CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 20584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11494/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, via della Conciliazione 10; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di MESSINAn.827/2022 pubblicata il 10 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 16 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza n. 1 83 / 21 del 1 6 febbraio 2021, con la quale il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dell’illegittimità della tipologia dei contratti a tempo determinato stipulati, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 2 0 agosto 2002 e fino al 31 dicembre 2009 (essendo stata successivamente stabilizzata) con l’Azienda sanitaria provinciale di Messina (da ora, ASP Messina), per lo svolgimento di attività libero professionale di collaborazione a progetto, quale veterinario convenzionato, nonché le ulteriori sue domande di risarcimento del danno e di riconoscimentodell’adeguamento del compenso ai sensi dell’ACN del 23 marzo 2005, concondanna al pagamento delle dovute differenze retributive. Si è costituita l’ASP Messina. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 443/2022, ha accolto il gravamein parte, rigettando la richiesta di risarcimento del danno e di riconoscimentodelle ore prestate in eccesso. L’ASP Messina ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. La Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni, chiedendo l’accoglimento parziale del secondo motivo e integrale del terzo motivo. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità delricorso proposta dalla controricorrente, la quale sostiene che detta procura sarebbe stata rilasciata prima del deposito della sentenza impugnata. La censura è infondata. Indubbiamente, in calce alla procura depositata agli atti è scritta la data del 28 gennaio 2022, anteriore a quelle di deposito della sentenza di appello (10 novembre 2022), ma sempre nella stessa procura risulta che è stata conferita “giusta deliberazioned’incarico” del “27/01/23”, il che induce a ritenere, sulla base delle risultanze formali della medesima procura, che l’indicazione del 28 gennaio 2022 sia frutto di un mero errore formale, dovendo essere letta come 28 gennaio 2023. 2) Si o sserva , poi, che analoghe controversie sono state decise con le seguenti ordinanze, alle quali il presente Collegio intende conformarsi. Si tratta, ex plurimis, delle ordinanze: S.C. n. 4104/2025 del 17.02.2025 (ASP Messina c. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 4109/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messina c. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 4112/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messina c. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 4108/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messina c. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 4106/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messina c. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 4105/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messina c.[OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 3266/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASPMessina c. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 3267/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messinac. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 3268/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messina c.[OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 3266/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messinac. [OSCURATO:PERSONA]); S.C. n. 3267/2025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ASP Messina c.[OSCURATO:PERSONA]). Si evidenzia, altresì, in ordine alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, asseritamente passata in giudicato e per la prima volta menzionata nelle memorie conclusive, che si tratta di decisione irrilevante, in quanto concernente soggetto non coinvolto nel presente giudizio. 3)Con il primo motivo l’ASP Messina lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001e dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2001. Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente sovrapposto la nozionedi attività ordinaria impiegata dal legislatore con riguardo ai contratti conclusi aisensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 a quella di “finalità istituzionali dell’Amministrazione”. Inoltre, contesta che il giudice di appello avrebbe male applicato la legge nellaparte della sentenza ove aveva esteso “le coordinate” del contratto di lavoro a progetto ex d.lgs. n. 276 del 2003 al contratto privato previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto il d.lgs. del 1992 avrebbe posto come unico limite all’assunzione di liberi professionisti con contratti di lavoro privati da parte dellaP.A. il divieto di assumere medici per svolgere attività ordinaria integralmentesganciata dalla realizzazion e di un progetto specifico messo in campo dallamedesima P.A. Ad avviso della parte ricorrente, la Corte d’appello di Messina non avrebbepotuto applicare il d.lgs. n. 276 del 2003 e, comunque, non avrebbe potuto reputare illegittimi due contratti stipulati con la controricorrente perchésussumibili nei compiti ordinari/istituzionali della P.A. La normativa, infatti, avrebbe permesso di concludere i contratti in esame con riferimento alle situazioni nelle quali veniva in questione un ambito la cui copertura non poteva essere garantita dalla P.A. con le figure professionali alsuo interno. D’altronde, la giurisprudenza avrebbe interpretato il d.lgs. n. 276 del 2003 nelsenso che esso non richiedeva che il progetto specifico inerisse a un’attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto a quella ordinaria e complessiva dell’impresa, ma solo che questa fosse riconducibile a uno o più progetti specifici o fasi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. La doglianza è inammissibile. Si premette che la controricorrente aveva stipulato il 20 agosto 2002 con l’ASP Messina un contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell’art. 15octies del d.lgs. n. 502 del 1992 (si evidenzia che, diversamente da quanto opinato dalla medesima controricorrente nella sua memoria, la corte territoriale ha accertato, a pagina 8 della sentenza impugnata, che quest’ultima era stata la disposizione in base alla quale “I contratti in oggetto risultano espressamente stipulati”) in qualità di medico veterinario, per l’espletamento del progetto denominato “Sistema di sorveglianza della BSE, diprofilassi della [OSCURATO:PERSONA] e di eradicazione della BR, TBC e LEB”. Tale contratto era stato prorogato sino al 31 dicembre 2003 e, poi, a tutto il 2004. In seguito, la lavoratrice aveva concluso un ulteriore contratto a termine il 14 febbraio 2005 per l’assolvimento di un altro progetto finalizzato intitolato “Sistema di reti di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e infestivedegli animali domestici, della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origineanimale in tutta la filiera e dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”, prorogato più volte fino al 31 dicembre 2009. Infine, tale rapporto era stato stabilizzato per mezzo di un contratto a tempoindeterminato in regime convenzionato. Come risulta dalla sentenza impugnata, la controricorrente, introducendo il giudizio di primo grado, aveva chiesto, per quanto interessa la trattazione del presente motivo, il “riconoscimento dell’illegittimità della tipologia contrattuale utilizzata nella stipula dei contratti avvenuta, senza soluzione di continuità, dal 20 agosto 2002 al 31 dicembre 2009 (essendo stata in seguito stabilizzata ), con l’ASP, per lo svolgimento di attività libero professionale di collaborazione a progetto quale veterinario convenzionato”, affermando che, almeno per il periodo indicato nel ricorso introduttivo, vi sarebbe stato, da parte dell’ASP Messina, un “uso illegittimo delle forme contrattuali ”, “in quanto non conformi alle previsioni di cui all’art. 15 octies delD.Lgs. n. 502/92 ed all’art. 36 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001”. L’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo che qui rileva, disponeche: “Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti dellerisorse di cui all’articolo 1, comma 34 - bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all’esercizio della professione,ove prevista”. Si tratta di disposizione che è comunemente letta alla luce dell’art. 7, comma6, del d.lgs. n. 165 del 2001. In base al menzionato art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo in vigore sino all’11 agosto 2006, “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichiindividuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamentedurata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”. Dal 12 agosto 2006 sino al 31 dicembre 2007, il citato art. 7, comma 6, haprevisto, invece, che, “Per esigenze cui non possono far fronte con personale inservizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, concontratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specificie determinati; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto ecompenso della collaborazione”. Nel periodo successivo e fino alla stabilizzazione della controricorrente,avvenuta da l 2010, il disposto dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 non ha subito modifiche che possano rilevare nella presente sede. Dalla normativa riportata si evince che i contratti dei quali si tratta devono avere degli oggetti ben specifici e possono essere stipulati solo per esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio. La loro durata deve essere limitata e gli esperti interessati devono essere dotatidi competenze elevate. La logica del sistema è di consentire alle Amministrazioni di procurarsi dei medici qualificati con dei contratti a termine per affrontare specifiche problematiche non ordinarie che non possono essere subite risolte con i mezziattualmente a disposizione. Ciò chiarisce come l’ASP Messina erri nell’affermare che i contratti di cui all’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 avrebbero potuto essere liberamente stipulatipurché ricollegati a un progetto. Questo è solo uno dei requisiti imposti dalla normativa, ma non possono essereassenti anche gli altri, come il collegamento con le finalità istituzionali della P.A., la particolare qualificazione degli assunti e la temporaneità degli incarichi, da ricollegare alla straordinarietà e contingenza della situazione che doveva essere affrontata e che non consentiva di adeguare immediatamente le dotazionidell’Amministrazione con personale a tempo indeterminato o convenzionato. Infatti, la corte territoriale ha accolto correttamente l’appello dando rilievo alla circostanza che l’ASP Messina aveva utilizzato le forme contrattuali in esame per “colmare carenze strutturali della dotazione interna” e, quindi, “non per una ragione legata ad un’esigenza contingente”. Dalla lettura della motivazione si ricava, poi, che la Corte d’appello di Messinanon ha assolutamente sovrapposto la nozione di attività ordinaria impiegata dallegislatore con riguardo ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 a quella di “finalità istituzionali dell’Amministrazione” e non ha esteso “le coordinate” del contratto di lavoro a progetto ex d.lgs. n. 276 del 2003 al contratto privato previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992, essendosi limitata più semplicemente a menzionare, a titolo di esempio, la giurisprudenza in tema dicontratti a progetto formatasi nella vigenza del d.lgs. n. 276 del2003 che, nella specie, non è stata, però, direttamente applicata. In definitiva, parte ricorrente si confonde nel sostenere che la semplice esistenza di un progetto renderebbe legittimi i contratti conclusi ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, a prescindere dalla natura contingente etransitoria della problematica da affrontare quando, al contrario, è la non ordinarietà di tale problematica che può giustificare la predisposizione di unprogetto e la stipula dei contratti de quibus. La giurisprudenza si è già espressa sostanzialmente in questo senso, nellamisura in cui ha affermato (Cass., Sez. L, n. 37752 del 23 dicembre 2022) che, in tema di dirigenza medica, la facoltà di rinnovo dei contratti a tempodeterminato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ratione temporis applicabile - interpretato alla luce della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi - , può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee, specificamente accertate. La corte territoriale ha, quindi, valutato le risultanze di causa alla luce della normativa menzionata, compiendo un accertamento di merito, non sindacabile nella presente sede, in esito al quale ha ritenuto che non vi fossero i requisiti d e lla natura contingente e transitoria della problematica che soli avrebberopotuto, come prima esposto, giustificare la stipula dei contratti oggetto di lite. Ne deriva l’inammissibilità della censura. 3)Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 409 c.p.c., dell’art. 2222 c.c. e degli artt. 13 e 21 ACN 2005dei medici veterinari in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre il rapporto in questione nell’alveo di quelli convenzionati di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e all’ACN medici veterinari del 2005. Ad avviso dell’ASP Messina, la controricorrente avrebbe svolto la sua attivitàin piena autonomia, rendendo la sua prestazione senza essere inserito nell’organizzazione aziendale e limitatamente all’esecuzione del progettosottoscritto ai sensi dell’art. 2222 c.c. In particolare, un medico convenzionato avrebbe dovuto fornire la sua attivitàper l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, occupandosi di tutte le finalità istituzionali dell’attività della P.A. e non di un solo segmento dellastessa e avrebbe potuto essere nominato esclusivamente all’esito di una particolare procedura. La parte ricorrente sostiene che la sola natura coordinata e continuativa del rapporto non sarebbe stata da sola sufficiente a sospingere il rapporto fra quelli convenzionali, dovendo l’indagine della corte territoriale estendersi al tipo di impegno richiesto e alla complessiva attività demandata, ordinariamente, ai veterinari convenzionati. Con il terzo motivo l’ASP Messina lamenta la violazione e falsa applicazione della norma transitoria n. 4 ACN, dell’art. 13 ACN Veterinari del 2005 e degliartt. 2 nonies della legge n. 138 del 2004, 15 octies del d.lgs. n. 520 del 1992 edegli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. Parte ricorrente afferma che l’ACN [OSCURATO:PERSONA] non si riferirebbe ai medicinon convenzionati, come la controricorrente, ma solo a quelli in rapportoconvenzionale e chiamati a svolgere attività istituzionale. Ciò sarebbe ricavabile dall’art. 13, comma 1, ACN del 2005, in base al quale: “1. Il presente [OSCURATO:PERSONA], di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art. 8, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le [OSCURATO:PERSONA] (di seguito denominate aziende) e: -medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, perl’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n°6”. La menzionata norma finale n. 6 dell’ACN 2005 confermerebbe questa lettura, recitando che “1. Preso atto della richiesta del Comitato di settore Sanità e dellasituazione contrattuale dei medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, le parti si impegnano a definire la normativa dei suddetti medici, senza aggravio di spesa, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo”. La norma transitoria n. 4 dello stesso ACN del 2005, posta dalla corte territoriale a sosteg n o della sua decisione, avrebbe dovuto essere interpretatanel senso che essa avrebbe operato solo rispetto a medici veterinari giàconvenzionati che, in virtù di accordi regionali o aziendali abbiano ricevuto un trattamento deteriore rispetto a quello assicurato dall’ACN, e non a quelli assuntiper lo svolgimento di progetti specifici ex art. 15 octies d.lgs. n. 502 del 1992. Le due censure sono trattate congiuntamente, stante la stretta connessione. Preliminarmente, questo Collegio tiene a precisare che l’ASP Messina hafondato il proprio ricorso sull’affermazione della natura autonoma ex art. 2222 c.c. del rapporto di lavoro con la controricorrente, limitandosi a contestarnel’assimilazione, avvenuta nella sentenza impugnata, a quello con i mediciconvenzionati, che la giurisprudenza configura come un rapporto privatistico di lavoro autonomo libero-professionale con i connotati della c.d. parasubordinazione (Cass., Sez. L, n. 31502 del 5 dicembre 2018). Non ne ha,invece, sostenuto, in alcun modo, il carattere subordinato che, dunque, nonviene in esame nella presente controversia. Ciò posto, si evidenzia che la seconda contestazione è inammissibile quanto alla ritenuta violazione dell’art. 409 c.p.c., dell’art. 2222 c.c. e al riferimentoall’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992; per il resto, essa è fondata. Più precisamente, è inammissibile ove contesta l’accertamento in fatto, operato dalla corte d’appello, che “la forma contrattuale prescelta, rappresentata da un incarico di tipo libero - professionale, non appare neppure conforme alla sostanza del rapporto di fatto venutosi a determinare fra le parti”, ma, piuttosto,“appare conforme allo schema contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa”, con la conseguenza che si dovevano “qualificare i rapporti inoggetto quali parasubordinati”. L’esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato presuppone che sussistano i requisiti di continuazione, coordinazione e svolgimento di un’attività prevalentemente personale, senza che possa assumere rilievo assorbente il nomen iuris utilizzato (Cass., Sez. L, n. 9783 del 26 maggio 2020). Nella specie, la corte territoriale ha verificato non solo l’esistenza di un potereconformativo datoriale, ma anche quella di un orario di lavoro, comprensivo di attività sia esterna sia d’ufficio, di molto superiore al minimo stabilitocontrattualmente, con le ore assegnate non correttamente rapportate al tipo diobiettivo individuato. Lo stesso compenso era corrisposto in misura fissa per 24 ore a settimana, con variazioni in aumento per gli accessi in aziende zootecniche di aree montane o marine, mentre la lavoratrice aveva dei limiti alle possibilità di assenza durantel’anno ed era sottoposto a valutazioni semestrali e a una verifica bimestrale ai fini della liquidazione del corrispettivo, con facoltà per l’azienda di variare in qualsiasi momento i termini contrattuali, la programmazione, i carichi delle prestazioni e le procedur e ass egnate e con assenza di un vero poteredisciplinare. La Corte d’appello di Messina ha, poi, dato grande rilievo alla circostanza chela medesima ASP Messina aveva nominato i medici come la controricorrente come “convenzionati” e al fatto che, nell’arco di otto anni, la P.A. si era avvalsain maniera massiccia di un numero di dirigenti veterinari “secondo un’entità numerica pressocché corrispondente al numero dei dirigenti veterinari presenti in dotazione organica”. In presenza di questo complessivo accertamento di fatto, deve ritenersi l’inammissibilità della contestazione di parte ricorrente, nella misura nella qualeè finalizzata a rimettere in discussione delle valutazioni di merito. Il secondo motivo è, invece, fondato, nella parte ove critica l’avvenutariconduzione del rapporto de quo all’ACN medici veterinari del 2005, soprattuttoagli artt. 13 e 21 dello stesso. Allo stesso modo, va accolta pure la terza censura, che richiama più specificamente il problema dell’interpretazione della norma transitoria n. 4dell’ACN medici veterinari del 2005. A questa conclusione questo Collegio giunge dall’esame, innanzitutto, dellacitata norma transitoria n. 4, che recita: “1. I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo svolgimentodi attività specialistica ambulatoriale o delle altre aree professionali, in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo, devono essere conformi a quantodisposto dall’art. 2-nonies della Legge 26.05.2004 n.138. 2. I rapporti convenzionali non conformi adottano, dalla data di pubblicazione del presente Accordo e fino alla loro scadenza, le clausole normative edeconomiche del presente Accordo. 3. Qualora continuino a sussistere le relative necessità assistenziali, le ore di incarico sono assegnate ai sensi dell’art. 23 del presente Accordo”. Detta norma, come si evince dalla sua lettera, concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati dichiaratamente come tali e in corso alladata di pubblicazione dell’ACN; la sua utilità consiste nel fatto che, in questo modo, siffatti rapporti devono essere adeguati all’ACN medesimo, qualora contengano prescrizioni deteriori per il lavoratore. Non è pensata, invece, per i contratti conclusi per realizzare dei “progettifinalizzati” ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, trattandosi di ipotesi distinte, nonostante i relativi rapporti sottostanti siano considerati, infatto, come convenzionati. Si riferisce, infatti, a una differente e specifica tipologia di rapporto,formalizzata per iscritto seguendo un’apposita procedura. Del resto, pure altre disposizioni dell’ACN del 2005 presuppongonochiaramente l’esistenza di convenzioni formalizzate, come, ad esempio, l’art. 13,intitolato “Campo di Applicazione”, per il quale “Il presente [OSCURATO:PERSONA] regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioniregionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato che si instaura tra le [OSCURATO:PERSONA] (…)» e le categorie di medici e professionisti ivi indicate, tra le quali nella versione integrata del 2006 sono espressamente compresi i medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, ma sempre sulla base degli indicati presupposti e, in primis , della esistenza di convenzioniformalizzate. Né potrebbe essere diversamente, in quanto si discute di convenzionamento di medici per i quali, in termini generali, la disciplina è contenuta nell’art. 48 della legge n. 833 del 1978, prevede la necessaria conformazione dei contrattidi collaborazione individuali a quelli collettivi nazionali e stabilisceespressamente, al comma 3, n. 2, che l’accesso alla convenzione possa avveniresolo nel rispetto delle modalità stabilite dall’ACN, vietando delle discipline difformi. Indubbiamente, la corte territoriale ha riqualificato, come parasubordinato, il rapporto intercorso con la controricorrente, accertando che, in realtà, aveva instaurato una collaborazione coordinata e continuativa con l’ASP Messina, non riconducibile al modello regolato dall’art. 15 octies del d.lgs. n. 520 del 1992. Ciò, però, non può comportare l’applicazione diretta dell’ACN del 2005 e, soprattutto, il riconoscimento delle somme richieste dalla controricorrente atitolo di retribuzione aggiuntiva. Infatti, la P.A. è tenuta a corrispondere esclusivamente i corrispettivi risultanti da un contratto debitamente formalizzato seguendo una procedura regolamentata e, nella specie, l’unico contratto con tale caratteristica era quellostipulato ex art. 15 octies del d.lgs. n. 520 del 1992. Di certo, invece, non può, in presenza di irregolarità concernenti la forma contrattuale prescelta, essere tenuta a rispettare un accordo nazionale predisposto per una differente tipologia di rapporto, a prescindere dalle modalitàcon le quali la relazione con il lavoratore si è atteggiata in concreto. A un esito non dissimile è giunta la giurisprudenza con l’ordinanza di questasezione n. 30703 del 29 novembre 2024 (non massimata), che ha ritenuto come,in situazioni del genere, i rapporti con la P.A. non possano seguire una logicasostanziale, ma solo formale. Essa ha così affermato che: la stipula della convenzione ex art. 48 della legge n. 833 del 1978 richiede il rispetto di un apposito procedimento e il possesso dei determinati requisiti; la P.A. non può concludere accordi se non in forma scritta; solo qualora tali elementi ricorrano tutti può trovare applicazione il dispostodell’art. 48 della citata legge n. 833 del 1978. In particolare, ha enunciato il principio di diritto per il quale “Il medico nonconvenzionato con il SSN che abbia eseguito prestazioni attinenti all’erogazione dell’assistenza sanitaria di competenza comunale rientrante nell’ambito delle funzioni in precedenza attribuite all’ONMI non ha diritto alla retribuzione previstaper gli ex dipendenti ONMI dalla legge n. 698 del 1975 e, in generale, a quella riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali conclusi ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 per garantire l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale”. Ne deriva che un’interpretazione della citata norma transitoria n. 4 come quella accolta dalla corte territoriale esporrebbe la disposizione a una dichiarazione di invalidità, non potendo un accordo collettivo nazionale imporre alla P.A. di corrispondere il trattamento economico da esso previsto a soggetti che non ne rispettino i presupposti formali di applicazione, ossia, nella specie, la presenza di una specifica convenzione, quantomeno in presenza di un diverso titolocontrattuale scritto che disciplini la vicenda perché adottato all’esito di undifferente iter procedimentale. D’altronde, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, non viè, (oltre che all’interno) al di fuori dell’ACN, alcuna normativa che garantisca a medici non convenzionati con il SSN lo stesso trattamento economico di quelliconvenzionati. Al riguardo, occorre partire dalla premessa che il contratto oggetto di causa si caratterizza, come affermato espressamente dalla Corte d’appello di Messina, per “l’illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] per ilconferimento degli incarichi”. La conseguenza, nel nostro caso, non può essere, peraltro, il riconoscimentodi maggiori somme a titolo retributivo, non potendo trovare spazio, ad esempio,l’art. 2126 c.c., il quale dispone che “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. Infatti, quest’ultima disposizione non può estendersi al di fuori dei casi nei quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, come chiarito dallagiurisprudenza secondo la quale, in caso di stipulazione di un contratto dicollaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in unodi lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 4360del 13 febbraio 2023; Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L,n. 3384 dell’8 febbraio 2017). Questo ragionamento è fondamentalmente stato seguito, in una vicenda certo differente da quella in esame, atteso che concerneva l’illegittimità di contratti di somministrazione e non interessava incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 o rapporti convenzionati, da Cass., Sez. L, n. 14127 del 21 maggio 2024, la quale ha chiarito che, in ipotesi di rapporti di somministrazione di lavoroillegittimi, i lavoratori somministrati che hanno partecipato a specifici progettirealizzati dall’utilizzatore hanno diritto agli ulteriori emolumenti premialiaggiuntivi della retribuzione a tal fine previsti, a parità di mansioni e di raggiungimento degli obiettivi, per il personale dipendente dell’utilizzatore dallacontrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, ma, stante l’abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cui all’art. 2126 c.c., operativa anche nelpubblico impiego contrattualizzato. Nella presente controversia, al contrario, non può farsi ricorso all’art. 2126 c.c., per le ragioni esposte e, soprattutto, in quanto nessuna delle parti ha ritualmente prospettato, in questa sede di legittimità, la natura subordinata del rapporto de quo , dopo che il giudice di secondo grado ne ha affermato il carattere parasubordinato. Alla stessa maniera, non può essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale per il quale, qualora vi sia l’accertamento di un rapporto di lavoro in fatto subordinato (situazione che, qui, non ricorre), così come per i rapporti non tutelati dacontratto collettivo (quando il datore di lavoro è, diversamente dalla presente vicenda, privato), si può utilizzare, per quantificare l’adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., quale parametro di raffronto, laretribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell’attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il c.d. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all’autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità (Cass., Sez. L, n. 27711 del 2 ottobre 2023; Cass., Sez. L, n. 944 del 20 gennaio 2021). Infatti, nel caso di un rapporto ricondotto allo schema del lavoro autonomo (come quello de quo ) non è applicabile l’art. 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 19308del 29 settembre 2015). Neppure può porsi un problema di ricorso agli artt. 2225 e 2233 c.c., che prevedono indubbiamente un potere del giudice di determinare il compenso delprestatore d’opera, ma solo ove questo non sia stato pattuito (come, al contrario,è avvenuto nella specie). Risulta chiaro, quindi, che, nei rapporti con le [OSCURATO:PERSONA], all’utilizzo non rispettoso della legge di forme contrattuali regolamentate non può conseguire l’utilizzo, al fine di riconoscere al lavoratore maggiori somme atitolo di retribuzione, di contratti collettivi o accordi nazionali che disciplininoaltre tipologie negoziali. D’altronde, la decisione della corte territoriale ha provocato la singolare conseguenza che la controricorrente ha percepito una retribuzione per prestazioni ulteriori rispetto a quelle del contratto stipulato senza, peraltro, averne dovuto dimostrare l’esecuzione effettiva. La giurisprudenza, con riguardo ai dipendenti pubblici, ha affermato, però, che il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto,rispetto al parametro di cui all’art.36 Cost., nonché l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all’orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa (Cass., Sez. L, n. 3816 del 15 febbraio 2021;Cass., Sez. 6-L, n. 16094 del 2 agosto 2016). Non si vede perché, allora, le mansioni aggiuntive richieste a un dipendentedella P.A. possano essere pagate solo se specificate e in presenza di prova del loro svolgimento, mentre quelle concernenti un collaboratore coordinato e continuativo con la stessa P.A. non debbano essere assoggettate al medesimo onere di allegazione assertiva e istruttoria. La conseguenza della “illegittimità delle forme contrattuali utilizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] per il conferimento degli incarichi” non poteva che tradursi, quindi, nella possibilità di esercitare o l’azione risarcitoria o quella generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., ove ne ricorressero i presupposti. La domanda di risarcimento del danno era stata avanzata e rigettata dai giudicidel merito e, sul punto, si è formato il giudicato. Quella di arricchimento non è stata, invece, proposta e, pertanto, non vi èstato alcun accertamento al riguardo. In ogni caso, neanche sotto questo profilo avrebbe potuto essere garantito il trattamento economico previsto per la prestazione professionale validamenteresa (Cass., SU, n. 33954 del 5 dicembre 2023; Cass., SU, n. 23385 dell’11settembre 2008; Cass., Sez. L, n. 7178 del 18 marzo 2024; Cass., Sez. 3, n. 12702 del 14 maggio 2019). Ne deriva che la domanda relativa alle differenze retributive non poteva essereaccolta. 4) Il ricorso è accolto quanto al secondo motivo, nella parte ove censural’avvenuta riconduzione del rapporto de quo all’ACN medici veterinari del 2005,e al terzo motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo per il resto, e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda dellacontroricorrente volta al riconoscimento del trattamento normativo ed economico spettante aimedici convenzionati nella misura prevista dall’ACN del 23 marzo 2005 e al conseguente pagamento delle differenze retributive e con la precisazione che, di conseguenza, viene meno qualsiasi coinvolgimento dell’ENPAV, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art.15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, che possono essere conclusi con personale particolarmente qualificato per lo svolgimento di attività collegate con le finalitàistituzionali della P.A., devono avere un oggetto specifico e rispondere ad esigenze cui la P.A. non può fare fronte con personale in servizio. In particolare,la temporaneità di detti incarichi deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, che non consenta di adeguare immediatamente l’organizzazione, la struttura e le dotazionidell’Amministrazione coinvolta”; “La facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati perl’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 può essere esercitata a condizione che persistano esigenze temporanee che non sia stato ancora ragionevolmente possibile affrontare adeguando l’organizzazione, la struttura e le dotazioni ordinarie delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere interessate”; “La norma transitoria n. 4 dell’ACN del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 edell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modd. e integrazioni non regola i rapporti con medici veterinari che, pur essendo stati formalizzati con contrattiper l’attuazione di progetti finalizzati ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, siano stati qua lificati in fatto come rapporti di lavoro autonomo convenzionato.Ne consegue che tali medici non potranno chiedere il pagamento di eventualidifferenze retributive, rispetto al compenso previsto in detti contratti, calcolate applicando il menzionato ACN del 2005, ma dovranno, eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, o domandare il risarcimento del danno o agire in baseal disposto dell’art. 2041 c.c.”. Le spese di lite di tutto il processo sono compensate, in ragione della novitàdella questione trattata. P.Q.M La Corte, - accoglie il secon