CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 14652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 624, 625 n. 2) cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore, manomettendo il contatore, mediante la collocazione di un magnete. Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Rileva che, nonostante sia risultato provato che la cassetta ove si trovava il contatore manomesso, insieme agli altri contatori, era accessibile a tutti coloro che avevano un'attività, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente affermare, per ascrivere il delitto al ricorrente, che solo lui aveva interesse alla manomissione. Invero, Gerard, storico giostraio, privo si liti o pendenze con l'Enel, aveva presentato regolare istanza di fornitura provvisoria dell'energia elettrica e non aveva alcuna ragione di recarsi a controllare il contatore, che peraltro si trovava a distanza dalla postazione occupata dal medesimo nel corso della festa locale, cui partecipava come giostraio. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo formulato introduce doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del Sindacato di legittimità. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] il Pre idente [OSCURATO:PERSONA] rampi o eilekij Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per .C55. "r (72.. impedimento del Presidente