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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 01102/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9071/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 8 SRL, e per essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende ; -ricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5709/2018, depositata il 12/09/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 20 maggio 2006, Industria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (‘BNL’) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (‘ICR.’) esponendo che:in data 12 maggio 1978, le era stato concesso dalla banca un finanziamento per credito industriale per l’importo di vecchie £. 1.780.000.000; erano stati corrisposti interessi calcolati ad un tasso oltre soglia e, in ogni caso, anatocistici;il credito nei suoi confronti era stato, quindi , ceduto dalla banca all’altra società convenuta.

Chiese, pertanto, dichiararsi la nullità o comunque l’inefficacia dell’intervenuta cessione e, per quel che qui ancora rileva, accertarsi l’effettivo ammontare del credito residuo di BNL, con condanna della banca o dei suoi aventi causa alla restituzione delle somme illegittimamente percepite per gli interessi eccedenti i tassi di soglia e per anatocismo, con rivalutazione e interessi fino al saldo e oltre al risarcimento dei danni.

2. Con sentenza n. 2099/2011 il Tribunale di Roma dichiarò l’illegittimità del computo degli interessi moratori sulla rata di ammortamento comprensiva degli interessi corrispettivi, perché anatocistici; accertò, quindi, che il credito residuo, alla data della domanda, era pari a €. 2.106.055,50.

3. Industria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello, chiedendo che il credito dovuto fosse determinato in riferimento alla seconda ipotesi formulata dal nominato C.T.U. che aveva considerato la transazione intervenuta con la BNL il 30.04.2001.

BNL eccepiva l’inammissibilità del primo motivo d’appello perché implicante una nuova domanda fondata sulla transazione; proponeva, quindi, appello incidentale sulla riscontrata natura anatocistica degli interessi moratori, eccependo in subordine l’intervenuta prescrizione exart. 2948 cod. civ. o ex 2946 c.c. del credito in restituzione.

AncheICR formulava le medesime eccezioni, proponendo appello incidentale dello stesso contenuto.

Nel corso del giudizio di secondo grado, per intervenuto fallimento dell’appellante dichiarato con sentenza del 23 marzo 2017, si costituiva in prosecuzione il Fallimento dell’Industria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore.

4. Con sentenza n. 5709/2018 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale, dichiarava che il credito residuo, al 22 maggio 2006, era pari a €. 1.637.056,54, oltre agli interessi legali decorrenti da detta data fino alla data del fallimento, per l’importo di€. 156.989,40, rigettando gli appelli incidentali.

In particolare, la Corte territoriale ha accolto l’appello principale quanto alla necessità di considerare l’importo del credito definito in transazione del 2001 perché, pur ritenendo inammissibile la produzione in giudizio del suo testo, ne rilevò esistenza e contenuto da una missiva della BNL allegata all’atto di citazione e non contestata, escludendo che il motivo di impugnazione implicasse proposizione di domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in quantocon essa non eranostati alterati né il petitum né la causa petendi della domanda iniziale, volta ad accertare l’effettivo ammontare delle somme dovute; determinava,in conseguenza, l’ammontare del credito residuo secondo l’altra ipotesi formulata dal C.T.U. nominato e riconosceva gli interessi fino alla data di dichiarazione del fallimento, ex art. 54 legge fallimentare; infine, escludeva il carattere novativo della transazione, ritenendo che per il residuo ancora dovuto valessero le originarie pattuizioni nascenti dal contratto di mutuo del 1978, compresa l’applicazione del tasso di interesse convenzionale al 15,50%.

Quanto all’appello incidentale, confermata l’illegittimità della clausola di calcolo degli interessi moratori sull’intera rata di ammortamento, il giudice di seconde cure rigettava – tra l’altro – la richiesta di restituzione dei premi assicurativi.

5. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso incidentale affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito ad entrambi i ricorsi.

6. Il ricorso veniva assegnato al l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con istanza firmata congiuntamente dagli avvocati di tuttele parti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l chiedevano ed ottenevano un rinvio del giudizio, stante la pendenza di trattative di bonario componimento.

7. Il ricorso veniva nuovamente assegnato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Intervenuta soluzione transattiva, le parti -per mezzo dei rispettivi difensori - facevano pervenire istanza congiunta di estinzione del processo,per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

8. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, non residuando la pronuncia sulle spese.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9071/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 8 SRL, e per essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende ; -ricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5709/2018, depositata il 12/09/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 20 maggio 2006, Industria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (‘BNL’) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (‘ICR.’) esponendo che:in data 12 maggio 1978, le era stato concesso dalla banca un finanziamento per credito industriale per l’importo di vecchie £. 1.780.000.000; erano stati corrisposti interessi calcolati ad un tasso oltre soglia e, in ogni caso, anatocistici;il credito nei suoi confronti era stato, quindi , ceduto dalla banca all’altra società convenuta. Chiese, pertanto, dichiararsi la nullità o comunque l’inefficacia dell’intervenuta cessione e, per quel che qui ancora rileva, accertarsi l’effettivo ammontare del credito residuo di BNL, con condanna della banca o dei suoi aventi causa alla restituzione delle somme illegittimamente percepite per gli interessi eccedenti i tassi di soglia e per anatocismo, con rivalutazione e interessi fino al saldo e oltre al risarcimento dei danni. 2. Con sentenza n. 2099/2011 il Tribunale di Roma dichiarò l’illegittimità del computo degli interessi moratori sulla rata di ammortamento comprensiva degli interessi corrispettivi, perché anatocistici; accertò, quindi, che il credito residuo, alla data della domanda, era pari a €. 2.106.055,50. 3. Industria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello, chiedendo che il credito dovuto fosse determinato in riferimento alla seconda ipotesi formulata dal nominato C.T.U. che aveva considerato la transazione intervenuta con la BNL il 30.04.2001. BNL eccepiva l’inammissibilità del primo motivo d’appello perché implicante una nuova domanda fondata sulla transazione; proponeva, quindi, appello incidentale sulla riscontrata natura anatocistica degli interessi moratori, eccependo in subordine l’intervenuta prescrizione exart. 2948 cod. civ. o ex 2946 c.c. del credito in restituzione. AncheICR formulava le medesime eccezioni, proponendo appello incidentale dello stesso contenuto. Nel corso del giudizio di secondo grado, per intervenuto fallimento dell’appellante dichiarato con sentenza del 23 marzo 2017, si costituiva in prosecuzione il Fallimento dell’Industria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore. 4. Con sentenza n. 5709/2018 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale, dichiarava che il credito residuo, al 22 maggio 2006, era pari a €. 1.637.056,54, oltre agli interessi legali decorrenti da detta data fino alla data del fallimento, per l’importo di€. 156.989,40, rigettando gli appelli incidentali. In particolare, la Corte territoriale ha accolto l’appello principale quanto alla necessità di considerare l’importo del credito definito in transazione del 2001 perché, pur ritenendo inammissibile la produzione in giudizio del suo testo, ne rilevò esistenza e contenuto da una missiva della BNL allegata all’atto di citazione e non contestata, escludendo che il motivo di impugnazione implicasse proposizione di domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., in quantocon essa non eranostati alterati né il petitum né la causa petendi della domanda iniziale, volta ad accertare l’effettivo ammontare delle somme dovute; determinava,in conseguenza, l’ammontare del credito residuo secondo l’altra ipotesi formulata dal C.T.U. nominato e riconosceva gli interessi fino alla data di dichiarazione del fallimento, ex art. 54 legge fallimentare; infine, escludeva il carattere novativo della transazione, ritenendo che per il residuo ancora dovuto valessero le originarie pattuizioni nascenti dal contratto di mutuo del 1978, compresa l’applicazione del tasso di interesse convenzionale al 15,50%. Quanto all’appello incidentale, confermata l’illegittimità della clausola di calcolo degli interessi moratori sull’intera rata di ammortamento, il giudice di seconde cure rigettava – tra l’altro – la richiesta di restituzione dei premi assicurativi. 5. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso incidentale affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito ad entrambi i ricorsi. 6. Il ricorso veniva assegnato al l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con istanza firmata congiuntamente dagli avvocati di tuttele parti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l chiedevano ed ottenevano un rinvio del giudizio, stante la pendenza di trattative di bonario componimento. 7. Il ricorso veniva nuovamente assegnato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Intervenuta soluzione transattiva, le parti -per mezzo dei rispettivi difensori - facevano pervenire istanza congiunta di estinzione del processo,per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 8. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, non residuando la pronuncia sulle spese. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichia
Sentenza Cassazione n. 01102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris