CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in data 22 settembre 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Bari il 7 luglio 2014 in relazione al delitto di concorso in furto pluriaggravato presso un supermercato in Casamassima. Il ricorso consta di quattro motivi. Con il primo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, fronte dei motivi d'appello, circa la partecipazione alla commissione del reato da parte del Neagu, giudicata non adeguatamente provata e affatto incerta, a fronte del fatto che egli è stato scagionato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, e che nessuna refurtiva è stata trovata nella sua disponibilità. Con il secondo motivo, dedotto congiuntamente per vizio di motivazione e violazione di legge, si censura la natura congetturale delle valutazioni della Corte di merito in ordine alla commissione del furto. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla stessa esistenza del reato di furto. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in tutto i motivi. In specie esso risulta, nei primi tre motivi, manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente nei predetti motivi si pongono in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferìbilità soggettiva della condotta concorsuale anche al Neagu, sempre rimasto assieme ai due coimputati (in ordine ai quali è inoppugnabilmente argomentata la compartecipazione alle condotte furtive) e trasportato nella vettura a bordo della quale veniva rinvenuta altra parte della refurtiva. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata appare, comunque, esente da manifesta illogicità o contraddittorietà e resiste, pertanto, alle censure esposte dal ricorrente. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è adeguatamente motivato dalla Corte di merito, in assenza dì elementi positivi a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così