CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Palmi in data 5.5.2015 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 483 c.p. [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 483 c.p., 76 dpr n. 445/2000, art. 125, 530 e 92 c.p.p., art. 36 e segg. Legge n. 76/16; la violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p. e 125 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 483 c.p., 76 DPR n. 445/2000, art. 125, 530 e 192 c.p.p., art. 36 e segg. Legge n. 76/16, art. 5 legge n. 35/12. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e comunque manifestamente infondati. 2.1. Ed invero il primo motivo di ricorso del Nasso ed il motivo di ricorso della Calabrese tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha esaminato ogni elemento pervenendo alla conclusione della responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti con motivazione logica immune da censure. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). 2.2. Manifestamente infondato sì presenta altresì il secondo motivo di ricorso del / Nasso in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non concederle sulla base della negativa personalità dell'imputato gravata da precedenti penali sintomatici di personalità incline alla commissione di delitti, nonché espressione dell'inserimento in contesti delinquenziali altamente pericolosi. Sul punto è sufficiente evidenziare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.300,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di4dernila euro alla cassa delle ammende. I V Così deciso il 20.10.2021