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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14038/2026

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avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controComune di Pula in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna n. 290/2022 depositata il 11/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con due ricorsi poi previamente riuniti [OSCURATO:PERSONA], in qualità dititolare dell’omonima impresa individuale, impugnava innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Cagliari gli avvisi di accertamento aNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026titolo di ICI per annualità 2007-2008 emessi dal comune di Pula su areeedificabili di proprietà della ricorrente.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1370/2014depositata in data 06.10.2014 di rigetto di entrambi i ricorsi.2.

L’appello proposto dalla contribuente veniva definito previamenteriunendo altro appello avverso sentenza che aveva decisosull’impugnazione di un ulteriore avviso di accertamento relativo aimedesimi immobili a titolo di ICI per altra annualità (2006).

Con sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna veniva rigettatal’impugnazione con condanna alle spese.3.

Avverso la pronuncia n.290/2022 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Sardegna in data 15 novembre 2021, depositata il giorno11 aprile 2022, non notificata, l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, affidato a due motivi di ricorso, illustrati con successivamemoria.4.

Il Comune di Pula è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “violazionedell’art. 132 c.p.c. dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 dellaCostituzione” in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momentoche i giudici regionali si erano appiattiti sulle motivazioni delle decisioni diprime cure.1.1.

Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162 della legge n.296/2006, dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/1993 e dell’art. 2697 c.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, non avendo il Collegio di secondo gradomotivato sulla “rilevata abnormità delle imposte originariamenteNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026accertate, calcolate su una base imponibile che non teneva conto dellainedificabilità di fatto delle aree in oggetto”.2.

Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente si duole delcarattere apparente della motivazione della sentenza impugnata, nellaquale i giudici di seconde cure non avevano illustrato “in alcun modo leragioni della propria decisione”, aderendo acriticamente alle decisioni diprimo grado.2.1 Va disatteso tale motivo di ricorso, che non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, che in modo succinto econdividendo gli approdi di prime cure esplicita i motivi che sono alla basedel rigetto dell’appello.In via generale, va ricordato che costituisce orientamento ampiamenteconsolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparentericorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente,come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, nonrenda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in talmodo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.

Siffatta motivazione si consideranon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione(censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.) anchedell’art. 132, secondo comma, num. 4), c.p.c. o, nel processo tributario,ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Va, invece, esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporisapplicabile al caso in esame) qualunque rilevanza al semplice difetto diNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026"sufficienza" della motivazione (cfr., su tali principi, Sez.

U, 3 aprile 2014n. 8053, e, più di recente, tra le tante, Cass., Sez.

T, 31 gennaio 2023, n.2689, Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1615, Cass., 1° marzo 2022,n. 6626; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez.

U., 31dicembre 2018, n. 33679).2.2 [OSCURATO:PERSONA] regionale nel ritenere adeguatamente motivate leragioni con le quali erano state affrontate le questioni pregiudiziali e dimerito nelle sentenze di primo grado ha dato conto dei motivi cheostavano all’accoglimento del gravame, soprattutto con specificoriferimento alla considerazione che la vocazione edificatoria delle areeinteressate prescindeva dalle vicende che avevano interessato leconcessioni edilizie pur rilasciate alla ricorrente, non potendonecomportare la retrocessione del terreno da edificabile ad agricolo.3.

Merita accoglimento, invece, il secondo motivo di ricorso in forza delquale parte ricorrente lamenta che i giudici regionali non avrebberoconsiderato l’inedificabilità di fatto delle aree negli anni in contestazione e,comunque, tutti gli elementi capaci di comprimere in maniera significativail valore imponibile ai fini ICI dei relativi terreni così da renderlo “di granlunga inferiore a quello spropositato individuato dal Comune di Pula”.Parte ricorrente ha dedotto che le aree oggetto della lottizzazione“Terramaini” erano, negli anni in contestazione, di fatto inedificabili e cheil sacrificio delle potenzialità edificatorie di tali terreni si era materializzatoin data 27/09/2011 quando il Consiglio Comunale del Comune di Pula condelibera n. 36 aveva dichiarato decaduto il piano di lottizzazionedenominato “Terramaini” per decorrenza del termine decennale di cuiall’art. 16, comma 5 della legge n. 1150/1942.3.1 Con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. la ricorrente ha prodotto ingiudizio due sentenze passate in giudicato con le quali gli avvisi emessicon riferimento ad altre annualità a titolo di ICI sui medesimi terreni eranostati annullati, invocando pertanto il giudicato esterno.Numero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/20263.2 Non sembra che nella fattispecie possa essere invocata l’efficaciaespansiva del giudicato esterno con riferimento ad annualità successive,che la giurisprudenza ancora al presupposto dell’identità delle questioni edei presupposti di fatto alla base delle riprese per le altre annualità.Questa Corte ha puntualizzato che non bisogna attribuire al giudicato unaportata conformativa "in via generalizzata ed aspecifica", in quanto non sipuò riconoscere ad ogni statuizione della sentenza "siffatta idoneità, bensì,come conviene autorevole dottrina, solo a quelle che siano relative aqualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari rispetto ai qualipossa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere didurevolezza nel tempo" (Cass. n. 13916 del 2006), occorrendo, pertanto,ammettere l'effetto ultrattivo solo in relazione al rapporto giuridicofondamentale, complesso e di durata, e non già con riferimento alladebenza del tributo.In definitiva, ed al fine di sancire un punto fermo sull’efficacia espansivadel giudicato con riferimento ad un rapporto complesso e durevole, postoche ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementivariabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato puòesprimere portata vincolante esterna (Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n.18923 del 2011).Nella fattispecie, l'accertamento sulla inedificabilità dei terreni di titolaritàdella impresa ricorrente compiuto dalla sentenza di cui si invoca l’efficaciadi giudicato esterno non può essere esteso ad altre annualità, posto cheproprio con riferimento all’annualità 2012 era nel frattempo intervenuta ladelibera comunale che aveva dichiarato decaduto il piano di lottizzazione,presupposto imprescindibile per lo sfruttamento edilizio dei terreni.3.3 Una volta esclusa l’efficacia espansiva del giudicato esterno delle duesentenze prodotte dalla contribuente, questo Collegio ritiene che ladecisione impugnata non abbia tenuto conto dei motivi di appello, con iquali la parte ricorrente ha insistito sulle molteplici vicende che hannoNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026interessato i terreni in questione comprimendone le potenzialitàedificatorie con riflessi inevitabili ai fini della quantificazione del valore equindi della base imponibile.Senza ripercorrere la cronistoria delle vicende che hanno riguardato ilpiano di lottizzazione “Terramaini” e la convenzione edificatoria conrilascio di concessione edilizia poi sospesa, non sembra che i giudiciregionali ne abbiano tenuto in debito conto soprattutto al fine di valutarel’incidenza di tali vicende sotto il profilo del valore da attribuire in concretoa tali terreni; e di tanto si duole il ricorrente non potendosi ammettere chele aree di sua proprietà potessero essere valutate, ai fini ICI, con criteri evalori identici a quelli applicati alle altre aree confinanti, che, viceversa,erano liberamente edificabili.Secondo l’orientamento costante di questa Corte: “In tema di ICI, aseguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l.30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, chehanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b),del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai finidell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibilefondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione adessa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune,indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione edall'adozione di strumenti urbanistici attuativi” (cfr. da ultimo Cass. n.13305/2024).L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobileimpone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della baseimponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialitàedificatorie e, pertanto, la presenza di vincoli o destinazioni urbanisticheche condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, pur non sottraendoNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, incidesulla valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sullabase imponibile (Sez. 5, Sentenza n. 5161 del 05/03/2014, Rv. 629722 -01; vedi anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12377 del 15/06/2016, Rv.640026 – 01, da ultimo cfr. Cass. n. 25935/2024).Coglie nel segno pertanto il suindicato motivo di impugnazione checensura la sentenza gravata che non avrebbe considerato l’incidenza deimolteplici eventi che hanno interessato il piano di lottizzazione, cheseppure non si riverbera sul regime fiscale proprio dei suoli edificabili,comunque ha effetti sulla concreta valutazione del relativo valore venalee, conseguentemente, sulla base imponibile.4.

Ne discende che in accoglimento del secondo motivo di ricorso, vacassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sardegna in diversa composizione che saràchiamata anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sardegna, che in diversacomposizione dovrà decidere anche sulle spese di questo giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controComune di Pula in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna n. 290/2022 depositata il 11/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con due ricorsi poi previamente riuniti [OSCURATO:PERSONA], in qualità dititolare dell’omonima impresa individuale, impugnava innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Cagliari gli avvisi di accertamento aNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026titolo di ICI per annualità 2007-2008 emessi dal comune di Pula su areeedificabili di proprietà della ricorrente.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1370/2014depositata in data 06.10.2014 di rigetto di entrambi i ricorsi.2. L’appello proposto dalla contribuente veniva definito previamenteriunendo altro appello avverso sentenza che aveva decisosull’impugnazione di un ulteriore avviso di accertamento relativo aimedesimi immobili a titolo di ICI per altra annualità (2006). Con sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna veniva rigettatal’impugnazione con condanna alle spese.3. Avverso la pronuncia n.290/2022 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Sardegna in data 15 novembre 2021, depositata il giorno11 aprile 2022, non notificata, l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, affidato a due motivi di ricorso, illustrati con successivamemoria.4. Il Comune di Pula è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “violazionedell’art. 132 c.p.c. dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 dellaCostituzione” in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momentoche i giudici regionali si erano appiattiti sulle motivazioni delle decisioni diprime cure.1.1. Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162 della legge n.296/2006, dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/1993 e dell’art. 2697 c.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, non avendo il Collegio di secondo gradomotivato sulla “rilevata abnormità delle imposte originariamenteNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026accertate, calcolate su una base imponibile che non teneva conto dellainedificabilità di fatto delle aree in oggetto”.2. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente si duole delcarattere apparente della motivazione della sentenza impugnata, nellaquale i giudici di seconde cure non avevano illustrato “in alcun modo leragioni della propria decisione”, aderendo acriticamente alle decisioni diprimo grado.2.1 Va disatteso tale motivo di ricorso, che non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, che in modo succinto econdividendo gli approdi di prime cure esplicita i motivi che sono alla basedel rigetto dell’appello.In via generale, va ricordato che costituisce orientamento ampiamenteconsolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparentericorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente,come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, nonrenda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in talmodo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture. Siffatta motivazione si consideranon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione(censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.) anchedell’art. 132, secondo comma, num. 4), c.p.c. o, nel processo tributario,ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Va, invece, esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporisapplicabile al caso in esame) qualunque rilevanza al semplice difetto diNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026"sufficienza" della motivazione (cfr., su tali principi, Sez. U, 3 aprile 2014n. 8053, e, più di recente, tra le tante, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n.2689, Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1615, Cass., 1° marzo 2022,n. 6626; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez. U., 31dicembre 2018, n. 33679).2.2 [OSCURATO:PERSONA] regionale nel ritenere adeguatamente motivate leragioni con le quali erano state affrontate le questioni pregiudiziali e dimerito nelle sentenze di primo grado ha dato conto dei motivi cheostavano all’accoglimento del gravame, soprattutto con specificoriferimento alla considerazione che la vocazione edificatoria delle areeinteressate prescindeva dalle vicende che avevano interessato leconcessioni edilizie pur rilasciate alla ricorrente, non potendonecomportare la retrocessione del terreno da edificabile ad agricolo.3. Merita accoglimento, invece, il secondo motivo di ricorso in forza delquale parte ricorrente lamenta che i giudici regionali non avrebberoconsiderato l’inedificabilità di fatto delle aree negli anni in contestazione e,comunque, tutti gli elementi capaci di comprimere in maniera significativail valore imponibile ai fini ICI dei relativi terreni così da renderlo “di granlunga inferiore a quello spropositato individuato dal Comune di Pula”.Parte ricorrente ha dedotto che le aree oggetto della lottizzazione“Terramaini” erano, negli anni in contestazione, di fatto inedificabili e cheil sacrificio delle potenzialità edificatorie di tali terreni si era materializzatoin data 27/09/2011 quando il Consiglio Comunale del Comune di Pula condelibera n. 36 aveva dichiarato decaduto il piano di lottizzazionedenominato “Terramaini” per decorrenza del termine decennale di cuiall’art. 16, comma 5 della legge n. 1150/1942.3.1 Con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. la ricorrente ha prodotto ingiudizio due sentenze passate in giudicato con le quali gli avvisi emessicon riferimento ad altre annualità a titolo di ICI sui medesimi terreni eranostati annullati, invocando pertanto il giudicato esterno.Numero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/20263.2 Non sembra che nella fattispecie possa essere invocata l’efficaciaespansiva del giudicato esterno con riferimento ad annualità successive,che la giurisprudenza ancora al presupposto dell’identità delle questioni edei presupposti di fatto alla base delle riprese per le altre annualità.Questa Corte ha puntualizzato che non bisogna attribuire al giudicato unaportata conformativa "in via generalizzata ed aspecifica", in quanto non sipuò riconoscere ad ogni statuizione della sentenza "siffatta idoneità, bensì,come conviene autorevole dottrina, solo a quelle che siano relative aqualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari rispetto ai qualipossa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere didurevolezza nel tempo" (Cass. n. 13916 del 2006), occorrendo, pertanto,ammettere l'effetto ultrattivo solo in relazione al rapporto giuridicofondamentale, complesso e di durata, e non già con riferimento alladebenza del tributo.In definitiva, ed al fine di sancire un punto fermo sull’efficacia espansivadel giudicato con riferimento ad un rapporto complesso e durevole, postoche ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementivariabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato puòesprimere portata vincolante esterna (Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n.18923 del 2011).Nella fattispecie, l'accertamento sulla inedificabilità dei terreni di titolaritàdella impresa ricorrente compiuto dalla sentenza di cui si invoca l’efficaciadi giudicato esterno non può essere esteso ad altre annualità, posto cheproprio con riferimento all’annualità 2012 era nel frattempo intervenuta ladelibera comunale che aveva dichiarato decaduto il piano di lottizzazione,presupposto imprescindibile per lo sfruttamento edilizio dei terreni.3.3 Una volta esclusa l’efficacia espansiva del giudicato esterno delle duesentenze prodotte dalla contribuente, questo Collegio ritiene che ladecisione impugnata non abbia tenuto conto dei motivi di appello, con iquali la parte ricorrente ha insistito sulle molteplici vicende che hannoNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026interessato i terreni in questione comprimendone le potenzialitàedificatorie con riflessi inevitabili ai fini della quantificazione del valore equindi della base imponibile.Senza ripercorrere la cronistoria delle vicende che hanno riguardato ilpiano di lottizzazione “Terramaini” e la convenzione edificatoria conrilascio di concessione edilizia poi sospesa, non sembra che i giudiciregionali ne abbiano tenuto in debito conto soprattutto al fine di valutarel’incidenza di tali vicende sotto il profilo del valore da attribuire in concretoa tali terreni; e di tanto si duole il ricorrente non potendosi ammettere chele aree di sua proprietà potessero essere valutate, ai fini ICI, con criteri evalori identici a quelli applicati alle altre aree confinanti, che, viceversa,erano liberamente edificabili.Secondo l’orientamento costante di questa Corte: “In tema di ICI, aseguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l.30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, chehanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b),del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai finidell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibilefondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione adessa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune,indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione edall'adozione di strumenti urbanistici attuativi” (cfr. da ultimo Cass. n.13305/2024).L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobileimpone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della baseimponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialitàedificatorie e, pertanto, la presenza di vincoli o destinazioni urbanisticheche condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, pur non sottraendoNumero registro generale 26549/2022Numero sezionale 3580/2026Numero di raccolta generale 14038/2026Data pubblicazione 13/05/2026l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, incidesulla valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sullabase imponibile (Sez. 5, Sentenza n. 5161 del 05/03/2014, Rv. 629722 -01; vedi anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12377 del 15/06/2016, Rv.640026 – 01, da ultimo cfr. Cass. n. 25935/2024).Coglie nel segno pertanto il suindicato motivo di impugnazione checensura la sentenza gravata che non avrebbe considerato l’incidenza deimolteplici eventi che hanno interessato il piano di lottizzazione, cheseppure non si riverbera sul regime fiscale proprio dei suoli edificabili,comunque ha effetti sulla concreta valutazione del relativo valore venalee, conseguentemente, sulla base imponibile.4. Ne discende che in accoglimento del secondo motivo di ricorso, vacassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sardegna in diversa composizione che saràchiamata anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sardegna, che in diversacomposizione dovrà decidere anche sulle spese di questo giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente
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