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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 09348/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20003-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 670/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. A seguito dell’incendio dell’imbarcazione Olga II, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui nelle more è subentrata BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) concessa in leasing a [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che avesse provveduto alla messa in sicurezza dell’imbarcazione, procedendo poi al trasferimento della stessa dal porto di Livorno a quello di Genova, ove poi ne assicurava la manutenzione e la custodia, una volta fallite le trattative per il subentro nel contratto di leasing al posto dell’originario utilizzatore, chiedeva alla [OSCURATO:SOCIETA] ed al [OSCURATO:PERSONA] il rimborso delle spese sostenute, e quantificate nell’importo di € Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -3- 80.000,00, manifestando la volontà di avvalersi delle previsioni di cui agli artt. 2756 e 2797 c.c.

Assumeva altresì la [OSCURATO:SOCIETA] che nella giornata del 17 maggio 2004, l’imbarcazione era stata oggetto di impossessamento clandestino da parte del [OSCURATO:PERSONA], che aveva rotto il nottolino della serratura della barca, consegnando le chiavi della nuova serratura al sig. [OSCURATO:PERSONA], comandante ingaggiato dalla concedente.

Introdotta la procedura di spoglio ex art. 1168 c.c., la fase interdittale si chiudeva con il rigetto della richiesta della [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto che la stessa fosse una mera detentrice nemmeno qualificata.

Il giudizio di merito possessorio era poi riunito ad altre due controversie pendenti dinanzi al Tribunale di Genova aventi ad oggetto il recupero delle spese di manutenzione asseritamente sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] e l’azione di intimazione di cui agli artt. 2756 e 2797 c.c.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012 dichiarava l’insussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura di cui agli artt. 2756-2797 c.c.., nonché dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]., cui hanno resistito il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Genova, con la sentenza n. 670 del 25 maggio 2017 ha rigettato il gravame, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite.

Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -4- Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per il difetto di procura, la sentenza ricordava come la pretesa attorea si fondasse sul presupposto che, a seguito del sinistro che aveva interessato l’imbarcazione, la [OSCURATO:SOCIETA] era stata richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], armatore all’epoca dei fatti, di assicurare la messa in salvataggio ed il trasporto dal porto di Livorno a quello di Genova, ove poi aveva provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al pagamento delle spese di ormeggio.

In ragione di tale attività, svolta per conto dell’armatore e della società di leasing, aveva quindi maturato un diritto di credito nei confronti di entrambi, per il quale aveva inteso agire ai sensi degli artt. 2756 e 2797 c.c.

La società aveva altresì dedotto di essere stata illecitamente spogliata del possesso o della detenzione del bene, e che per tale condotta aveva diritto al risarcimento dei danni. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello riteneva che, sulla scorta delle prove raccolte, non vi fosse la dimostrazione di alcun incarico conferito dai convenuti alla società appellante, avendo il teste Romoli riferito che al salvataggio dell’imbarcazione aveva personalmente adempiuto unitamente all’armatore.

In primo grado, l’appellante non aveva sollecitato l’escussione di altri testi né in appello aveva allegato elementi che potessero consentire una diversa ricostruzione delle vicende.

Inoltre, mancava la prova che alla stessa fosse stato conferito l’incarico di curare il ripristino, la manutenzione ordinaria e l’ormeggio della barca.

Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -5- Viceversa, emergeva la prova di un interessamento della [OSCURATO:SOCIETA] a subentrare nel contratto di leasing al [OSCURATO:PERSONA], come da corrispondenza intercorsa con la società di leasing, dalla quale risaltava l’intervento di un cd. segnalatore, tal [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato versato un corrispettivo onde favorire il subentro nel contratto.

Tuttavia, non era stata fornita la prova di un rapporto di rappresentanza tra lo Scaglia e la [OSCURATO:SOCIETA].

Doveva quindi concludersi per l’assenza di un titolo contrattuale che legittimasse le richieste di pagamento della società appellante.

Quanto al possesso del quale sarebbe stata spogliata, la Corte d’Appello riteneva convincenti le motivazioni del Tribunale circa l’assenza in capo alla società anche di una posizione di detentrice qualificata, potendo al più configurarsi una detenzione non qualificata, e cioè nell’interesse del possessore, che non legittima la possibilità di esercitare l’azione di spoglio nei confronti del possessore, e quindi nei confronti dell’armatore e della società di leasing.

Quanto poi alla domanda di arricchimento senza causa, la sentenza concordava sul fatto che fosse inammissibile in quanto tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, atteso che la domanda originaria era correlata all’esistenza di un rapporto contrattuale, la cui esistenza però, come detto, non era stata provata.

Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -6- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi.

La BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con autonomi controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase.

I controricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

La ricorrente ha depositato memoria, però fuori termine e del suo contenuto non è quindi dato prenderne cognizione. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio, nonché ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1368, 1375, 1389 e ss., 1709, 2697, 2721, 2725, 2727, e 2729 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 116, 184, 187 e 210 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto indimostrato l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera e/o di appalto.

Assume parte ricorrente che risulta provato che l’imbarcazione fu oggetto di messa in sicurezza e successivo trasbordo nel porto di Genova da parte della stessa.

In presenza di tali elementi fattuali, non poteva non reputarsi che vi fosse stato un incarico in tal senso conferito dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], così che la decisione risulta del tutto priva di motivazione ed in evidente contrasto con le norme sostanziali Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -7- richiamate in rubrica, essendosi anche dato credito a testi inattendibili.

Ancora non sono state valutate le richieste istruttorie avanzate in corso di giudizio.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, pur a fronte della plurima denuncia di violazioni di legge (molte delle quali nemmeno compiutamente illustrate, quanto, ad esempio, alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, non essendo stato evidenziato quali previsioni contrattuali sarebbero state oggetto di erronea valutazione da parte dei giudici di merito), il medesimo si risolve nella inammissibile sollecitazione alla Corte a provvedere ad una rivalutazione delle emergenze probatorie in contrasto con quanto oggetto di verifica da parte dei giudici di merito.

Il motivo a ben vedere non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello dell’art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto un’erronea valutazione di risultanze probatorie.

La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -8- la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicandosulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass.

S.U. n. 16598/2016).

In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -9- c.p.c. (Cass.

S.U. n. 20867/2020, secondo cui, i n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzame nto", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

Inoltre, come si ricava dalla sentenza di primo grado, avendo parte ricorrente l’onere di provare l‘esistenza di un contratto in virtù del quale le era stato affidato dai pretesi debitori l’incarico di curare il salvataggio e la successiva riparazione e manutenzione dell’imbarcazione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria, i giudici di merito, con decisione conforme, hanno rilevato che tale prova non fosse stata offerta e che l’attività prestata dalla ricorrente potesse trovare un’alternativa giustificazione per l’intervento nella vicenda, quale committente, di tal [OSCURATO:PERSONA], con Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -10- il quale la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcun rapporto di mandato o rappresentanza, e che, verosimilmente nella indicata veste di segnalatore, si era occupato del sinistro, sollecitando l’intervento della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di favorire l’auspicato, ma poi non realizzatosi, subentro della stessa ricorrente nel contratto di leasing dell’imbarcazione.

Né deve trascurarsi che la sentenza impugnata, dando credito ad alcune delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto che in realtà la messa in sicurezza era stata effettuata da parte dello stesso armatore, [OSCURATO:PERSONA], così che le successive attività asseritamente poste in essere dalla società ricorrente trovavano una giustificazione nello stesso intento di subentrare nel contratto, ma senza che vi fosse stato un formale conferimento di incarico da parte dei controricorrenti.

La sentenza impugnata ha dato contezza del proprio ragionamento, con una motivazione che, seppure sintetica, risulta ampiamente satisfattiva del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass.

S.U. n. 8053/2014), rilevando che dal materiale probatorio non emergeva la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, avendo per l’appunto indicato la ragione alternativa che aveva giustificato gli interventi della [OSCURATO:SOCIETA] sull’imbarcazione (interesse al subentro nel leasing), e che non permetteva però di far risalire gli stessi ad una richiesta dei convenuti.

Le critiche si risolvono nella sollecitazione ad una rilettura alternativa delle prove, assumendo in maniera apodittica l’inattendibilità di alcuni dei testi (giudizio questo riservato al Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -11- giudice di merito), dolendosi anche della mancata assunzione di alcuni mezzi istruttori, ma senza peritarsi di contrastare l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, a fronte dell’attività istruttoria svolta in primo grado, la ricorrente non aveva provveduto a reiterare in sede di conclusioni quelle richieste che non erano state accolte in precedenza.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1168 c.c., nonché per la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Assume la ricorrente che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe affermato che la stessa era una mera detentrice, non qualificata, dell’imbarcazione, il tutto in contrasto con il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], e senza alcuna motivazione adeguata.

Anche tale motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, in conformità con quanto accertato in primo grado, ha in primo luogo sottolineato come lo stesso appello non contenesse una parte argomentativa idonea a contrastare le conclusioni circa l’assenza del possesso in capo alla ricorrente, cui era pervenuto il Tribunale.

Ma, senza arrestarsi a tale profilo, che avrebbe in realtà inciso sulla stessa ammissibilità del motivo di appello ex art. 342 c.p.c., la sentenza impugnata ha evidenziato come, proprio in Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -12- ragione dell’assenza di prova circa uno specifico rapporto contrattuale intrattenuto con la proprietaria e l’utilizzatore del bene (ai quali compete il possesso dell’imbarcazione), non fosse possibile affermare che la stessa ricorrente fosse una detentrice qualificata, legittimata ad agire con l’azione di spoglio anche nei confronti del possessore.

Poiché lo spoglio sarebbe stato commesso dal [OSCURATO:PERSONA], e cioè dal possessore, risultava quindi esclusa la possibilità di agire con l’azione di spoglio nei suoi confronti.

La giurisprudenza di questa Corte ha invero affermato che, in tema di reintegrazione del possesso, il detentore qualificato o autonomo che proponga azione di spoglio non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensì un titolo che lo legittima alla detenzione nel proprio interesse; ne consegue che egli deve provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione e che il giudice deve verificare la sussistenza, la validità ed efficacia del rapporto dedotto (Cass.n. 9226 del 04/05/2005), essendosi esclusa la legittimazione all’azione di spoglio in favore del detentore non qualificato (cfr. Cass. n. 10676/2002).

Avendo la sentenza gravata reputato che al più la detenzione del bene derivava da un incarico conferito da chi non era possessore del bene (e cioè lo Scaglia), ha conseguentemente tratto la conclusione circa l’assenza di una posizione di detentore qualificato in capo alla ricorrente, assenza che le impediva altresì di poter agire in possessoria nei confronti di Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -13- colui che era il possessore del bene, e che era individuato comepreteso autore dello spoglio.

Nel caso del detentore non qualificato l’azione di spoglio, ove anche ammessa, è data però nell’interesse del possessore (Cass. n. 2279/1965), il che esclude che possa essere esperita nei confronti del possessore (Cass. n. 3276/1974, richiamata anche dalla Corte d’Appello).

Una volta quindi esclusa la ricorrenza di una motivazione affetta da nullità (avendo il giudice di merito adeguatamente esplicitato il proprio ragionamento), le plurime violazioni di legge denunciate dalla ricorrente, anche in questo caso, appaiono però correlate ad una ricostruzione dei fatti difforme da quella operata in maniera condivisibile e logica dalla Corte di merito.

Ed, infatti, una volta esclusa la sussistenza di un titolo proveniente dal possessore dell’imbarcazione, che legittimasse la detenzione autonoma della ricorrente, è stata tratta la conseguente conclusione dell’impossibilità per la stessa ricorrente di poter far valere l’azione di spoglio a fronte della condotta asseritamente posta in essere dall’armatore, essendo quindi l’illiceità della condotta addebitata ai controricorrenti fondata su una ricostruzione delle vicende tra le parti (e cioè l’esistenza di uno specifico incarico conferito dall’armatore) che non trova riscontro in quella operata dal giudice di appello. 4.Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -14- mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e comunque con violazione e falsa applicazione degli artt. 2756, 2761 e 2797 c.c., nonché in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., con omesso esame del secondo e del terzo motivo di appello.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di argomentare in merito all’applicazione dell’art. 2756 c.c. ed in particolare circa l’assenza di buona fede da parte della ricorrente, posto che solo in tal caso è precluso per l’esecutore degli interventi di conservazione e miglioramento, l’esercizio del diritto di ritenzione accordato dalla norma.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Non ignora la Corte come sia stato in passato affermato che, qualora il proprietario della cosa (nella specie, autoveicolo), affidata da un terzo ad un prestatore d'opera perché vi esegua delle riparazioni, ometta di spiegare come mai chi ha consegnato il bene al riparatore si sia trovato a poterne disporre, ben può il Giudice di merito ritenere sussistente (in relazione ad una sua adeguata valutazione delle particolari circostanze di fatto) una "praesumptio hominis" di sussistenza della buona fede del soggetto che ha fatto le riparazioni, ai fini del riconoscimento del privilegio per il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 2756, comma secondo, cod. civ., apparendo ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell'incombenza da parte dell'avente diritto (Cass. n. n. 14533 del Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -15- 22/06/2009), ma è stato precisato che la buona fede del creditore si identifica con l'ignoranza non già del difetto di titolo dell'affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento (conf.

Cass. n. 2286/1966).

In disparte il rilievo per cui l’atto di intimazione della ricorrente volto a far valere la norma in esame risulta essere stato notificato solo dopo che il bene era stato già restituito alla società di leasing, il motivo, oltre a riproporre la tesi rivelatasi priva di fondamento del conferimento di uno specifico incarico da parte della concedente e dell’utilizzatore, non avendo trovato accoglimento la censura di cui al primo motivo, non si confronta adeguatamente con il contenuto della decisione impugnata che ha sottolineato come le spese fossero correlate ad un interesse della ricorrente a subentrare nel contratto di leasing, ed a seguito di rapporti intrattenuti con tal [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe poi colui che avrebbe officiato la [OSCURATO:SOCIETA] dell’incarico di manutenere e custodire l’imbarcazione, ove non si reputi che si tratti di un’iniziativa autonoma della seconda.

Tuttavia, la sentenza a pag. 5 sottolinea come tra lo Scaglia e la [OSCURATO:SOCIETA] (soggetto effettivamente legittimato a richiedere un intervento di manutenzione) non vi fosse alcun rapporto di rappresentanza, essendo il secondo un mero “segnalatore”, qualifica questa che emergerebbe anche dalla missiva ricordata a pag. 4, ove lo Scaglia viene definito come agente Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -16- finanziario, privo cioè di un legame institorio con la società concedente.

Trattasi di argomentazioni che, sebbene in maniera sintetica, consentono di affermare che la sentenza abbia altresì appurato il difetto in capo allo Scaglia della capacità di affidare la barca per la conservazione o il miglioramento, dovendosi quindi reputare acclarata anche l’assenza di buona fede in capo alla ricorrente, buona fede che costituisce invece presupposto legittimante la possibilità di vantare il privilegio anche nei confronti dei terzi che abbiano diritti sulla cosa (come appunto la [OSCURATO:SOCIETA] e l’armatore).

Né appare trascurabile l’ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui le spese sostenute dalla ricorrente troverebbero una giustificazione anche nella prospettiva di subentro nel contratto di leasing, ecioè si tratterebbe di spese sostenute in ragione dell’auspicio di acquisire la disponibilità anche giuridica della barca.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., sia pure subordinatamente al mancato accoglimento del terzo motivo.

Si deduce che la sentenza non avrebbe esaminato una serie di elementi idonei a comprovare il conferimento dell’incarico da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA], come ad esempio la forzatura della serratura del nottolino da parte del secondo, ovvero la presenza sull’imbarcazione di alcuni beni Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -17- appartenenti al legale rappresentante della ricorrente, o ancora il tenore di alcune deposizioni testimoniali.

Del pari non è stata presa in esame la documentazione fotografica versata in atti o la richiesta di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. (che solo genericamente viene riportata in ricorso ed il cui contenuto non si sottrae alla valutazione circa il suo carattere meramente esplorativo, mancando la precisa individuazione dei documenti di cui dovrebbe disporsi l’esibizione).

Il motivo è inammissibile, in quanto anche in questo caso, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass.

S.U. n. 8054/2014, secondo cui “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie), il motivo mira, in maniera non consentita, a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, onde ottenere un accertamento dei fatti difforme e più appagante per la parte ricorrente, esito questo precluso in sede di legittimità.

6. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza con la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 2043, 1226, 2056 c.c., nonché in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -18- omesso esame delle domande formulate a titolo extracontrattuale.

Si deduce che la Corte d’appello avrebbe male interpretato quale fosse il reale contenuto delle domande proposte dall’attrice.

In particolare, si sostiene che accanto alla domanda contrattuale, correlata al conferimento di un incarico da parte dei convenuti, vi era una domanda extracontrattuale collegata allo spoglio clandestino posto in essere ai suoi danni.

La sentenza si è attestata sulla sola domanda contrattuale, omettendo di statuire sulla richiesta di natura extracontrattuale.

Si contesta altresì l‘erronea affermazione circa l’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, non essendosi tenuto conto che si trattava di richieste comunque correlate all’avvenuta esecuzione delle prestazioni di conservazione e riparazione della barca.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Quanto alla domanda risarcitoria correlata all’asserito spoglio da parte dell’armatore, la risposta circa le ragioni del suo mancato accoglimento si rinviene nella parte della sentenza che ha negato la ricorrenza di uno spoglio suscettibile di reazione tramite l‘esercizio della corrispondente azione di cui all’art. 1168 c.c., così che una volta esclusa la ricorrenza di una condotta illecita da parte dell’armatore, è stata analogamente esclusa la sussistenza di una pretesa di carattere risarcitorio suscettibile di poter essere fatta valere Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -19- nei confronti dei convenuti.

Devono quindi escludersi sia il vizio motivazionale denunciato sia il vizio di omessa pronuncia, essendo le violazioni di legge prospettate anche in questo caso configurabili solo per effetto di una ricostruzione fattuale difforme da quella operata, in maniera non sindacabile,dal giudice di merito.

Quanto invece al secondo corno del motivo di censura, con il quale si sostiene che alla ricorrente andrebbe in ogni caso accordato ex art. 2041 c.c. il ristoro delle spese sostenute per l’imbarcazione e delle quali si sarebbe avvalsa la società di leasing, che avrebbe poi alienato a terzi l’imbarcazione, risulta incensurabile l’affermazione del giudice di appello che ha confermato la valutazione di inammissibilità della domanda a tale titolo formulata (e cioè prescindendo dal rapporto contrattuale di cui non era stata fornita la prova), rilevando che la domanda andava qualificata come di arricchimento ingiustificato, diversa da quella originaria e proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, allorché erano già maturate le preclusioni (cfr. da ultimo Cass.

S.U. n. 22404/2018, che ritiene consentito il passaggio dalla domanda di adempimento contrattuale a quella di arricchimento senza causa al più tardi con la prima memoria di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c.).

7. Il ricorso è pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2018 n. 20003 sez.

S2 -ud. 27-03-2023 -20- Non ricorrono tuttavia i presupposti per affermare la responsabilità processuale aggravata della ricorrente, come invece sollecitato da BNP [OSCURATO:PERSONA].

8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20003-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 670/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. A seguito dell’incendio dell’imbarcazione Olga II, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui nelle more è subentrata BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) concessa in leasing a [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che avesse provveduto alla messa in sicurezza dell’imbarcazione, procedendo poi al trasferimento della stessa dal porto di Livorno a quello di Genova, ove poi ne assicurava la manutenzione e la custodia, una volta fallite le trattative per il subentro nel contratto di leasing al posto dell’originario utilizzatore, chiedeva alla [OSCURATO:SOCIETA] ed al [OSCURATO:PERSONA] il rimborso delle spese sostenute, e quantificate nell’importo di € Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -3- 80.000,00, manifestando la volontà di avvalersi delle previsioni di cui agli artt. 2756 e 2797 c.c. Assumeva altresì la [OSCURATO:SOCIETA] che nella giornata del 17 maggio 2004, l’imbarcazione era stata oggetto di impossessamento clandestino da parte del [OSCURATO:PERSONA], che aveva rotto il nottolino della serratura della barca, consegnando le chiavi della nuova serratura al sig. [OSCURATO:PERSONA], comandante ingaggiato dalla concedente. Introdotta la procedura di spoglio ex art. 1168 c.c., la fase interdittale si chiudeva con il rigetto della richiesta della [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto che la stessa fosse una mera detentrice nemmeno qualificata. Il giudizio di merito possessorio era poi riunito ad altre due controversie pendenti dinanzi al Tribunale di Genova aventi ad oggetto il recupero delle spese di manutenzione asseritamente sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] e l’azione di intimazione di cui agli artt. 2756 e 2797 c.c. Il Tribunale adito con la sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012 dichiarava l’insussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura di cui agli artt. 2756-2797 c.c.., nonché dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]., cui hanno resistito il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Genova, con la sentenza n. 670 del 25 maggio 2017 ha rigettato il gravame, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite. Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -4- Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per il difetto di procura, la sentenza ricordava come la pretesa attorea si fondasse sul presupposto che, a seguito del sinistro che aveva interessato l’imbarcazione, la [OSCURATO:SOCIETA] era stata richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], armatore all’epoca dei fatti, di assicurare la messa in salvataggio ed il trasporto dal porto di Livorno a quello di Genova, ove poi aveva provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al pagamento delle spese di ormeggio. In ragione di tale attività, svolta per conto dell’armatore e della società di leasing, aveva quindi maturato un diritto di credito nei confronti di entrambi, per il quale aveva inteso agire ai sensi degli artt. 2756 e 2797 c.c. La società aveva altresì dedotto di essere stata illecitamente spogliata del possesso o della detenzione del bene, e che per tale condotta aveva diritto al risarcimento dei danni. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello riteneva che, sulla scorta delle prove raccolte, non vi fosse la dimostrazione di alcun incarico conferito dai convenuti alla società appellante, avendo il teste Romoli riferito che al salvataggio dell’imbarcazione aveva personalmente adempiuto unitamente all’armatore. In primo grado, l’appellante non aveva sollecitato l’escussione di altri testi né in appello aveva allegato elementi che potessero consentire una diversa ricostruzione delle vicende. Inoltre, mancava la prova che alla stessa fosse stato conferito l’incarico di curare il ripristino, la manutenzione ordinaria e l’ormeggio della barca. Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -5- Viceversa, emergeva la prova di un interessamento della [OSCURATO:SOCIETA] a subentrare nel contratto di leasing al [OSCURATO:PERSONA], come da corrispondenza intercorsa con la società di leasing, dalla quale risaltava l’intervento di un cd. segnalatore, tal [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato versato un corrispettivo onde favorire il subentro nel contratto. Tuttavia, non era stata fornita la prova di un rapporto di rappresentanza tra lo Scaglia e la [OSCURATO:SOCIETA]. Doveva quindi concludersi per l’assenza di un titolo contrattuale che legittimasse le richieste di pagamento della società appellante. Quanto al possesso del quale sarebbe stata spogliata, la Corte d’Appello riteneva convincenti le motivazioni del Tribunale circa l’assenza in capo alla società anche di una posizione di detentrice qualificata, potendo al più configurarsi una detenzione non qualificata, e cioè nell’interesse del possessore, che non legittima la possibilità di esercitare l’azione di spoglio nei confronti del possessore, e quindi nei confronti dell’armatore e della società di leasing. Quanto poi alla domanda di arricchimento senza causa, la sentenza concordava sul fatto che fosse inammissibile in quanto tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, atteso che la domanda originaria era correlata all’esistenza di un rapporto contrattuale, la cui esistenza però, come detto, non era stata provata. Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -6- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi. La BNP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con autonomi controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. I controricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. La ricorrente ha depositato memoria, però fuori termine e del suo contenuto non è quindi dato prenderne cognizione. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio, nonché ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1368, 1375, 1389 e ss., 1709, 2697, 2721, 2725, 2727, e 2729 c.c., nonché degli artt. 112, 115, 116, 184, 187 e 210 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto indimostrato l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera e/o di appalto. Assume parte ricorrente che risulta provato che l’imbarcazione fu oggetto di messa in sicurezza e successivo trasbordo nel porto di Genova da parte della stessa. In presenza di tali elementi fattuali, non poteva non reputarsi che vi fosse stato un incarico in tal senso conferito dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], così che la decisione risulta del tutto priva di motivazione ed in evidente contrasto con le norme sostanziali Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -7- richiamate in rubrica, essendosi anche dato credito a testi inattendibili. Ancora non sono state valutate le richieste istruttorie avanzate in corso di giudizio. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, pur a fronte della plurima denuncia di violazioni di legge (molte delle quali nemmeno compiutamente illustrate, quanto, ad esempio, alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, non essendo stato evidenziato quali previsioni contrattuali sarebbero state oggetto di erronea valutazione da parte dei giudici di merito), il medesimo si risolve nella inammissibile sollecitazione alla Corte a provvedere ad una rivalutazione delle emergenze probatorie in contrasto con quanto oggetto di verifica da parte dei giudici di merito. Il motivo a ben vedere non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello dell’art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto un’erronea valutazione di risultanze probatorie. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -8- la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicandosulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016). In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -9- c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui, i n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzame nto", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione). Inoltre, come si ricava dalla sentenza di primo grado, avendo parte ricorrente l’onere di provare l‘esistenza di un contratto in virtù del quale le era stato affidato dai pretesi debitori l’incarico di curare il salvataggio e la successiva riparazione e manutenzione dell’imbarcazione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria, i giudici di merito, con decisione conforme, hanno rilevato che tale prova non fosse stata offerta e che l’attività prestata dalla ricorrente potesse trovare un’alternativa giustificazione per l’intervento nella vicenda, quale committente, di tal [OSCURATO:PERSONA], con Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -10- il quale la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcun rapporto di mandato o rappresentanza, e che, verosimilmente nella indicata veste di segnalatore, si era occupato del sinistro, sollecitando l’intervento della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di favorire l’auspicato, ma poi non realizzatosi, subentro della stessa ricorrente nel contratto di leasing dell’imbarcazione. Né deve trascurarsi che la sentenza impugnata, dando credito ad alcune delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto che in realtà la messa in sicurezza era stata effettuata da parte dello stesso armatore, [OSCURATO:PERSONA], così che le successive attività asseritamente poste in essere dalla società ricorrente trovavano una giustificazione nello stesso intento di subentrare nel contratto, ma senza che vi fosse stato un formale conferimento di incarico da parte dei controricorrenti. La sentenza impugnata ha dato contezza del proprio ragionamento, con una motivazione che, seppure sintetica, risulta ampiamente satisfattiva del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), rilevando che dal materiale probatorio non emergeva la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, avendo per l’appunto indicato la ragione alternativa che aveva giustificato gli interventi della [OSCURATO:SOCIETA] sull’imbarcazione (interesse al subentro nel leasing), e che non permetteva però di far risalire gli stessi ad una richiesta dei convenuti. Le critiche si risolvono nella sollecitazione ad una rilettura alternativa delle prove, assumendo in maniera apodittica l’inattendibilità di alcuni dei testi (giudizio questo riservato al Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -11- giudice di merito), dolendosi anche della mancata assunzione di alcuni mezzi istruttori, ma senza peritarsi di contrastare l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, a fronte dell’attività istruttoria svolta in primo grado, la ricorrente non aveva provveduto a reiterare in sede di conclusioni quelle richieste che non erano state accolte in precedenza. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1168 c.c., nonché per la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Assume la ricorrente che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe affermato che la stessa era una mera detentrice, non qualificata, dell’imbarcazione, il tutto in contrasto con il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA], e senza alcuna motivazione adeguata. Anche tale motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in conformità con quanto accertato in primo grado, ha in primo luogo sottolineato come lo stesso appello non contenesse una parte argomentativa idonea a contrastare le conclusioni circa l’assenza del possesso in capo alla ricorrente, cui era pervenuto il Tribunale. Ma, senza arrestarsi a tale profilo, che avrebbe in realtà inciso sulla stessa ammissibilità del motivo di appello ex art. 342 c.p.c., la sentenza impugnata ha evidenziato come, proprio in Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -12- ragione dell’assenza di prova circa uno specifico rapporto contrattuale intrattenuto con la proprietaria e l’utilizzatore del bene (ai quali compete il possesso dell’imbarcazione), non fosse possibile affermare che la stessa ricorrente fosse una detentrice qualificata, legittimata ad agire con l’azione di spoglio anche nei confronti del possessore. Poiché lo spoglio sarebbe stato commesso dal [OSCURATO:PERSONA], e cioè dal possessore, risultava quindi esclusa la possibilità di agire con l’azione di spoglio nei suoi confronti. La giurisprudenza di questa Corte ha invero affermato che, in tema di reintegrazione del possesso, il detentore qualificato o autonomo che proponga azione di spoglio non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensì un titolo che lo legittima alla detenzione nel proprio interesse; ne consegue che egli deve provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione e che il giudice deve verificare la sussistenza, la validità ed efficacia del rapporto dedotto (Cass.n. 9226 del 04/05/2005), essendosi esclusa la legittimazione all’azione di spoglio in favore del detentore non qualificato (cfr. Cass. n. 10676/2002). Avendo la sentenza gravata reputato che al più la detenzione del bene derivava da un incarico conferito da chi non era possessore del bene (e cioè lo Scaglia), ha conseguentemente tratto la conclusione circa l’assenza di una posizione di detentore qualificato in capo alla ricorrente, assenza che le impediva altresì di poter agire in possessoria nei confronti di Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -13- colui che era il possessore del bene, e che era individuato comepreteso autore dello spoglio. Nel caso del detentore non qualificato l’azione di spoglio, ove anche ammessa, è data però nell’interesse del possessore (Cass. n. 2279/1965), il che esclude che possa essere esperita nei confronti del possessore (Cass. n. 3276/1974, richiamata anche dalla Corte d’Appello). Una volta quindi esclusa la ricorrenza di una motivazione affetta da nullità (avendo il giudice di merito adeguatamente esplicitato il proprio ragionamento), le plurime violazioni di legge denunciate dalla ricorrente, anche in questo caso, appaiono però correlate ad una ricostruzione dei fatti difforme da quella operata in maniera condivisibile e logica dalla Corte di merito. Ed, infatti, una volta esclusa la sussistenza di un titolo proveniente dal possessore dell’imbarcazione, che legittimasse la detenzione autonoma della ricorrente, è stata tratta la conseguente conclusione dell’impossibilità per la stessa ricorrente di poter far valere l’azione di spoglio a fronte della condotta asseritamente posta in essere dall’armatore, essendo quindi l’illiceità della condotta addebitata ai controricorrenti fondata su una ricostruzione delle vicende tra le parti (e cioè l’esistenza di uno specifico incarico conferito dall’armatore) che non trova riscontro in quella operata dal giudice di appello. 4.Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -14- mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e comunque con violazione e falsa applicazione degli artt. 2756, 2761 e 2797 c.c., nonché in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., con omesso esame del secondo e del terzo motivo di appello. La sentenza impugnata avrebbe omesso di argomentare in merito all’applicazione dell’art. 2756 c.c. ed in particolare circa l’assenza di buona fede da parte della ricorrente, posto che solo in tal caso è precluso per l’esecutore degli interventi di conservazione e miglioramento, l’esercizio del diritto di ritenzione accordato dalla norma. Anche tale motivo deve essere disatteso. Non ignora la Corte come sia stato in passato affermato che, qualora il proprietario della cosa (nella specie, autoveicolo), affidata da un terzo ad un prestatore d'opera perché vi esegua delle riparazioni, ometta di spiegare come mai chi ha consegnato il bene al riparatore si sia trovato a poterne disporre, ben può il Giudice di merito ritenere sussistente (in relazione ad una sua adeguata valutazione delle particolari circostanze di fatto) una "praesumptio hominis" di sussistenza della buona fede del soggetto che ha fatto le riparazioni, ai fini del riconoscimento del privilegio per il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 2756, comma secondo, cod. civ., apparendo ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell'incombenza da parte dell'avente diritto (Cass. n. n. 14533 del Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -15- 22/06/2009), ma è stato precisato che la buona fede del creditore si identifica con l'ignoranza non già del difetto di titolo dell'affidante a trasferire il dominio, ma del difetto di capacità di affidare la cosa per la conservazione o per il miglioramento (conf. Cass. n. 2286/1966). In disparte il rilievo per cui l’atto di intimazione della ricorrente volto a far valere la norma in esame risulta essere stato notificato solo dopo che il bene era stato già restituito alla società di leasing, il motivo, oltre a riproporre la tesi rivelatasi priva di fondamento del conferimento di uno specifico incarico da parte della concedente e dell’utilizzatore, non avendo trovato accoglimento la censura di cui al primo motivo, non si confronta adeguatamente con il contenuto della decisione impugnata che ha sottolineato come le spese fossero correlate ad un interesse della ricorrente a subentrare nel contratto di leasing, ed a seguito di rapporti intrattenuti con tal [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe poi colui che avrebbe officiato la [OSCURATO:SOCIETA] dell’incarico di manutenere e custodire l’imbarcazione, ove non si reputi che si tratti di un’iniziativa autonoma della seconda. Tuttavia, la sentenza a pag. 5 sottolinea come tra lo Scaglia e la [OSCURATO:SOCIETA] (soggetto effettivamente legittimato a richiedere un intervento di manutenzione) non vi fosse alcun rapporto di rappresentanza, essendo il secondo un mero “segnalatore”, qualifica questa che emergerebbe anche dalla missiva ricordata a pag. 4, ove lo Scaglia viene definito come agente Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -16- finanziario, privo cioè di un legame institorio con la società concedente. Trattasi di argomentazioni che, sebbene in maniera sintetica, consentono di affermare che la sentenza abbia altresì appurato il difetto in capo allo Scaglia della capacità di affidare la barca per la conservazione o il miglioramento, dovendosi quindi reputare acclarata anche l’assenza di buona fede in capo alla ricorrente, buona fede che costituisce invece presupposto legittimante la possibilità di vantare il privilegio anche nei confronti dei terzi che abbiano diritti sulla cosa (come appunto la [OSCURATO:SOCIETA] e l’armatore). Né appare trascurabile l’ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui le spese sostenute dalla ricorrente troverebbero una giustificazione anche nella prospettiva di subentro nel contratto di leasing, ecioè si tratterebbe di spese sostenute in ragione dell’auspicio di acquisire la disponibilità anche giuridica della barca. 5. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., sia pure subordinatamente al mancato accoglimento del terzo motivo. Si deduce che la sentenza non avrebbe esaminato una serie di elementi idonei a comprovare il conferimento dell’incarico da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e del [OSCURATO:PERSONA], come ad esempio la forzatura della serratura del nottolino da parte del secondo, ovvero la presenza sull’imbarcazione di alcuni beni Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -17- appartenenti al legale rappresentante della ricorrente, o ancora il tenore di alcune deposizioni testimoniali. Del pari non è stata presa in esame la documentazione fotografica versata in atti o la richiesta di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. (che solo genericamente viene riportata in ricorso ed il cui contenuto non si sottrae alla valutazione circa il suo carattere meramente esplorativo, mancando la precisa individuazione dei documenti di cui dovrebbe disporsi l’esibizione). Il motivo è inammissibile, in quanto anche in questo caso, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8054/2014, secondo cui “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie), il motivo mira, in maniera non consentita, a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, onde ottenere un accertamento dei fatti difforme e più appagante per la parte ricorrente, esito questo precluso in sede di legittimità. 6. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza con la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 2043, 1226, 2056 c.c., nonché in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -18- omesso esame delle domande formulate a titolo extracontrattuale. Si deduce che la Corte d’appello avrebbe male interpretato quale fosse il reale contenuto delle domande proposte dall’attrice. In particolare, si sostiene che accanto alla domanda contrattuale, correlata al conferimento di un incarico da parte dei convenuti, vi era una domanda extracontrattuale collegata allo spoglio clandestino posto in essere ai suoi danni. La sentenza si è attestata sulla sola domanda contrattuale, omettendo di statuire sulla richiesta di natura extracontrattuale. Si contesta altresì l‘erronea affermazione circa l’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, non essendosi tenuto conto che si trattava di richieste comunque correlate all’avvenuta esecuzione delle prestazioni di conservazione e riparazione della barca. Anche tale motivo deve essere disatteso. Quanto alla domanda risarcitoria correlata all’asserito spoglio da parte dell’armatore, la risposta circa le ragioni del suo mancato accoglimento si rinviene nella parte della sentenza che ha negato la ricorrenza di uno spoglio suscettibile di reazione tramite l‘esercizio della corrispondente azione di cui all’art. 1168 c.c., così che una volta esclusa la ricorrenza di una condotta illecita da parte dell’armatore, è stata analogamente esclusa la sussistenza di una pretesa di carattere risarcitorio suscettibile di poter essere fatta valere Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -19- nei confronti dei convenuti. Devono quindi escludersi sia il vizio motivazionale denunciato sia il vizio di omessa pronuncia, essendo le violazioni di legge prospettate anche in questo caso configurabili solo per effetto di una ricostruzione fattuale difforme da quella operata, in maniera non sindacabile,dal giudice di merito. Quanto invece al secondo corno del motivo di censura, con il quale si sostiene che alla ricorrente andrebbe in ogni caso accordato ex art. 2041 c.c. il ristoro delle spese sostenute per l’imbarcazione e delle quali si sarebbe avvalsa la società di leasing, che avrebbe poi alienato a terzi l’imbarcazione, risulta incensurabile l’affermazione del giudice di appello che ha confermato la valutazione di inammissibilità della domanda a tale titolo formulata (e cioè prescindendo dal rapporto contrattuale di cui non era stata fornita la prova), rilevando che la domanda andava qualificata come di arricchimento ingiustificato, diversa da quella originaria e proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, allorché erano già maturate le preclusioni (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 22404/2018, che ritiene consentito il passaggio dalla domanda di adempimento contrattuale a quella di arricchimento senza causa al più tardi con la prima memoria di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c.). 7. Il ricorso è pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2018 n. 20003 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -20- Non ricorrono tuttavia i presupposti per affermare la responsabilità processuale aggravata della ricorrente, come invece sollecitato da BNP [OSCURATO:PERSONA]. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controri
Sentenza Cassazione n. 09348/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris