CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità non è consentito in sede di legittimità perché la censura - con la quale si adduce anche una differente qualificazione giuridica dei fatti - non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. e perché costituito e involgente doglianze e profili in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato in quanto la corte d'appello ha con corretti argomenti logici e giuridici escluso la sua concessione (si veda in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); che, invero alla luce della giurisprudenza di legittimità "In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 05); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19