Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07454/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Z7W1T) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'attenuante del fatto di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 18 ottobre 2023 dal Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui rileva, sotto il profilo della violazione di legge, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 628, 'secondo comma, cod. pen., laddove non prevede un'attenuante specifica per i fatti di lieve entità.

La vicenda oggetto del presente processo presenterebbe connotati pressoché sovrapponibili a quella presa in esame dalla Corte costituzionale nella suddetta decisione (intervenuta successivamente all'emissione della sentenza impugnata).

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.

2. Con sentenza n. 86 del 16/04/2024, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Sulla scorta dei tertia comparationis, pienamente coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione, offerti da analoga circostanza, prevista dall'art.311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato (tra cui il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, punito dall'art. 289-bis cod. pen), ed estesa, con la sentenza n. 68 del 6 marzo 2012, anche al sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e, soprattutto, con la sentenza n. 120 del 15 giugno 2023, all'estorsione ex art. 629 cod. pen., è stata valorizzata l'ampia area di condotte rilevanti per la norma incriminatrice, anche di modesto disvalore, non solo con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza ovvero nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia.

In presenza di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi («violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità»), e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.

La declaratoria di illegittimità costituzionale garantisce così una riduzione della pena - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen. - riservata alle ipotesi di minima lesività, nella prospettiva della proporzionalità della sanzione, premessa della finalità rieducativa.

Tale specifica attenuante deve essere ricondotta nel novero delle circostanze cosiddette "indefinite" o "discrezionali", non avendo il legislatore precisato più compiutamente il concetto di "lievità" del fatto.

Essa, in ogni caso, assolve la specifica funzione di mitigare - in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa ed entità del danno o del pericolo) - una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischiava di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide e intende ribadire l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già disponibili e, dunque, anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., onde adeguare la sanzione irrogata al concreto disvalore del fatto.

Pertanto, quando le caratteristiche delle condotta siano tali da far ritenere che si versi in un caso di "offensività minima", che legittima il riconoscimento dell'attenuante pretoria, il già avvenuto riconoscimento della suddetta attenuante comune non osta, di per sé, alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno.

Anche nel giudizio di cassazione, alla stregua degli elementi di fatto già valorizzati dal giudice del merito, sulla base degli accertamenti illustrati dalla motivazione delle due conformi sentenze di condanna, è possibile apprezzare direttamente la sussistenza (o meno) di elementi ostativi al riconoscimento dell'attenuante, senza che risultino necessarie ulteriori verifiche.

Di conseguenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo grado, qualora sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appello, se la ricostruzione illustrata dai giudici di merito non abbia già escluso di fatto la "lieve entità" della condotta ed a condizione che il ricorrente indichi specifici argomenti sul punto (cfr. Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, Caldiero, non mass.; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., non mass., in tema di estorsione di lieve entità).

4. Nel caso di specie, il Tribunale aveva già concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., avendo riguardo, però, solo al «modesto valore dei beni sottratti» (e, dunque, con valutazione incentrata sull'evento di danno), escludendo le attenuanti generiche (p. 5).

La Corte cagliaritana ha ribadito la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., evidenziando elementi di natura schiettamente soggettiva, quali i numerosi precedenti e la rilevante pericolosità e tendenza a delinquere (p. 4).

Non è stata tenuta in considerazione, con ogni evidenza, la minimale consistenza dell'offesa diretta alla persona, consistita, nello specifico, soltanto in «una spinta (una sbracciata, come precisato in udienza)» a un dipendente del supermercato (p. 5 della sentenza di primo grado).

L'accertamento della vicenda storica consente, dunque, di apprezzare - direttamente in questa sede di legittimità, alla luce della piena ottemperanza della parte all'onere di allegazione - la sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità, emergendo, in riferimento a specifici aspetti della condotta, ulteriori elementi di meritevolezza rispetto a quelli già valutati e riconosciuti in ordine ai profili circostanziali del fatto.

È, dunque, possibile decidere sul punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43 del 19/12/2024, dep. 2025, Mosalam, non mass.; Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, Liccardi, non mass.).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, previa qualificazione della fattispecie concreta come attenuata anche in ragione della lieve entità del fatto, per la fondatezza del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, procederà alla determinazione in concreto dell'entità della diminuzione di pena, possibile «fino ad un terzo», all'esito di una ponderazione propria della giurisdizione di merito.

P.Q.M.

F: Ca o mm F O IP O O Qualificato il fatto-reato come di lieve entità, annulla la sentenza impugnata NS>> -i limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad n en o sz ' m- TI N Z al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Z7W1T) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'attenuante del fatto di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 18 ottobre 2023 dal Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui rileva, sotto il profilo della violazione di legge, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 628, 'secondo comma, cod. pen., laddove non prevede un'attenuante specifica per i fatti di lieve entità. La vicenda oggetto del presente processo presenterebbe connotati pressoché sovrapponibili a quella presa in esame dalla Corte costituzionale nella suddetta decisione (intervenuta successivamente all'emissione della sentenza impugnata). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati. 2. Con sentenza n. 86 del 16/04/2024, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Sulla scorta dei tertia comparationis, pienamente coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione, offerti da analoga circostanza, prevista dall'art.311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato (tra cui il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, punito dall'art. 289-bis cod. pen), ed estesa, con la sentenza n. 68 del 6 marzo 2012, anche al sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e, soprattutto, con la sentenza n. 120 del 15 giugno 2023, all'estorsione ex art. 629 cod. pen., è stata valorizzata l'ampia area di condotte rilevanti per la norma incriminatrice, anche di modesto disvalore, non solo con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza ovvero nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia. In presenza di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi («violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità»), e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost. La declaratoria di illegittimità costituzionale garantisce così una riduzione della pena - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen. - riservata alle ipotesi di minima lesività, nella prospettiva della proporzionalità della sanzione, premessa della finalità rieducativa. Tale specifica attenuante deve essere ricondotta nel novero delle circostanze cosiddette "indefinite" o "discrezionali", non avendo il legislatore precisato più compiutamente il concetto di "lievità" del fatto. Essa, in ogni caso, assolve la specifica funzione di mitigare - in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa ed entità del danno o del pericolo) - una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischiava di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide e intende ribadire l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già disponibili e, dunque, anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., onde adeguare la sanzione irrogata al concreto disvalore del fatto. Pertanto, quando le caratteristiche delle condotta siano tali da far ritenere che si versi in un caso di "offensività minima", che legittima il riconoscimento dell'attenuante pretoria, il già avvenuto riconoscimento della suddetta attenuante comune non osta, di per sé, alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno. Anche nel giudizio di cassazione, alla stregua degli elementi di fatto già valorizzati dal giudice del merito, sulla base degli accertamenti illustrati dalla motivazione delle due conformi sentenze di condanna, è possibile apprezzare direttamente la sussistenza (o meno) di elementi ostativi al riconoscimento dell'attenuante, senza che risultino necessarie ulteriori verifiche. Di conseguenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo grado, qualora sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appello, se la ricostruzione illustrata dai giudici di merito non abbia già escluso di fatto la "lieve entità" della condotta ed a condizione che il ricorrente indichi specifici argomenti sul punto (cfr. Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, Caldiero, non mass.; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., non mass., in tema di estorsione di lieve entità). 4. Nel caso di specie, il Tribunale aveva già concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., avendo riguardo, però, solo al «modesto valore dei beni sottratti» (e, dunque, con valutazione incentrata sull'evento di danno), escludendo le attenuanti generiche (p. 5). La Corte cagliaritana ha ribadito la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., evidenziando elementi di natura schiettamente soggettiva, quali i numerosi precedenti e la rilevante pericolosità e tendenza a delinquere (p. 4). Non è stata tenuta in considerazione, con ogni evidenza, la minimale consistenza dell'offesa diretta alla persona, consistita, nello specifico, soltanto in «una spinta (una sbracciata, come precisato in udienza)» a un dipendente del supermercato (p. 5 della sentenza di primo grado). L'accertamento della vicenda storica consente, dunque, di apprezzare - direttamente in questa sede di legittimità, alla luce della piena ottemperanza della parte all'onere di allegazione - la sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità, emergendo, in riferimento a specifici aspetti della condotta, ulteriori elementi di meritevolezza rispetto a quelli già valutati e riconosciuti in ordine ai profili circostanziali del fatto. È, dunque, possibile decidere sul punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43 del 19/12/2024, dep. 2025, Mosalam, non mass.; Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, Liccardi, non mass.). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, previa qualificazione della fattispecie concreta come attenuata anche in ragione della lieve entità del fatto, per la fondatezza del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, procederà alla determinazione in concreto dell'entità della diminuzione di pena, possibile «fino ad un terzo», all'esito di una ponderazione propria della giurisdizione di merito. P.Q.M. F: Ca o mm F O IP O O Qualificato il fatto-reato come di lieve entità, annulla la sentenza impugnata NS>> -i limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad n en o sz ' m- TI N Z al
Sentenza Cassazione n. 07454/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris