CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FM), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Macerata emessa in data 12/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Macerata confermava il sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Macerata in data 20/09/2021, avente ad oggetto calzature, in riferimento al reato di cui all'art. 473, comma secondo, cod. pen., ascritto al Barchetta con imputazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 324, comma 7, 309, comma 9, 125, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il decreto impugnato non si é confrontato con le deduzioni difensive, segnatamente la consulenza di parte che concludeva per la nullità della registrazione dei modelli del denunciante, anche alla luce delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., avendo omesso ogni confronto con tali elementi forniti dalla difesa, ed avendo eluso il controllo sulla sussistenza del fumus commissi delicti; 2.2. violazione di legge, in relazione agli artt. 324, 309, 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la decisione impugnata, con riferimento alla eccepita nullità del modello registrato ed alla risalente produzione dello stesso da parte del ricorrente, ha affermato l'impossibilità di valutare gli elementi forniti dalla difesa con riferimento al controllo formale della validità del modello registrato, citando in maniera impropria giurisprudenza di legittimità ed eludendo il controllo riservato al Tribunale del riesame, proprio alla luce dei principi espressi su tale aspetto dalla Cassazione. 3. In data 23/02/2020 è stata trasmessa, a mezzo pec, memoria nell'interesse del ricorrente, in cui si ribadisce il contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Dall'ordinanza impugnata si evince che il sequestro preventivo è stato disposto in riferimento a calzature nella disponibilità dell'indagato, titolare del calzaturificio Crown di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto riconducibili al modello/disegno registrato da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Ishilux s.r.I.; il Lupis, infatti, aveva sporto denuncia evidenziando come il Barchetta stesse commercializzando calzature recanti il segno distintivo di una stella, del tutto simile al modello oggetto del brevetto di proprietà del denunciante. Il provvedimento impugnato afferma come il giudice che aveva disposto il sequestro preventivo avesse valutato tutti gli elementi indicati dalla difesa, rilevando che l'indagato aveva commercializzato calzature recanti un carattere distintivo del prodotto del tutto simile a quello protetto dal brevetto di proprietà del denunciante [OSCURATO:PERSONA], tale da costituire imitazione servile idonea a trarre in inganno gli acquirenti. Sullo specifico tema della registrazione, il Tribunale del riesame ha osservato come le doglianze circa la nullità della registrazione conseguissero a valutazioni che esulano dalla validità formale della registrazione stessa (anteriorità della commercializzazione del modello da parte del Barchetta rispetto alla registrazione del Lupis) e, come tali, non fossero valutabili in sede di riesame, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disapplicazione della registrazione è possibile solo quando ne difettino i presupposti oggettivi. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince, quindi, che la tesi difensiva - secondo la quale il modello con la stella era prodotto dalla società del ricorrente ancor prima che il Lupis procedesse alla registrazione; che il modello non presentava alcun carattere di novità rispetto alla stella apposta sulla calzatura, corrispondente ad altri modelli registrati sin dal 2010, con la conseguenza che la stella avrebbe dovuto essere registrata come marchio e, quindi, con presupposti e procedure diverse da quelli adottati per la registrazione del modello di calzatura - implica un accertamento di merito precluso in sede di ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro preventivo posto che, tra l'altro, le sentenze citate in ricorso riguardano questioni affrontate in sede di legittimità all'esito di ricorso avverso pronunce di merito. In realtà, il ricorrente non contesta la sussistenza della registrazione del modello, alla cui valutazione è ancorata la sussistenza del fumus della fattispecie di reato ascritta all'indagato con imputazione provvisoria, ma si duole del malgoverno del contenuto della consulenza tecnica presentata dalla difesa del Barchetta, in cui si era affermata l'assenza del carattere di novità del modello registrato dal Lupis e la necessità che la stella, piuttosto che come modello, fosse registrata come marchio. In riferimento alla fase cautelare, in particolare, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Il presupposto del fumus commissi delicti nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale." (Sez. 5, n. 24331 del 05/03/2015, Zhang, Rv. 265137; Sez. 2, n. 4127 20/11/2009, Scolé, Rv. 245895). Nel caso in esame, al contrario, il ricorso opera una critica che non incide sulla validità formale della registrazione, ma ne contesta sia la tipologia di inquadramento (come marchio e non come modello) sia il carattere di novità; entrambe le questioni, all'evidenza, involgono una valutazione del merito della vicenda, del tutto incompatibile con la fase processuale nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato.Anche sotto tale profilo, quindi, il ricorso confligge con l'insegnamento pacifico di questa Corte regolatrice, secondo cui i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in tema di sequestro preventivo, sono delineati dal vizio di violazione di legge, deducibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente ovvero risulti meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Nel caso di specie deve del tutto escludersi, per le ragioni predette, che il provvedimento impugnato sia incorso nel vizio delineato. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.