CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16094/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Il ricorrente richiama, in proposito, le posizioni assunte dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione che hanno ribadito che il diritto ai colloqui è parte integrante del percorso rieducativo del detenuto; e persino la C.E.D.U. ha ribadito che le restrizioni devono essere sempre giustificate, enfatizzando l’importanza di un contatto minimo con i familiari; sottolineando infine come, nel caso in esame, non vi fossero elementi tali da negare il nulla osta ai colloqui con i familiari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello cautelare e gli atti vanno trasmessi al giudice territoriale funzionalmente competente. 1.1 Occorre premettere che, con la sentenza n. 24 del 03/12/1996 (dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465), le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello "status libertatis")». Il principio affermato dalle Sezioni unite è stato ritenuto applicabile anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Cavaleri, Rv. 286514). Si è sottolineato, in proposito, che non si tratta di una «mera modalità accessoria» degli arresti domiciliari, ma di una prescrizione che ha una propria autonomia e «che incide gravemente sulla afflittività della misura cautelare principale» (Sez. 6, n. 21296 del 12/05/2009, Pozzi, Rv. 243678; più di recente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 20380 del 07/03/2017, Affinito, Rv. 270026), atteso che la ragione ispiratrice della norma di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen. va colta nella necessità di consentire di regolare le forme di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari e di conformarne il concreto regime modale, attraverso limiti o divieti per l'imputato di comunicare in riferimento alla riconosciuta esistenza di peculiari esigenze cautelari, sia di natura endoprocessuale che di prevenzione sociale (Sez. 1, n. 6934 del 08/09/2020, dep. 2021, Scarabeo, Rv. 280530). Nella stessa direzione, si è anche affermato che l’appellabilità ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dei provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. muove dal presupposto che gli arresti domiciliari comportano restrizioni alla possibilità di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con l'indagato o lo assistono solo se il giudice dispone in tal senso perché ritiene tale limitazione necessaria a fini cautelari, così introducendo, con provvedimento giurisdizionale, un limite alla libertà personale che si aggiunge al divieto di allontanarsi dall’abitazione e riguarda la libertà di comunicazione (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Cavaleri, cit.). 1.2 Nè è ipotizzabile, come sottolinea il Procuratore generale nella sua requisitoria, un ricorso per saltum. Deve essere ribadito, infatti, il costante orientamento di questa Corte secondo cui il ricorso per 2 F i r m a t o D a : L U C A R A M A C C I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 4 5 2 3 1 5 5 7 1 9 2 1 b 5 5 - F i r m a t o D a : L U A N A M A R I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 a 6 d 4 3 e a 6 d b 7 9 7 F i r m a t o D a : G I O V A N N I G I O R G I A N N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f b e e d a 7 b d 4 4 0 4 5 6