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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01663/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28163/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandante superstite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, già rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acunti, successivamente sostituiti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrenti– CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 670/1/2016, depositata in data 18.5.2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandante “superstite” della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], impugnava separatamente l’ avvis o di accertamento n.

T7G011906786/2011, emesso nei confronti della predetta società e l’avviso e n.

T7G011906807/2011, relativo al conseguente maggior reddito di partecipazioneaccertato, entrambi notificati il 20 dicembre 2011 a mani della stessa, unica socia residuata a seguito dell'intervenuto decesso dell’unico socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA].

L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Torino, aveva quantificato per l'anno 2006, in assenza di dichiarazione, il reddito della società, nonché recuperato Irap e Iva ed indi rideterminato il reddito di partecipazione della socia accomandante [OSCURATO:PERSONA] art. 5 T.U.I.R..

2. La C.T.P. di Torino, previa riunione, rigettava i ricorsi e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

3. La CTR del Piemonte, adita da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, rigettava l'appello e la condannava al pagamento delle spese processuali.

4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto della società , propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

7. In data 2.5.2023 la parte ricorrente depositava istanza di sospensione del giudizio fino alla data del 30.9.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 190, L. 197/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata non ha avuto seguito, si rileva che, con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità, denuncia la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2313, comma 1, 2272, comma 4, 2284, 2289 comma 1 e 2323 del codice civile, tutti in relazione all'articolo 360, comma uno, numero 3, c.p.c.».

Assume, al riguardo, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che fossero stati compiuti atti di gestione societaria, dal momento che la dichiarazione Iva era stata presentata prima del decesso del socio accomandatario.

Ritiene essere assurdo che la mera notifica di un avviso di accertamento dopo il decesso del socio accomandatario possa di per sé solo far ritenere il socio accomandante superstite responsabile delle pretese fiscali avanzate dal Fisco nei confronti della società.

Sotto altro profilo, la ricorrente ribadisce che l’obbligo di nominare un amministratore provvisorio per seguire l’ordinaria amministrazione riguarda solo i primi sei mesi decorrenti dal venir meno di tutti i soci accomandatari, ma la norma nulla stabilisce per il periodo successivo, se non che la società si scioglie, né è previsto in tali casi il venir meno del beneficio della limitazione di responsabilità.

Sotto ulteriore profilo, sostiene che, anche ove si volesse ipotizzare il venir meno della limitazione di responsabilità in capo al socio accomandante per omessa nomina dell’amministratore provvisorio, andrebbe considerato che l’art. 2323 c.c. esclude implicitamente la possibilità di riconoscere in capo al socio accomandante, ancorchè unico superstite, la qualità di legale rappresentante della società.

L’eventuale ingerenza del socio accomandante, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, non lo renderebbe dunque rappresentante legale, da cui l’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento nei suoi confronti, in difetto della qualità di legale rappresentante, con conseguente carenza di legittimazione passiva.

Il ragionamento dei giudici di seconde cure, secondo cui la notifica dell’atto impositivo era valida ed al contempo esso era tuttavia divenuto definitivo, in quanto il socio accomandante non era legittimato ad impugnarlo, era da ritenersi del tutto contorto e privo di logica.

Inoltre, se la società doveva ritenersi ancora attiva, allora la notifica avrebbe dovuto avvenire presso la sede della società e non a mani della socia accomandante superstite.

Di conseguenza, poiché l’atto impositivo era stato notificato ad un soggetto privo di legittimazione, non era stato validamente accertato un maggior reddito in capo alla società.

2. Va rilevata d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia accomandante, avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

2.1. Questa Corte ha chiarito (cfr., da ultimo, Cass. n. 12867/2025), che la legittimazione processuale ad impugnare un atto impositivo emesso nei confronti di una persona giuridica integra questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Si tratta, in sintesi, di verificare quale soggetto abbia impugnato l’atto impositivo, a quale titolo e se, nella veste vantata, fosse legittimato a farlo.

La questione si traduce quindi nella verifica della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole (Cass. n. 11284 del 10/05/2010), la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito (Cass. n. 14177 del 27/06/2011; Cass. n. 17092 del 12/08/2016; Cass. n. 7776 del 27/03/2017).

2.3. La necessaria conseguenza di tale premessa è che la legittimazione ad impugnare l’atto impositivo intestato alla società spettava a quest’ultima.

Altrettanto pacifico (e risultante comunque dalle difese delle parti in questa sede, oltre che dagli atti processuali richiamati dai litiganti), è che il ricorso introduttivo è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mero destinatario e recettore della notifica di un atto impositivo destinato alla società, avendo impostato le sue difese proprio sull’assenza del relativo potere di rappresentanza della società, circostanza che tuttavia, a suo dire, avrebbe dovuto condurre all’annullamento dell’avviso di accertamento.

2.4. Questa Corte ha inoltre chiarito che , nelle società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari (in questo caso dell’unico socio accomandatario) l’art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina di in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorchè unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c., non determina l’acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società ( Cass. 15067/2011 e precedenti ivi citati).

2.5. Deve quindi concludersi che l’odierna ricorrente ha impugnato un atto impositivo che era diretto nei confronti di un diverso soggetto giuridico (la società Tecnolam di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e che non la attingeva direttamente, non contenendo pretese impositive o sanzionatorie nei suoi personali confronti, con conseguente difetto di legittimazione attiva ed inammissibilità dello stesso ricorso. 3.La sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandantedella Tecnolam di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

4. Va invece respinto il ricorso proposto dalla ricorrente in proprio, atteso che, per come sopra spiegato al punto 2.4., la gestione di fatto della società dopo il venir meno dei soci accomandatari comporta la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c..

A tal riguardo, pacifico in causa che la ricorrente non ha provveduto alla nomina di un amministratore provvisorio, né allo scioglimento della società, va osservato che la C.T.R. ha ritenuto provato che la ricorrente aveva continuato a gestire la società dopo la morte dell’unico socio accomandatario, accertamento in fatto ad essa riservato, non censurabile in sede di legittimità.

5. Le spese seguono la soccombenza.

6. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accomandante della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28163/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandante superstite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, già rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acunti, successivamente sostituiti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrenti– CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 670/1/2016, depositata in data 18.5.2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandante “superstite” della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], impugnava separatamente l’ avvis o di accertamento n. T7G011906786/2011, emesso nei confronti della predetta società e l’avviso e n. T7G011906807/2011, relativo al conseguente maggior reddito di partecipazioneaccertato, entrambi notificati il 20 dicembre 2011 a mani della stessa, unica socia residuata a seguito dell'intervenuto decesso dell’unico socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]. L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Torino, aveva quantificato per l'anno 2006, in assenza di dichiarazione, il reddito della società, nonché recuperato Irap e Iva ed indi rideterminato il reddito di partecipazione della socia accomandante [OSCURATO:PERSONA] art. 5 T.U.I.R.. 2. La C.T.P. di Torino, previa riunione, rigettava i ricorsi e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese processuali. 3. La CTR del Piemonte, adita da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, rigettava l'appello e la condannava al pagamento delle spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto della società , propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. In data 2.5.2023 la parte ricorrente depositava istanza di sospensione del giudizio fino alla data del 30.9.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 190, L. 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata non ha avuto seguito, si rileva che, con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità, denuncia la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2313, comma 1, 2272, comma 4, 2284, 2289 comma 1 e 2323 del codice civile, tutti in relazione all'articolo 360, comma uno, numero 3, c.p.c.». Assume, al riguardo, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che fossero stati compiuti atti di gestione societaria, dal momento che la dichiarazione Iva era stata presentata prima del decesso del socio accomandatario. Ritiene essere assurdo che la mera notifica di un avviso di accertamento dopo il decesso del socio accomandatario possa di per sé solo far ritenere il socio accomandante superstite responsabile delle pretese fiscali avanzate dal Fisco nei confronti della società. Sotto altro profilo, la ricorrente ribadisce che l’obbligo di nominare un amministratore provvisorio per seguire l’ordinaria amministrazione riguarda solo i primi sei mesi decorrenti dal venir meno di tutti i soci accomandatari, ma la norma nulla stabilisce per il periodo successivo, se non che la società si scioglie, né è previsto in tali casi il venir meno del beneficio della limitazione di responsabilità. Sotto ulteriore profilo, sostiene che, anche ove si volesse ipotizzare il venir meno della limitazione di responsabilità in capo al socio accomandante per omessa nomina dell’amministratore provvisorio, andrebbe considerato che l’art. 2323 c.c. esclude implicitamente la possibilità di riconoscere in capo al socio accomandante, ancorchè unico superstite, la qualità di legale rappresentante della società. L’eventuale ingerenza del socio accomandante, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, non lo renderebbe dunque rappresentante legale, da cui l’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento nei suoi confronti, in difetto della qualità di legale rappresentante, con conseguente carenza di legittimazione passiva. Il ragionamento dei giudici di seconde cure, secondo cui la notifica dell’atto impositivo era valida ed al contempo esso era tuttavia divenuto definitivo, in quanto il socio accomandante non era legittimato ad impugnarlo, era da ritenersi del tutto contorto e privo di logica. Inoltre, se la società doveva ritenersi ancora attiva, allora la notifica avrebbe dovuto avvenire presso la sede della società e non a mani della socia accomandante superstite. Di conseguenza, poiché l’atto impositivo era stato notificato ad un soggetto privo di legittimazione, non era stato validamente accertato un maggior reddito in capo alla società. 2. Va rilevata d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia accomandante, avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. 2.1. Questa Corte ha chiarito (cfr., da ultimo, Cass. n. 12867/2025), che la legittimazione processuale ad impugnare un atto impositivo emesso nei confronti di una persona giuridica integra questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Si tratta, in sintesi, di verificare quale soggetto abbia impugnato l’atto impositivo, a quale titolo e se, nella veste vantata, fosse legittimato a farlo. La questione si traduce quindi nella verifica della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole (Cass. n. 11284 del 10/05/2010), la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito (Cass. n. 14177 del 27/06/2011; Cass. n. 17092 del 12/08/2016; Cass. n. 7776 del 27/03/2017). 2.3. La necessaria conseguenza di tale premessa è che la legittimazione ad impugnare l’atto impositivo intestato alla società spettava a quest’ultima. Altrettanto pacifico (e risultante comunque dalle difese delle parti in questa sede, oltre che dagli atti processuali richiamati dai litiganti), è che il ricorso introduttivo è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mero destinatario e recettore della notifica di un atto impositivo destinato alla società, avendo impostato le sue difese proprio sull’assenza del relativo potere di rappresentanza della società, circostanza che tuttavia, a suo dire, avrebbe dovuto condurre all’annullamento dell’avviso di accertamento. 2.4. Questa Corte ha inoltre chiarito che , nelle società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari (in questo caso dell’unico socio accomandatario) l’art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina di in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorchè unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c., non determina l’acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società ( Cass. 15067/2011 e precedenti ivi citati). 2.5. Deve quindi concludersi che l’odierna ricorrente ha impugnato un atto impositivo che era diretto nei confronti di un diverso soggetto giuridico (la società Tecnolam di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e che non la attingeva direttamente, non contenendo pretese impositive o sanzionatorie nei suoi personali confronti, con conseguente difetto di legittimazione attiva ed inammissibilità dello stesso ricorso. 3.La sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandantedella Tecnolam di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Va invece respinto il ricorso proposto dalla ricorrente in proprio, atteso che, per come sopra spiegato al punto 2.4., la gestione di fatto della società dopo il venir meno dei soci accomandatari comporta la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c.. A tal riguardo, pacifico in causa che la ricorrente non ha provveduto alla nomina di un amministratore provvisorio, né allo scioglimento della società, va osservato che la C.T.R. ha ritenuto provato che la ricorrente aveva continuato a gestire la società dopo la morte dell’unico socio accomandatario, accertamento in fatto ad essa riservato, non censurabile in sede di legittimità. 5. Le spese seguono la soccombenza. 6. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio accomandante della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.400,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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