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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 37754/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2290/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, largo teatro Valle n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1489/06/14, depositata il23 giugno 201 4 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12ottobre 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -IVA - Inversione contabile-Sanzioni .Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1489/06/14 del 23 /0 6 /201 4 la C ommissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE), avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di se guito CTP) n . 103/11/13, la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso un atto di contestazione sanzioni a fini IVA relativaagli anni d’imposta 2006e 2007.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR , l’atto di contestazione concerne l’omessa doppia annotazione nei registri IVA ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile ( reverse charge), essendosi il contribuente limitato ad annotare le fatture emesse da un fornitore tedesco sul solo registro degli acquisti.

1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello di AE evidenziando che: a) la violazione era stata posta in essere dal contribuente «senza alcun intento elusivo» e non aveva comportato «alcun debito di imposta»; b) la violazione non aveva nemmeno arrecato alcun serio pregiudizio all’azione di controllo dell’Ufficio, «non potendosi ritenere tale il solo porre in essere il controllo ed il maggior impegno del personale incaricato».

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che la morte di una delle parti non costituisce causa di interruzione del giudizio di cassazione, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143 del 15/11/2017; Cass. n. 7477 del 23/03/2017; Cass. n. 17450 del 17/07/2013; Cass.3 Cons. est.

G.M.

Nonno n. 8685 del 31/05/2012; Cass. n. 14786 del 05/07/2011; Cass. n. 21153 del 13/10/2010; si veda anche Cass. n. 15928 del 08/06/2021).

1.1. Ne consegue che l’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], per come dichiarata dal difensore costituito, non determina l’interruzione del presente giudizio, né vi sono esigenze difensive che consigliano un rinvio, essendo l’evento dichiarato dal difensore risalente ad oltre due anni addietro.

2. Con l’unico motivo di ricorso AE contesta violazione degli artt. 8 e 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che le irregolarità commesse dal contribuente ai fini dell’applicazione della disciplina del reverse charge costituiscano violazioni meramente formali.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, st.contr. e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo» (Cass. n. 28938 del 17/12/2020).Cons. est.

G.M.

Nonno

2.2.1. Ciò posto in termini generali, con riferimento al regime dell’inversione contabile (o reverse charge), «la violazione consistente nel trattare l'operazione come se fosse fuori campo IVA, con omissione dell'autofattura e delle conseguenti registrazioni e dichiarazioni, non costituisce una violazione meramente formale, atteso che, determinando un "vulnus" all'azione di controllo, impedisce all'amministrazione finanziaria di verificare l'applicazione del regime dell'inversione contabile, esclude il tempestivo assolvimento dell'imposta, sia pure mediante il meccanismo di compensazione proprio dell'inversione contabile, ed incide sui tempi di esercizio del diritto alla detrazione» (Cass. n. 1690 del 20/01/2022; Cass. n. 8283 del 15/03/2022).

2.3. La sentenza impugnata non si è attenuta al superiore principio di diritto, considerando le violazioni poste in essere dal ricorrente (riassunte dalla CTR nella omessa doppia annotazione nei registri IVA, ma riguardanti anche l’omessa presentazione del modello Intrastat, l’irregolare compilazione della dichiarazione IVA) meramente formali – quindi, non punibili –e non già (quanto meno) formali, perché incidenti sull’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria, se non anche sul ritardato versamento dell’imposta.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento, in favore di AE, delle spese relative al presente giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 26.000,00; sussistono, invece, giusti motivi, in ragione del consolidamento solo recente della giurisprudenza della S.C., per la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del controricorrente;condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2290/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, largo teatro Valle n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1489/06/14, depositata il23 giugno 201 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12ottobre 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -IVA - Inversione contabile-Sanzioni .Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1489/06/14 del 23 /0 6 /201 4 la C ommissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE), avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di se guito CTP) n . 103/11/13, la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso un atto di contestazione sanzioni a fini IVA relativaagli anni d’imposta 2006e 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR , l’atto di contestazione concerne l’omessa doppia annotazione nei registri IVA ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile ( reverse charge), essendosi il contribuente limitato ad annotare le fatture emesse da un fornitore tedesco sul solo registro degli acquisti. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello di AE evidenziando che: a) la violazione era stata posta in essere dal contribuente «senza alcun intento elusivo» e non aveva comportato «alcun debito di imposta»; b) la violazione non aveva nemmeno arrecato alcun serio pregiudizio all’azione di controllo dell’Ufficio, «non potendosi ritenere tale il solo porre in essere il controllo ed il maggior impegno del personale incaricato». 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la morte di una delle parti non costituisce causa di interruzione del giudizio di cassazione, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143 del 15/11/2017; Cass. n. 7477 del 23/03/2017; Cass. n. 17450 del 17/07/2013; Cass.3 Cons. est. G.M. Nonno n. 8685 del 31/05/2012; Cass. n. 14786 del 05/07/2011; Cass. n. 21153 del 13/10/2010; si veda anche Cass. n. 15928 del 08/06/2021). 1.1. Ne consegue che l’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], per come dichiarata dal difensore costituito, non determina l’interruzione del presente giudizio, né vi sono esigenze difensive che consigliano un rinvio, essendo l’evento dichiarato dal difensore risalente ad oltre due anni addietro. 2. Con l’unico motivo di ricorso AE contesta violazione degli artt. 8 e 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che le irregolarità commesse dal contribuente ai fini dell’applicazione della disciplina del reverse charge costituiscano violazioni meramente formali. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, st.contr. e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo» (Cass. n. 28938 del 17/12/2020).Cons. est. G.M. Nonno 2.2.1. Ciò posto in termini generali, con riferimento al regime dell’inversione contabile (o reverse charge), «la violazione consistente nel trattare l'operazione come se fosse fuori campo IVA, con omissione dell'autofattura e delle conseguenti registrazioni e dichiarazioni, non costituisce una violazione meramente formale, atteso che, determinando un "vulnus" all'azione di controllo, impedisce all'amministrazione finanziaria di verificare l'applicazione del regime dell'inversione contabile, esclude il tempestivo assolvimento dell'imposta, sia pure mediante il meccanismo di compensazione proprio dell'inversione contabile, ed incide sui tempi di esercizio del diritto alla detrazione» (Cass. n. 1690 del 20/01/2022; Cass. n. 8283 del 15/03/2022). 2.3. La sentenza impugnata non si è attenuta al superiore principio di diritto, considerando le violazioni poste in essere dal ricorrente (riassunte dalla CTR nella omessa doppia annotazione nei registri IVA, ma riguardanti anche l’omessa presentazione del modello Intrastat, l’irregolare compilazione della dichiarazione IVA) meramente formali – quindi, non punibili –e non già (quanto meno) formali, perché incidenti sull’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria, se non anche sul ritardato versamento dell’imposta. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento, in favore di AE, delle spese relative al presente giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 26.000,00; sussistono, invece, giusti motivi, in ragione del consolidamento solo recente della giurisprudenza della S.C., per la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del controricorrente;condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara i
Sentenza Cassazione n. 37754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris