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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02705/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1 8978 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’a vv.

RosaliaCapone (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesiin forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e con domicilio elett o presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 28; -controricorrenti – enei confronti di Oggetto: art. 65 dpr n. 600/73 - notifica – comunione ereditaria – variazionep.iva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Av v ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della Comm issione Tributaria Regionale del l a Sicilia n.2510/05/21 depositata i n data 15 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - gli attuali controricorrenti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto il 19 settembre 2006 ricorrevano avverso la cartella di pagamentonotificata da riscossione Sicilia s . p . a . per la somma di euro 178.000 per tri buti vari iscritti a ruolo presso l’ultimo domiciliodel debitore defunto ; - la CTP rigettava il ricorso; appellavano gli eredi Nicolosi ; - la CTR accoglieva l'appello e annullava la cartella di pagamento impugnata voi ritenendo che la notifica dell'atto contestato era stata illegittimamente effettuata e inefficace nei confronti degli eredi che avevano tempestivamente provveduto alla comunicazioneex art . 65 d .P.R. n. 600 d el 19 73; - ri c or r e a questa Corte il concessionario della riscossione con atto affidato a due motivi ; resistono con controricorso gli eredi Nicolosi; l ' A genzia delle entrate condivide i motivi di ricorso di riscossione Sicilia che fa propri chiedendo l'accoglimento dell'impugnazionedel riscossore; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art . 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art . 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto cheil procedimento di cui all'art 65 del d .P.R. n. 600 dal 1973 sia stato formalmente osservato ; la dichiarazione di successione da Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 partedegli eredi è stata seppur presentata nel 2007 trascritta in data 02/04/2010 e pertanto dopo la intervenuta notifica della cartellade quo ; - i l secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione falsaapplicazione di norme di diritto ex art 3 60 numero 3 c.p.c. in relazione all'art . 16 d el d.

P .

R . 636 del 19 72 (invero disposizione questadal lontano 1 aprile 1996 non più applicabile) e all’ art . 21 del d .

Lgs . 546 del 1992 per avere la CTR mancato di rilevare l'intervenuto decorso dei termini di impugnazione della cartella esattorialein primo grado, dal momento che l'atto stesso è stato correttamentenotificato agli eredi; - i motivi, strettamente connessi quindi suscettibili di trattazione congiunta,sono infondat i; - inrealtà, la CTR ha accertato la avvenuta regolare comunicazione ex art.65 del d.P.R. n. 600 del 1973 per mezzo della variazione di p. ivadell’impresa del contribuente deceduto con l’attribuzione di p. iva alla comunione ereditaria degli eredi, ben potendo tale comunicazione operarsi “direttamente” quindi a seguito di richiestadi attribuzione della ridetta p.iva ; - in termini si è più volte espressa questa Corte chiarendo come ( in argomento Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 228 del 09/01/2014 ) i n tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l' [OSCURATO:PERSONA] proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentrela notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata aiprimi personalmente e nel loro domic ilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicil io del defunto, senzalimiti di temp o; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - ciò posto, la CTR ha qui accertato come “ la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritta alla Camera di Commercio in data 19/02/1996 ; in data 16/09/2006 alla morte del signor NicolosiSebastiano viene nomina to rappresentante dell'impresa al figlio [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] viene effettuata la variazionedella partita iva dell'impresa con l'attribuzione da parte dell'agenziadella nuova partita iva 001707010875 alla comunione ereditariaeredi di Nic olosi Sebastiano ”; - i n forza di ciò la CTR ha ritenuto che “conseguentemente risulta rispettatoil disposto del secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973,il quale prevede che gli eredi del contribuente «devono comunicare all'ufficio … del domicilio f iscale del Dante causa le propriegeneralità e il proprio domicilio fiscale »”; - t ale affermazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in termini si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 15417 del 11/06/2008) in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoria le a lui intestataè legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 s ettembre 1973,n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazionianagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute ne lla dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandatacon avviso di ricevimento ; - pertanto, ( ancora si veda Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 5746 del 9 marzo2018) nel sistema di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art.65, è previsto (comma 2) a carico degli eredi del contribuente un obbligo di comunicazione (del decesso del contribuente e del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 nominativodegli eredi) destinato a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi stessi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormentealla morte del dante causa ; - d a ciò deriva dunque che l ’Amministrazione finanziaria si trova di fronte a due possibili alternative qualora debba notificare un avvisodi accertamento o qualsiasi atto impositivo, incluse cartella dipagamento, ad un contribuente che sia decedut o: a)se è stata eseguita la comunicaz ione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973,art. 65, comma 2, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, gli atti impositivi devono essere diretti e notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domiciliofiscale da costoro comunicato , b)se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti impositivi intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimodomicilio dello stesso, ma agli eredi collettivamente e impersonalmente, e tale notifica sarà efficace nei confront i degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra (D.P.R. n. 600 del 1973,art. 65, comma 4) ; - da ciò deriva che se la comunicazione viene effettuata, l'atto impositivo va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre se essa non vieneeffettuata, gli U ffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo p resso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti deglieredi collettivamente ed impersonalmente; - il sopra esposto procedimento di notificazione è imprescindibile ai fini di garantire la conoscibilità dell’atto; la sua inosservanza comportaquindi “ la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso”(Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 6779 del 2014) ; - nel caso che ci occupa, la CTR ha puntualmente accertato in fatto il perfezionamento della comunicazione perfezionatasi direttamenteall’Ufficio nelle modalità sopra ricordate, in sede di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 variazione della partita iva con attribuzione al nuovo soggetto indicato nella comunione ereditaria alla quale appa rtengono e nella quale sono perfettamente identificabili (e quindi agevolmenterintracciabili anche ai fini delle notifiche) gli eredi ; - conseguentemente, in applicazione delle indicazioni d i questa [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’appello ha giustame nte ritenuto priva di effetti la notifica non eseguita direttamente a costoro o alla comunione ereditaria da costoro costituita a seguito della mortedel dante causa ; - il ricorso va quindi rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore d ei controricorrent i eredi Nicolosi, che liquida in euro

5. 600 ,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi , 15% per spese generali,CPA e iva come per legge.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 8978 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’a vv. RosaliaCapone (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesiin forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e con domicilio elett o presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 28; -controricorrenti – enei confronti di Oggetto: art. 65 dpr n. 600/73 - notifica – comunione ereditaria – variazionep.iva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Av v ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della Comm issione Tributaria Regionale del l a Sicilia n.2510/05/21 depositata i n data 15 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - gli attuali controricorrenti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto il 19 settembre 2006 ricorrevano avverso la cartella di pagamentonotificata da riscossione Sicilia s . p . a . per la somma di euro 178.000 per tri buti vari iscritti a ruolo presso l’ultimo domiciliodel debitore defunto ; - la CTP rigettava il ricorso; appellavano gli eredi Nicolosi ; - la CTR accoglieva l'appello e annullava la cartella di pagamento impugnata voi ritenendo che la notifica dell'atto contestato era stata illegittimamente effettuata e inefficace nei confronti degli eredi che avevano tempestivamente provveduto alla comunicazioneex art . 65 d .P.R. n. 600 d el 19 73; - ri c or r e a questa Corte il concessionario della riscossione con atto affidato a due motivi ; resistono con controricorso gli eredi Nicolosi; l ' A genzia delle entrate condivide i motivi di ricorso di riscossione Sicilia che fa propri chiedendo l'accoglimento dell'impugnazionedel riscossore; Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art . 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art . 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto cheil procedimento di cui all'art 65 del d .P.R. n. 600 dal 1973 sia stato formalmente osservato ; la dichiarazione di successione da Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 partedegli eredi è stata seppur presentata nel 2007 trascritta in data 02/04/2010 e pertanto dopo la intervenuta notifica della cartellade quo ; - i l secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione falsaapplicazione di norme di diritto ex art 3 60 numero 3 c.p.c. in relazione all'art . 16 d el d. P . R . 636 del 19 72 (invero disposizione questadal lontano 1 aprile 1996 non più applicabile) e all’ art . 21 del d . Lgs . 546 del 1992 per avere la CTR mancato di rilevare l'intervenuto decorso dei termini di impugnazione della cartella esattorialein primo grado, dal momento che l'atto stesso è stato correttamentenotificato agli eredi; - i motivi, strettamente connessi quindi suscettibili di trattazione congiunta,sono infondat i; - inrealtà, la CTR ha accertato la avvenuta regolare comunicazione ex art.65 del d.P.R. n. 600 del 1973 per mezzo della variazione di p. ivadell’impresa del contribuente deceduto con l’attribuzione di p. iva alla comunione ereditaria degli eredi, ben potendo tale comunicazione operarsi “direttamente” quindi a seguito di richiestadi attribuzione della ridetta p.iva ; - in termini si è più volte espressa questa Corte chiarendo come ( in argomento Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 228 del 09/01/2014 ) i n tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l' [OSCURATO:PERSONA] proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentrela notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata aiprimi personalmente e nel loro domic ilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicil io del defunto, senzalimiti di temp o; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - ciò posto, la CTR ha qui accertato come “ la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritta alla Camera di Commercio in data 19/02/1996 ; in data 16/09/2006 alla morte del signor NicolosiSebastiano viene nomina to rappresentante dell'impresa al figlio [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] viene effettuata la variazionedella partita iva dell'impresa con l'attribuzione da parte dell'agenziadella nuova partita iva 001707010875 alla comunione ereditariaeredi di Nic olosi Sebastiano ”; - i n forza di ciò la CTR ha ritenuto che “conseguentemente risulta rispettatoil disposto del secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973,il quale prevede che gli eredi del contribuente «devono comunicare all'ufficio … del domicilio f iscale del Dante causa le propriegeneralità e il proprio domicilio fiscale »”; - t ale affermazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in termini si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 15417 del 11/06/2008) in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoria le a lui intestataè legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 s ettembre 1973,n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazionianagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute ne lla dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandatacon avviso di ricevimento ; - pertanto, ( ancora si veda Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 5746 del 9 marzo2018) nel sistema di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art.65, è previsto (comma 2) a carico degli eredi del contribuente un obbligo di comunicazione (del decesso del contribuente e del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 nominativodegli eredi) destinato a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi stessi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormentealla morte del dante causa ; - d a ciò deriva dunque che l ’Amministrazione finanziaria si trova di fronte a due possibili alternative qualora debba notificare un avvisodi accertamento o qualsiasi atto impositivo, incluse cartella dipagamento, ad un contribuente che sia decedut o: a)se è stata eseguita la comunicaz ione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973,art. 65, comma 2, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, gli atti impositivi devono essere diretti e notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domiciliofiscale da costoro comunicato , b)se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti impositivi intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimodomicilio dello stesso, ma agli eredi collettivamente e impersonalmente, e tale notifica sarà efficace nei confront i degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra (D.P.R. n. 600 del 1973,art. 65, comma 4) ; - da ciò deriva che se la comunicazione viene effettuata, l'atto impositivo va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre se essa non vieneeffettuata, gli U ffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo p resso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti deglieredi collettivamente ed impersonalmente; - il sopra esposto procedimento di notificazione è imprescindibile ai fini di garantire la conoscibilità dell’atto; la sua inosservanza comportaquindi “ la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso”(Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 6779 del 2014) ; - nel caso che ci occupa, la CTR ha puntualmente accertato in fatto il perfezionamento della comunicazione perfezionatasi direttamenteall’Ufficio nelle modalità sopra ricordate, in sede di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 variazione della partita iva con attribuzione al nuovo soggetto indicato nella comunione ereditaria alla quale appa rtengono e nella quale sono perfettamente identificabili (e quindi agevolmenterintracciabili anche ai fini delle notifiche) gli eredi ; - conseguentemente, in applicazione delle indicazioni d i questa [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’appello ha giustame nte ritenuto priva di effetti la notifica non eseguita direttamente a costoro o alla comunione ereditaria da costoro costituita a seguito della mortedel dante causa ; - il ricorso va quindi rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore d ei controricorrent i eredi Nicolosi, che liquida in euro 5. 600 ,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi , 15% per spese generali,CPA e iva come per legge. Aisensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1,
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