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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36933/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26980/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], n. a [OSCURATO:PERSONA] (NA) il 9 marzo 1952, r. a Ottaviano (NA), [OSCURATO:PERSONA], n. 38, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 106 - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3286/17, depositata il 7 aprile 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Dagli atti di causa emerge che, in conseguenza dell'inadempimento di otto cartelle di pagamento, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avverso la quale egli proponeva ricorso avanti la CTP di Napoli, che, con la sentenza n. 3740/6/17, lo rigettava.

2. Il medesimo proponeva appello avanti la CTR, che, con la sentenza in epigrafe, l'accoglieva, sulla base della seguente letterale motivazione: "[...] in ordine alle specifiche contestazioni sollevate dal contribuente relativamente alla ritualità delle notifiche di dette cartelle[,] [OSCURATO:PERSONA], non solo ha controdedotto in maniera generica senza approfondire i singoli specifici rilievi esposti dal contribuente, ma non ha esibito nemmeno un indice di dette cartelle e delle stesse sono state depositate alla rinfusa solo le attestazioni delle relate di notifica.

In conseguenza[,] mancando una specifica contestazione al riguardo da parte di Equitalia delle eccezioni sollevate dal contribuente, queste ultime devono ritenersi fondate.

Peraltro questa Commissione ha comunque proceduto ad un esame per quanto possibile della documentazione esibita da [OSCURATO:PERSONA] al riguardo".

Immediatamente dopo, seguono le seguenti testuali parole, senza segni di interpunzione: "per quanto possibile delle copie semi- illeggibili delle".

L'esposizione indi riprende, parimenti senza segni di interpunzione, pur con lettera iniziale maiuscola: "Dal detto controllo si è potuto verificare che le censure esposte dal contribuente trovano riscontro".3.

Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resista intimato, ma deposita una "memoria di costituzione e difesa" datata 22 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Ad avviso della ricorrente, la CTR non indica i motivi per i quali ha ritenuto che la documentazione prodotta da Equitalia fosse semi- illeggibile, laddove invece proprio su tale documentazione la CTP aveva confermato la regolare notificazione delle cartelle, né specifica quale controllo, in concreto, abbia effettuato.

Si versa pertanto in ipotesi di motivazione inesistente in quanto meramente apparente.

Inoltre, nelle controdeduzioni in appello (riportate in ricorso a fini di autosufficienza), erano state contestate le solo generiche deduzioni avversarie, risultando per l'effetto incomprensibile donde la CTR abbia potuto ritenere il contrario.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

In ogni caso, la CTR ha errato nel far riferimento alla mancata contestazione delle deduzioni formulate dal contribuente, onde trarre il riconoscimento della fondatezza delle stesse, poiché il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., si riferisce unicamente ai fatti e non alle difese.

3. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata dal contribuente.

Invero, giusta consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.", ciò valendo "anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla

I. n. 196 del 2016)"(Sez. 3, n. 34791 del 17/11/2021, Rv. 663181-01; Sez. 5, n. 17030 del 16/06/2021, Rv. 661609-01; Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019, Rv. 653584-01).

4. Entrambi i motivi (che comunque si sottraggono ai rilievi di inammissibilità svolti, solo genericamente, nella suddetta, pur inammissibile, memoria, poiché individuano con puntualità le affermazioni della sentenza impugnata oggetto delle censure) sono fondati e meritano accoglimento.

La sentenza impugnata - non enuncia le definite "specifiche contestazioni sollevate dal contribuente relativamente alla ritualità delle notifiche [delle] cartelle", limitandosi a riportare come il medesimo avesse eccepito una non altrimenti qualificata "erronea valutazione", da parte della CTP, "in merito [a]lla documentazione esibita da Equitalia", erronea valutazione comunque non integrante il disconoscimento di conformità all'originale delle copie delle relazioni di notificazione prodotte da Equitalia, in quanto, come affermato nel rigettare il secondo motivo d'appello, detto disconoscimento era stato effettuato "in modo generico".

Neppure essa rende minimamente conto degli esiti dell'esame" che, "per quanto possibile", la CTR avrebbe condotto sulla "documentazione".

Anche in ragione di una formulazione grammaticamente scorretta del periodo, non constano estrinsecate le caratteristiche di detta "documentazione", tali da condurre ad un giudizio, di per sé evanescente, di "semi-illeggibilità" della stessa; né è esposto come, a fronte di siffatta "semi -illeggibilità", evidentemente non ritenuta dal primo giudice, che aveva rigettato il ricorso del contribuente, sia stato comunque possibile, per la CTR medesima, "verificare che le censure esposte dal contribuente" - di cui però nulla è dato sapere - "trovano riscontro".

4.1. Sotto altro profilo, a fronte delle contestazioni delle deduzioni del contribuente che la ricorrente, adempiendo all'onere di autosufficienza, comprova di aver effettuato nelle controdeduzioni in appello (contestazioni non sottoposte, peraltro, a forme particolari), erronea è viepiù l'evocazione, nella sentenza impugnata, del principio di non contestazione.

Invero, detto principio, "riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese" (Sez.

L, n. 17966 del 13/09/2016, Rv. 641176 -01).

Ulteriormente, per consolidata giurisprudenza, "l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice" (Sez. 6-3, n. 3306 del 11/02/2020, Rv. 657014-01; Sez. 3, n. 12748 del 21/06/2016, Rv. 640254-01); invero, rispetto ai documenti, "vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice" (Sez. 6 -L, n. 6606 del 06/04/2016, Rv. 639300-01).

5. In considerazione di tutto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata e cassata con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche con riferimento al presente grado di legittimità.

P.Q.M.

In integrale accoglimento del ricorso, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26980/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], n. a [OSCURATO:PERSONA] (NA) il 9 marzo 1952, r. a Ottaviano (NA), [OSCURATO:PERSONA], n. 38, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 106 - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3286/17, depositata il 7 aprile 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti di causa emerge che, in conseguenza dell'inadempimento di otto cartelle di pagamento, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avverso la quale egli proponeva ricorso avanti la CTP di Napoli, che, con la sentenza n. 3740/6/17, lo rigettava. 2. Il medesimo proponeva appello avanti la CTR, che, con la sentenza in epigrafe, l'accoglieva, sulla base della seguente letterale motivazione: "[...] in ordine alle specifiche contestazioni sollevate dal contribuente relativamente alla ritualità delle notifiche di dette cartelle[,] [OSCURATO:PERSONA], non solo ha controdedotto in maniera generica senza approfondire i singoli specifici rilievi esposti dal contribuente, ma non ha esibito nemmeno un indice di dette cartelle e delle stesse sono state depositate alla rinfusa solo le attestazioni delle relate di notifica. In conseguenza[,] mancando una specifica contestazione al riguardo da parte di Equitalia delle eccezioni sollevate dal contribuente, queste ultime devono ritenersi fondate. Peraltro questa Commissione ha comunque proceduto ad un esame per quanto possibile della documentazione esibita da [OSCURATO:PERSONA] al riguardo". Immediatamente dopo, seguono le seguenti testuali parole, senza segni di interpunzione: "per quanto possibile delle copie semi- illeggibili delle". L'esposizione indi riprende, parimenti senza segni di interpunzione, pur con lettera iniziale maiuscola: "Dal detto controllo si è potuto verificare che le censure esposte dal contribuente trovano riscontro".3. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resista intimato, ma deposita una "memoria di costituzione e difesa" datata 22 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, la CTR non indica i motivi per i quali ha ritenuto che la documentazione prodotta da Equitalia fosse semi- illeggibile, laddove invece proprio su tale documentazione la CTP aveva confermato la regolare notificazione delle cartelle, né specifica quale controllo, in concreto, abbia effettuato. Si versa pertanto in ipotesi di motivazione inesistente in quanto meramente apparente. Inoltre, nelle controdeduzioni in appello (riportate in ricorso a fini di autosufficienza), erano state contestate le solo generiche deduzioni avversarie, risultando per l'effetto incomprensibile donde la CTR abbia potuto ritenere il contrario. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. In ogni caso, la CTR ha errato nel far riferimento alla mancata contestazione delle deduzioni formulate dal contribuente, onde trarre il riconoscimento della fondatezza delle stesse, poiché il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., si riferisce unicamente ai fatti e non alle difese. 3. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata dal contribuente. Invero, giusta consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.", ciò valendo "anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla I. n. 196 del 2016)"(Sez. 3, n. 34791 del 17/11/2021, Rv. 663181-01; Sez. 5, n. 17030 del 16/06/2021, Rv. 661609-01; Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019, Rv. 653584-01). 4. Entrambi i motivi (che comunque si sottraggono ai rilievi di inammissibilità svolti, solo genericamente, nella suddetta, pur inammissibile, memoria, poiché individuano con puntualità le affermazioni della sentenza impugnata oggetto delle censure) sono fondati e meritano accoglimento. La sentenza impugnata - non enuncia le definite "specifiche contestazioni sollevate dal contribuente relativamente alla ritualità delle notifiche [delle] cartelle", limitandosi a riportare come il medesimo avesse eccepito una non altrimenti qualificata "erronea valutazione", da parte della CTP, "in merito [a]lla documentazione esibita da Equitalia", erronea valutazione comunque non integrante il disconoscimento di conformità all'originale delle copie delle relazioni di notificazione prodotte da Equitalia, in quanto, come affermato nel rigettare il secondo motivo d'appello, detto disconoscimento era stato effettuato "in modo generico". Neppure essa rende minimamente conto degli esiti dell'esame" che, "per quanto possibile", la CTR avrebbe condotto sulla "documentazione". Anche in ragione di una formulazione grammaticamente scorretta del periodo, non constano estrinsecate le caratteristiche di detta "documentazione", tali da condurre ad un giudizio, di per sé evanescente, di "semi-illeggibilità" della stessa; né è esposto come, a fronte di siffatta "semi -illeggibilità", evidentemente non ritenuta dal primo giudice, che aveva rigettato il ricorso del contribuente, sia stato comunque possibile, per la CTR medesima, "verificare che le censure esposte dal contribuente" - di cui però nulla è dato sapere - "trovano riscontro". 4.1. Sotto altro profilo, a fronte delle contestazioni delle deduzioni del contribuente che la ricorrente, adempiendo all'onere di autosufficienza, comprova di aver effettuato nelle controdeduzioni in appello (contestazioni non sottoposte, peraltro, a forme particolari), erronea è viepiù l'evocazione, nella sentenza impugnata, del principio di non contestazione. Invero, detto principio, "riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese" (Sez. L, n. 17966 del 13/09/2016, Rv. 641176 -01). Ulteriormente, per consolidata giurisprudenza, "l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice" (Sez. 6-3, n. 3306 del 11/02/2020, Rv. 657014-01; Sez. 3, n. 12748 del 21/06/2016, Rv. 640254-01); invero, rispetto ai documenti, "vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice" (Sez. 6 -L, n. 6606 del 06/04/2016, Rv. 639300-01). 5. In considerazione di tutto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata e cassata con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche con riferimento al presente grado di legittimità. P.Q.M. In integrale accoglimento del ricorso, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese
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