2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.1.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. rilevando che la Corte territoriale, accolto il motivo di appello quanto alla necessità di sciogliere il cumulo giuridico per applicare la pena disgiunta tra i due reati, avrebbe erroneamente determinato la multa per ognuno degli stessi.

In specifico il giudice d'appello sarebbe incorso in un errore di calcolo quanto alla riduzione della multa per il reato di rapina e non avrebbe proceduto alla riduzione della pena per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. per il reato di lesioni personali.

La doglianza, seppure complessivamente fondata, deve essere accolta esclusivamente con riferimento al reato di lesioni personali di cui al capo B).

1.1. L'errore nel quale è incorso il giudice di merito nel calcolo per l'applicazione della pena di rapina di cui al capo A) risulta essere complessivamente a favore del ricorrente così che lo stesso non ha interesse alla correzione.

Se è vero, infatti, che la Corte ha indicato la multa in 755,00 euro mentre la somma corretta sarebbe pari a euro 711,00, deve rilevarsi che la pena della reclusione, indicata in sentenza in 1 anno, mesi 5 e giorni 10, è inferiore alla pena corretta (pari tanni 1, mesi 5 e giorni 23) che avrebbe dovuto essere irrogata e che ora pertanto dovrebbe essere applicata laddove si dovesse procedere alla correzione dell'errore materiale nel quale è incorso il giudice di merito.

1.2. Quanto al reato di lesioni personali di cui al capo B), di contro, l'errore complessivo è in danno del ricorrente così che la sentenza deve essere annullata sul punto senza rinvio e questa Corte, calcolata la riduzione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., può, ai sensi dell'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen., rideterminare la multa in euro 266,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di lesioni, rideterminando la pena in euro duecentosessantasei di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Sentenza a motivazione sempli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 14/2/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA il 10/6/2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen. rilevando che la Corte territoriale, accolto il motivo di appello quanto alla necessità di sciogliere il cumulo giuridico per applicare la pena disgiunta tra i due reati, avrebbe erroneamente determinato la multa per ognuno degli stessi. In specifico il giudice d'appello sarebbe incorso in un errore di calcolo quanto alla riduzione della multa per il reato di rapina e non avrebbe proceduto alla riduzione della pena per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. per il reato di lesioni personali. La doglianza, seppure complessivamente fondata, deve essere accolta esclusivamente con riferimento al reato di lesioni personali di cui al capo B). 1.1. L'errore nel quale è incorso il giudice di merito nel calcolo per l'applicazione della pena di rapina di cui al capo A) risulta essere complessivamente a favore del ricorrente così che lo stesso non ha interesse alla correzione. Se è vero, infatti, che la Corte ha indicato la multa in 755,00 euro mentre la somma corretta sarebbe pari a euro 711,00, deve rilevarsi che la pena della reclusione, indicata in sentenza in 1 anno, mesi 5 e giorni 10, è inferiore alla pena corretta (pari tanni 1, mesi 5 e giorni 23) che avrebbe dovuto essere irrogata e che ora pertanto dovrebbe essere applicata laddove si dovesse procedere alla correzione dell'errore materiale nel quale è incorso il giudice di merito. 1.2. Quanto al reato di lesioni personali di cui al capo B), di contro, l'errore complessivo è in danno del ricorrente così che la sentenza deve essere annullata sul punto senza rinvio e questa Corte, calcolata la riduzione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., può, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., rideterminare la multa in euro 266,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di lesioni, rideterminando la pena in euro duecentosessantasei di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Sentenza a motivazione sempli
Sentenza Cassazione n. 20191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris