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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41304/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di lesioni personali pluriaggravate; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare una non corretta valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, il percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito, in un contesto peraltro di c.d. doppia conforme nel quale le sentenze di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente, è immune da vizi logici e giuridici (pag. 2 sentenza impugnata, a riguardo in particolare della attribuibilità della matrice e dello sviluppo dell'aggressione proprio all'imputato); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è totalmente aspecifico, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nel caso in esame (pag. 3, con riferimento al già benevolo accesso, in primo grado, al riconoscimento delle attenuanti generiche, in concreto calcolate come prevalenti sulle aggravanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dedso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA] anislao Scarlini 1) E p O - IN C1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di lesioni personali pluriaggravate; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare una non corretta valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, il percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito, in un contesto peraltro di c.d. doppia conforme nel quale le sentenze di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente, è immune da vizi logici e giuridici (pag. 2 sentenza impugnata, a riguardo in particolare della attribuibilità della matrice e dello sviluppo dell'aggressione proprio all'imputato); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è totalmente aspecifico, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nel caso in esame (pag. 3, con riferimento al già benevolo accesso, in primo grado, al riconoscimento delle attenuanti generiche, in concreto calcolate come prevalenti sulle aggravanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dedso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA] anislao Scarlini 1) E p O - IN C1
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