CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in preambolo la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 30 novembre 2020, in riforma del decreto del Tribunale di Latina in data 15 novembre 2017 e di quello integrativo del 13 marzo 2018, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Formia applicata a [OSCURATO:PERSONA] e, quanto alla confisca dei beni intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA], ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a varie società, ne ha disposto la parziale restituzione al proposto e ai terzi interessati. 2. [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati per cassazione, con un primo unico atto, per il tramite del difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] che articola le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca di prevenzione, con particolare riferimento al concetto di pericolosità sociale del proposto. All'esito dell'annullamento disposto dalla Sezione Quinta della Corte di legittimità, una volta esclusa la significatività delle vicende fattualì ritenute irrilevanti dalla stessa sentenza rescindente, il giudice del rinvio era chiamato a valutare,, l'incidenza di quelle residue, verificandone sia l'idoneità a fondare un giudizio di pericolosità sociale del proposto, sia l'illiceità delle accumulazioni patrimoniali. La Corte territoriale ha, però, fondato il nuovo giudizio sulle vicende non escluse dalla sentenza di annullamento con un automatismo non consentito, senza procedere a una concreta rivalutazione delle stesse in termini di efficacia dimostrativa della pericolosità. Ciò - ad avviso della difesa - vale in primo luogo per il delitto di dichiarazione fraudolenta in concorso mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (fatti del 2006), con riferimento al quale la Corte territoriale conclude per la rilevanza di tale ipotesi delittuosa pur in presenza di un annullamento del verbale di accertamento delle imposte Iva, Irpef e Irap, relative all'anno 2003, operato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina. Analoghe considerazioni valgono per il procedimento di [OSCURATO:PERSONA], risalente all'anno 2002 e archiviato nel 2019, che vedeva Zangrillo indagato per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In merito a tale vicenda, la difesa segnala che la sentenza rescindente avesse esplicitamente indicato che, ai fini del giudizio sulla pericolosità del proposto l'attenzione,,- doveva essere posta non sul provvedimento di archiviazione in sé, ma sugli elementi conoscitivi di fatto che, pur non integrando gli estremi di un reato, si ritenevano idonei a supportare detto giudizio. Al contrario, il giudice del rinvio si è limitato a richiamare alcuni contatti telefonici, i cui contenuti non sono indicati neppure genericamente, tra il proposto e tale [OSCURATO:PERSONA], ancorando la propria valutazione a un dato del tutto inidoneo a essere posto a fondamento del giudizio di pericolosità. Quanto, infine, all'unica vicenda penalmente rilevante - ovverosia quella di cui al procedimento penale n. 2693/ 2009 pendente presso il Tribunale di Roma relativo al procedimento in cui proposto rispondeva del reato di associazione per delinquere per c.d. frodi carosello, nonché di ricettazione di due articolati (motrice e rimorchio) - la difesa avverte che la stessa si è definita con una pronuncia di prescrizione e che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere a una valutazione in concreto del requisito dell'abitualità di tali condotte, in ipotesi illecite, e, comunque, dell'incidenza delle stesse in punto di illecita accumulazione di patrimoni. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e travisamento della prova in punto d'individuazione del perimetro temporale rilevante ai fini della confisca. La difesa contesta il modus operandi con il quale la Corte territoriale è pervenuta alla delimitazione del periodo di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], che ha individuato nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2016, facendo coincidere il dies a quo con la prima delle vicende ritenute rilevanti, cioè quella di [OSCURATO:PERSONA], e il dies ad quem con l'arresto per la ricettazione dell'autoarticolato. I primi fatti oggetto d'indagine della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] erano notevolmente distanti nel tempo da quelli successivi, relativi alla c.d. frodi carosello, sicché - giusta la tesi difensiva - è a far data da tale periodo (2008/2009) che avrebbe dovuto aversi riguardo alla condotta del proposto per valutare se i reati fossero commessi abitualmente e se avessero generato profitti. 3. Zangrillo e i terzi interessati hanno altresì presentato ricorso per cassazione, con unico atto, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'ha affidato a tre motivi. 3.1. Col primo deduce la violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen La motivazione del decreto è affetta da plurimi vizi che la rendono inidonea rispetto allo scopo che la legge le assegna, con violazione del diritto di difesa. Vi è insanabile contraddizione con riferimento ad alcuni beni e conti correnti originariamente sequestrati che appaiono, al tempo stesso, sottoposti a confisca e restituiti agli aventi diritto. Si tratta in primo luogo dei beni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], indicati dal numero 1 al numero 13 del punto 2.2. del dispositivo di primo grado, cui la corte di appello di Roma ha fatto rinvio nel proprio provvedimento. Analoghe considerazioni valgono per i conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] & service Srl, anch'essi contraddittoriamente confiscati e restituiti nel medesimo paragrafo 30 del decreto. Ulteriori erronee statuizioni si rinvengono a causa della difformità tra la motivazione e dispositivo con riferimento al conto Unipol intestato a [OSCURATO:PERSONA] che viene fatto oggetto di confisca a pagina 30 del decreto, laddove invece nel dispositivo se ne dispone la restituzione. Il decreto impugnato ha, poi, del tutto omesso di motivare in ordine ai beni confiscati con il decreto integrativo emesso dal Tribunale di Latina il 13 marzo 2018 che non può ritenersi implicitamente confermato integralmente, poiché nel decreto la motivazione è stata resa esplicitamente per ciascuno dei cespiti indicati nell'elenco allegato alla sentenza, sicché l'omessa pronuncia appare plausibilmente riconducibile all' errore materiale consistito nel prendere come riferimento il dispositivo di primo grado del decreto del Tribunale di Latina in data 15 novembre 2017, che non poteva ovviamente ricomprendere beni confiscati con il decreto quello integrativo. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in punto di giudizio di pericolosità sociale. Il decreto oggetto di ricorso ha fondato la pericolosità sociale del proposto, nel periodo 2002/2016, su una serie di argomentazioni avulse dalle risultanze processuali. Il ricorso procede all'analisi minuziosa di ciascuna delle vicende processuali poste a fondamento della parziale conferma della confisca per avversarne l'obiettiva rilevanza. 3.3. Il terzo motivo attinge la violazione di legge in punto di mancata verifica degli effettivi incrementi patrimoniali asseritamente ricavati dal proposto dal compimento delle attività delittuose, avendo il decreto motivato in modo meramente apparente in ordine una sproporzione tra redditi e beni posseduti, omettendo soprattutto di valutare una serie di elementi positivi, documentalmente provati, posti a disposizione dei giudici attraverso memorie difensive.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 21 novembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 28 novembre 2022, ha depositato controdeduzioni alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' preliminare e fondato il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Non è superfluo sinteticamente richiamare i principi posti dalla sentenza di annullamento che aveva rilevato un vulnus nel precedente decreto di confisca in punto di indicazione degli elementi fattuali posti a sostegno del giudizio di pericolosità e al loro rapporto con gli accertamenti (e i diversi esiti) svolti con riguardo a essi in sede penale. Dopo avere ricordato come il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione debba essere scisso, nelle sue componenti logiche, in una prima fase di tipo "constatativo", rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben potevano rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) e una seconda fase, di tipo essenzialmente "prognostico", alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge, sintetizzava il possibile atteggiarsi dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento in sede di prevenzione secondo l'efficace schema che segue: «a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l'applicazione delle previsioni di legge di cui all'art.1 co.1 lett. [...] b Cod. Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata - quest'ultima - in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva; b) il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa; c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod. Ant.); d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale (art. 28 Cod. Ant.) con le sole eccezioni che seguono: 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)» (Sez. 1, n. 43826 del 2018, cit.). Infine, muovendo dal rilievo che «soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione comporta un limite al giudice della prevenzione di rivalutare autonomamente i fatti in essa accertati, in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità», ha richiamato il principio di diritto già espresso in sede di legittimità secondo cui «in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802). Fermo restando che, in presenza di dati conoscitivi tratti da un procedimento archiviato, il giudice della prevenzione è chiamato ad un'attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione, la regola di giudizio che governa l'archiviazione, invero, rende ragione dell'irriducibile diversità del "contenuto cognitivo" associabile ad una sentenza assolutoria. 3. La Corte di appello di Roma, nel nuovo scrutinio avente a oggetto i beni confiscati dal Tribunale, dopo avere individuato, secondo la strada già tracciata dalla sentenza rescindente, i reati c.d. lucrogenetici (p 13 e s. del decreto impugnato) e averne determinato l'ambito temporale di commissione, ritenuto sussistente l'ulteriore elemento della sproporzione tra il reddito conseguito da Zangrillo e dal suo nucleo familiare con gli acquisti sulla scorta della perizia del dr. Esposito, ha proceduto partitamente «all'esame degli acquisti di mobili e immobili, intestati a diversi soggetti e oggetto del provvedimento ablatorio in primo grado, per chiarire se essi, rientrando nel perimetro cronologico della pericolosità, come ridefinita in questo giudizio di rinvio, secondo le co rdinate di legittimità (anni 2002- 2016), debbano farsi risalire eziologicamente all'attività delittuosa di quegli anni» (p. 20 decreto impugnato). Sicché ha proceduto alla disamina dei singoli cespiti sequestrati, seguendo l'ordine individuato nella parte dispositiva del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale e di confisca dei beni del Tribunale di Latina in data 15 novembre 2017. E, tuttavia, come rilevato nel ricorso, non solo non vi è alcuna motivazione con riferimento ai beni confiscati con il decreto integrativo del 13 marzo 2018 (sebbene il dispositivo del provvedimento impugnato rechi una generica statuizione di «conferma nel resto del decreto del Tribunale di Latina e le successive integrazioni»), ma soprattutto vi è assenza di motivazione con riferimento a numerosi beni che sono, nell'ambito della stessa motivazione ora indicati tra i beni da restituire, ora tra quelli da confiscare. A mero titolo esemplificativo, si osserva che, mentre a p. 26 del decreto impugnato si legge che «vanno confiscati i beni (...) di cui ai numeri 1-13 del punto 2.2. del dispositivo», a p. 28 dello stesso provvedimento detti beni sono oggetto di restituzione; e, ancora, a p. 26 del decreto è disposta la «confisca del conto aziendale [OSCURATO:PERSONA] indicato al punto 3 del dispositivo 3.2 in essere presso la banca Monte dei Paschi di Siena», mentre a p. 30 si legge che i conti di cui al punto 3.2. numerati da 1 a 12 vanno restituiti, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA]. E' appena il caso di osservare come, a fronte di tali macroscopiche distonie, non si possa far luogo al procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. che può essere adottato per porre rimedio ad omissioni, senza modificare il contenuto essenziale del provvedimento, talché l'integrazione deve pertanto consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamente dovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale. Ciò vale a fortiori in considerazione della natura di decreto del provvedimento di cui trattasi, il cui complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione adottata presenta il carattere unitario; sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, all'eventuale discrepanza esistente nel primo potrebbe ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso, ove la motivazione sia esistente e chiara; ipotesi che non ricorre nel caso si specie. Si tratta, invero, di vizio relativo alla totale inesistenza ovvero all'apparenza della motivazione, pacificamente deducibile in sede di legittimità 6 t pur trattandosi di procedimento di prevenzione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56 (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 4. Pertanto, assorbite le ulteriori censure, il decreto dev'essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio ossequiante dei principi di diritto indicati nella sentenza rescindente, qui richiamati e ribaditi. Come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipa