CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03012/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia, per avere querelato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali ed omissione di soccorso, falsamente incolpandolo di essere alla guida dell'autoveicolo che aveva investito suo figlio. Egli lamenta violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del dolo, deducendo di aver sporto querela nella ragionevole convinzione della colpevolezza del Marcaccini, sulla base del racconto dell'accaduto resogli da suo figlio. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto consiste nella censura della valutazione delle risultanze probatorie da parte della Corte d'appello e non nella critica della coerenza logica della motivazione, perciò chiedendosi al giudice di legittimità una valutazione di merito, che non gli compete. E' sufficiente, allora, rilevare che i passaggi argomentativi della sentenza (estremo dettaglio dell'esposizione dei fatti in querela pur senza avervi assistito; inconciliabilità con il contegno tenuto sia dall'imputato che da suo figlio nell'immediatezza dell'accaduto, tanto con i presenti, quanto con i carabinieri intervenuti; pregressa acrimonia verso l'accusato) non si presentano manifestamente irragionevoli, perciò sottraendosi ad ogni censura d'illogicità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] iden