CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 31631/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 0554 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro FE.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania,sez. staccata di Salerno, n. 1341 / 0 9 / 2 0 2 2 depositata in data 03/02/2022,non notificata; Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 08/10/2024d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la so cietà FE.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i mpugnava l'avviso di accertamentonotificatole con riguardo al periodo di imposta 2015 con il qualel'Ufficio - ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n . 600 del 1973 - non avendo la società presentato la dichiara zione dei redditi ed essendo risult ata sprovvista di contabilità, svolte indagini finanziarie, rideterminava i tributi dovuti ai fini Ires , Irap e iva richiedendo i connessi interessi ed irrogandole sanzioni di legge; -la CTP di Avellino accoglieva il ricorso; - appellava l’Agenzia delle Entrate; proponeva appello incidentale condizionatola societ à; -la CTR con la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte ha rigettato l'appelloprincipale del l’Ufficio confermando la decisione di primo grado; -ricorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidato a duemotivi di doglianza; -la società contribuente è rimasta qui intimata; Consideratoche: -il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. p er avere il giudice del merito reso motivazioneapparente della propria decisione; -il motivo è, all'evidenza , fondato; -deve intanto rammentarsi che, come chiarito da questa Corte, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione omettadi far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento ( Cass. Sez. U n. , 3 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 novembre2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1° marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hanno condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819); -nella fattispecie la pronuncia impugnata dapprima ha ritenuto corretto l'accertamentosvolto dall' U fficio in quanto “nel determinare i ricavi non contabilizzati,l'ufficio ha tenuto conto dei versamenti bancari effettuati sui conti della società, dal momento che la parte non ha provato, pur essendoneonerata, che i relativi bonifici, con le corrispondenti causali, esulassero dall'attività d'impresa e non attenessero a ricavi non dichiarati”;da tale affermazione si evince quindi la comprovata rilevanza redditualedi tali operazioni ; - s econdariamente però la stessa sentenza, nell'escludere la rilevanza reddituale dei prelevamenti, che dimostrano secondo il giudice del merito “un andamento via via dismissione delle attività della società e delle movimentazioni bancarie, progressivamente ridotte ad importi modestissimi e notevolmente ridimensionate già a partire dall'anno 2015” ha ritenuto che “tale dato fattuale rappresenta rassicurante indizio che, tenuto conto dell'assenza di progettualità della società, siccomedinanzi testimoniata, i prelevamenti bancari non si riferissero a movimentazioni Di spesa produttiva di ulteriori ricavi occulti, ma ad Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 operazioniin senso stretto di pagamento di costi e di utilizzo e consumo diversodella liquidità residua acquisita” ; - i n concreto , quindi , da un lato la sentenza di merito ha ritenuti effettivamente prodotti i ricavi derivanti dai versamenti bancari accertati,con ciò risultando quindi provato che la società produceva tali ricavi dell'esercizio effettivo concreto e diretto dalla propria attività d'impresa; dall'altro la medesima sentenza ha esclu sa la rilevanza dei prelevamentiin quanto la società si limitava a pagare costi destinando a tali operazioni un residuo di liquidità, trovandosi sostanzialmente in unafase di liquidazione ; -è evidente la contraddittorietà logica insanabile delle due affermazioni: la prima si fonda sull'esistenza di una società pienamente operativa mentrela seconda presuppone una società che si limita a pagare i propri costi con la liquidità che residua dopo aver interrotto l'esercizio tipico dell'attività di impresa ; circostanza, peraltro, che non legittima comunquel’esclusione da tassazione del surplus accertato in quella fase divita dell’impresa che ha ritenuto il giudice del merito ; -questa Corte ha avuto modo più volte di chiarire che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c .p.c. disposta dall'art. 54 del d. L . 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. S ez. U n ., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; Cass. S ez . Un. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Cass. Sez. 6 - 2, ord., n. 21257, 8/10/2014,Rv. 632914) ; -nella specie la motivazione contiene proprio il sopra detto evidente e insanabile contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili , per le ragioni sopra evidenziate: e la sentenza , quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata con rinvio al giudice del merito; - all’esito della decisione che precede, il secondo motivo è assorbito in quantoirrilevante ai fini del decidere; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassala sentenza impugna