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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 00699/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 20/01/2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] estinto per prescrizione, confermando la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione all'omessa condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile, che aveva ritualmente trasmesso - ex art. 23- bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - conclusioni scritte e nota spese.

Con requisitoria scritta ex art. 23, co. 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso questa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen.

Il ricorso deve essere accolto.

Premesso che la parte civile ricorrente ha allegato copia delle conclusioni scritte e della nota spese, nonché la ricevuta di avvenuta consegna alla Corte di appello di Napoli in data 11/01/2021, il Collegio condivide l'orientamento - in linea di continuità con Sez.

U. n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 - secondo cui è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833).

Poiché, così come nel caso esaminato da Sez.

U, Tizzi cit., «l'imputato non ha formulato censure in ordine all'omessa compensazione delle spese né alla sussistenza di giusti motivi per provvedere in tal senso (art.541 cod. proc. pen.) e l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum».

P.Q.IM.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 20/01/2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] estinto per prescrizione, confermando la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione all'omessa condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile, che aveva ritualmente trasmesso - ex art. 23- bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - conclusioni scritte e nota spese. Con requisitoria scritta ex art. 23, co. 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso questa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere accolto. Premesso che la parte civile ricorrente ha allegato copia delle conclusioni scritte e della nota spese, nonché la ricevuta di avvenuta consegna alla Corte di appello di Napoli in data 11/01/2021, il Collegio condivide l'orientamento - in linea di continuità con Sez. U. n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 - secondo cui è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833). Poiché, così come nel caso esaminato da Sez. U, Tizzi cit., «l'imputato non ha formulato censure in ordine all'omessa compensazione delle spese né alla sussistenza di giusti motivi per provvedere in tal senso (art.541 cod. proc. pen.) e l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum». P.Q.IM. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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