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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43277/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di lesioni .personali aggravate (tra l'altro, dalla recidiva infraquinquennale) ascritto all'odierno ricorrente in data antecedente alla pronuncia della Corte d'appello, è manifestamente infondato, dal momento che il Mazza, nel calcolare che il reato si sarebbe prescritto, decorsi nove anni dalla sua consumazione, il 08/03/2023, non ha considerato le sospensioni del corso della prescrizione che erano intervenute sia in primo grado (dal 20/11/2017 al 23/04/2018 per 60 giorni per legittimo impedimento dell'imputato; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 02/07/2018 per 70 giorni per richiesta difensore; dal 26/11/2018 al 11/02/2019 per 60 giorni per legittimo impedimento dell'imputato; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 01/04/2019 per 46 giorni per legittimo impedimento del difensore; dal 01/04/2019 al 03/06/2019 per 63 giorni per richiesta difensore; dal 03/06/2019 al 30/09/2019 per 119 giorni per richiesta difensore) sia in secondo grado (dal 31/03/2021 al 07/07/2021 per 98 giorni per adesione del difensore all'astensione degli avvocati dalle udienze), considerando le quali sospensioni, alla data della pronuncia dell'impugnata sentenza, il reato non era prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di lesioni .personali aggravate (tra l'altro, dalla recidiva infraquinquennale) ascritto all'odierno ricorrente in data antecedente alla pronuncia della Corte d'appello, è manifestamente infondato, dal momento che il Mazza, nel calcolare che il reato si sarebbe prescritto, decorsi nove anni dalla sua consumazione, il 08/03/2023, non ha considerato le sospensioni del corso della prescrizione che erano intervenute sia in primo grado (dal 20/11/2017 al 23/04/2018 per 60 giorni per legittimo impedimento dell'imputato; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 02/07/2018 per 70 giorni per richiesta difensore; dal 26/11/2018 al 11/02/2019 per 60 giorni per legittimo impedimento dell'imputato; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 01/04/2019 per 46 giorni per legittimo impedimento del difensore; dal 01/04/2019 al 03/06/2019 per 63 giorni per richiesta difensore; dal 03/06/2019 al 30/09/2019 per 119 giorni per richiesta difensore) sia in secondo grado (dal 31/03/2021 al 07/07/2021 per 98 giorni per adesione del difensore all'astensione degli avvocati dalle udienze), considerando le quali sospensioni, alla data della pronuncia dell'impugnata sentenza, il reato non era prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre
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