CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2021 (dep. il • 10 aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Diego LAMANNA - ha confermato l'ordinanza del 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto di associazione di tipo mafioso, con ruolo di capo (in particolare, dell'articolazione di Polistena dell'organizzazione denominata 'ndrangheta), aggravato come in incolpazione. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, richiamando gli artt. 125, comma 3, 192 e 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa - denunciando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - ha rassegnato che: - il provvedimento impugnato ha tratto la gravità indiziaria del delitto in incolpazione a carico del LAMANNA (il quale, secondo l'impostazione accusatoria, nell'ambito della compagine criminale di cui sarebbe membro, avrebbe il compito di gestire il settore delle estorsioni, «deliberando i soggetti che dovevano corrispondere il "pizzo" e gli atti ritorsivi da compiere»): • da un episodio di danneggiamento in danno di Biagio MORETTO (commesso mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro un immobile di proprietà dei suoi congiunti) e dal fatto che il MORETTO, nel corso di un dialogo oggetto di intercettazione, ha citato il ricorrente quale soggetto che avrebbe potuto dargli informazioni sugli autori del danneggiamento; • dalla circostanza che il ricorrente in precedenza si fosse attivato, come emergerebbe da una conversazione intercettata tra Biagio MORETTO e Antonio IERACE, per avere informazioni su un problema riguardante quest'ultimo, suo affine; • dagli elementi emersi nel procedimento penale «[OSCURATO:PERSONA]», nel quale al LAMANNA sono ascritti il delitto di associazione di tipo mafioso, con ruolo apicale, e l'esercizio abusivo del credito, avendo il Tribunale trascritto nel provvedimento impugnato l'ordinanza di conferma della cautela resa dallo stesso Tribunale in tale procedimento; - con la memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale si era contestato che le emergenze investigative fossero atte a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto in incolpazione, in particolare:• evidenziando la manifesta contraddittorietà dell'ordinanza genetica, che a p. 1405 ha qualificato il LAMANNA come «mero partecipe» dell'associazione criminale ma gli ha applicato la misura cautelare quale vertice di essa; e l'assenza di condotte dimostrative dell'utilizzo della forza di intimidazione da parte del ricorrente; • rassegnando che la gestione e la commissione delle estorsioni, sulla scorta degli elementi emersi, fosse da attribuire a soggetti diversi dal LAMANNA; che il ricorrente non è stato neppure sottoposto a indagini nei precedenti procedimenti relativi alla cosca LONGO-VERSACE di Polistena, è risultato estraneo a tutti i reati fine, non ha partecipato direttamente alle conversazioni dalle quali si è tratto il grave quadro indiziario a suo carico (poiché sono stati soltanto soggetti terzi a riferirsi a lui a proposito di «situazioni che [...] trovavano alternative lecite giustificazioni»); e che nel corso dei dialoghi Biagio MORETTO ha espresso soltanto «personali punti di vista», ragion per cui il G.i.p. aveva compiuto un evidente salto logico, omettendo di dare conto degli elementi alla luce dei quali il LAMANNA, secondo il MORETTO, avrebbe dovuto conoscere le ragioni per cui era stato danneggiato il locale di quest'ultimo; • deducendo il difetto qualsivoglia condotta del LAMANNA che esprimesse un contributo concreto alla realizzazione dei programmi delittuosi del gruppo criminale; - la conversazione in data 1 gennaio 2017, su cui il Collegio distrettuale si è incentrato per affermare la «militanza associativa» del ricorrente, a ben vedere sembrerebbe priva dell'attitudine probatoria ad essa attribuita, in quanto da essa si trarrebbe la consapevolezza del LAMANNA dei meccanismi tipici di operatività del sodalizio e la sua sfera di influenza con riferimento a un episodio risalente, nel cui contesto il ricorrente si sarebbe attivato solo per ottenere informazioni relative a un problema dell'affine Antonio IERACI; e l'ordinanza impugnata - oltre ad attribuire rilevanza alla parte del dialogo in cui il MORETTO si è lamentato del disinteresse del LAMANNA verso il danneggiamento patito dal primo (mera pretesa del MORETTO la cui fondatezza non è stata oggetto di approfondimento) nonché al giudizio di gravità indiziaria formulato nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» - avrebbe valorizzato «a dismisura situazioni che sono logicamente compatibili» anche con il rapporto di parentela (recte: affinità) tra il ricorrente e Domenico LONGO (di cui ha sposato la figlia), ritenuto dall'accusa capo della «società di ndrangheta polistenese», in quanto il fatto che il LAMANNA potesse godere di una fonte informativa privilegiata rispetto a fatti delittuosi non può «automaticamente risolversi» nella sua partecipazione al sodalizio, in difetto di condotte da parte sua «finalizzate a sostenere il programma del sodalizio mafioso»; né in tal senso deporrebbe il complessivo tenore del dialogo tra Biagio MORETTO e Antonio IERACI; - pertanto, il Collegio del riesame: • sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe argomentapto in maniera illogica e contraddittoria, tanto che la stessa ordinanza impugnata avrebbe affermato che erano altri soggetti (Francesco CUTANO e Domenico LONGO) a «regge[re] le fila del gruppo senza fare alcun riferimento al LAMANNA» (riportando pure le espressioni del MORETTO, secondo cui sarebbero stati «Ciccio MAZZETTA ed i fratelli, a decidererpagare la mazzetta»); • e non si sarebbe confrontato con significativi elementi di segno contrario rispetto all'affermata gravità indiziaria, non essendo condivisibile l'utilizzazione di un provvedimento cautelare riguardante il diverso procedimento «[OSCURATO:PERSONA]», inerente a indagati diversi a un diverso contesto delittuoso, e non potendosi ravvisare nella specie gli elementi costitutivi della fattispecie associativa (come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità) né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo. 1.2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza, a carico del LAMANNA, dei gravi indizi del delitto associativo di cui incolpato, facendo espresso riferimento - in relazione al dialogo tra il MORETTO e lo IERACI e a quanto da loro affermato - alle relazioni di entrambi con il sodalizio e chiarendo come costoro fossero a conoscenza del nuovo corso mafioso a Polistena. Il Tribunale ha dato conto non solo delle doglianze del MORETTO perché il LAMANNA non si era interessato del danneggiamento (con finalità estorsiva) posto da altri in suo danno (nonostante la riferite relazioni con l'organizzazione dello stesso MORETTO) ma anche dell'intervento che in precedenza il LAMANNA aveva posto in essere, a tutela dello IERACI, presso altra articolazione della societas (riuscendo a far sì che lo IERACI si sottraesse al pagamento del pizzo alla cosca del luogo nel quale aveva svolto lavori). A tali dati il Tribunale ha aggiunto quelli già emersi in precedenza e riportati nell'ordinanza che lo stesso Ufficio aveva pronunciato, relativa all'attività posta in essere dallo stesso LAMANNA nell'interesse dell'associazione criminale (segnatamente, nella gestione dei rapporti economici di natura estorsiva e nell'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, relazionandosi pure con le vittime e con gli altri sodali), con ruolo apicale. Argomentando nei termini appena compendiati, il Collegio distrettuale ha ravvisato elementi convergenti per attribuire al LAMANNA, in maniera Ihial:firai. congrua, logica e conforme al diritto, nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela, quel «contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi è membro dell'associazione di tipo mafioso, attribuendogli più in particolare, come esposto, il ruolo di capo (cfr. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01); e ne ha ravvisato «lo stabile inserimento [...] nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Rispetto a tale iter argomentativo, il ricorso (oltre a ribadire la contraddittorietà dell'ordinanza genetica, che non incide invece sulla motivazione del provvedimento impugnato) ha proposto irritualmente un diverso apprezzamento di merito che qui non è consentito, atteso che questa Corte di legittimità non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, dovendo compiere un controllo del contenuto del provvedimento impugnato - che, per l'appunto, deve rimanere interno ad esso - per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Ancora, deve rilevarsi che tra gli elementi di natura logica o rappresentativa, funzionali alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - oltre ovviamente ai dati emersi dalle investigazioni compiute nel presente procedimento -, possono venire in rilievo anche i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali (Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019 - dep. 2020, Rispoli, Rv. 278242 - 01; Sez. 2, n. 5169 del 04/11/1999, Cerqua, Rv. 214668 - 01). Quindi, più sulla scorta della generica allegazione difensiva, non può ravvisarsi alcun vizio nell'utilizzo, da parte del Tribunale, dei dati già emersi nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» per valutare la sussistenza dei gravi indizi a carico del LAMANNA. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA];111--- 3254:,<1." _ 3 i Il presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in