CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha comunicato il decesso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pescare ha convalidato l'arresto operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, 628, primo comma e terzo comma, nn. 1 e 3-bis, cod. pen. e ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Ha presentato ricorso per cessazione, a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 382 cod. proc. pen., per insussistenza dello stato di quasi-flagranza, avuto riguardo al tempo intercorso tra il delitto e l'intervento della polizia giudiziaria e al difetto di tracce del reato rinvenute bella disponibilità dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'emissione dell'ordinanza cautelare in violazione degli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., non sussistendo i presupposti per convalidare l'arresto. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della scelta della misura intramuraria, incompatibile con le condizioni di salute dell'indagato. 3. È stato acquisito in limine certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avuto riguardo al sopravvenuto decesso del ricorrente, occorre rilevare preliminarmente come sia inibito alla Corte di cassazione ac:certare l'esistenza della causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen., verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso avverso ordinanza cautelare; se del caso, la relativa declaratoria potrà essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta e dell'art. 69 cod. proc. pen., dal giudice del procedimento principale eventualmente instaurato nelle more (cfr., relativamente alle misure cautelari reali, ma con considerazioni estendibili anche alle misure precautelari e cautelari personali, Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612). 2. Deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso, poiché la morte dell'indagato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, di modo che non può che restare interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza in vita del soggetto che l'ha proposta. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso per morte del ricorre