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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17039/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, sui punti indicati nella motivazione della requisitoria, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Udine in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza rivolta al Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di alcuni titoli divenuti irrevocabili emessi dal menzionato Tribunale, rispettivamente nelle date 7 ottobre 2016, 4 agosto 2017, 19 novembre 2018, 25 marzo 2019, 1 aprile 2019, 9 aprile 2019, 8 ottobre 2019.

2. L'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con ordinanza del 23 marzo 2022.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la violazione dell'art.671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte giudicate con le sentenze indicate nei numeri 1, 4, 6 e 7 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 28 aprile 2020.

Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato nel fondare il diniego sulla eterogeneità delle fattispecie contestate nei giudizi, sulla diversità delle condotte e dei luoghi di commissione, sugli intervalli temporali intercorsi tra i vari reati.

Il ricorrente afferma l'identità del titolo di reato, previsto dall'art. 76, comma 3, d.

Igs. 159 del 2011, con violazioni commesse nel medesimo comune ed in un breve lasso di tempo.

Inoltre, l'istante sottolinea che i fatti oggetto delle decisioni indicate nei numeri 1, 4 e 6 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti rientrano nello stesso arco temporale in cui furono commessi i reati giudicati con la citata sentenza emessa in data 1 aprile 2019 dal Tribunale di Udine, con la quale venne riconosciuta la continuazione tra i due reati con essa giudicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.1.1.

Dall'analisi dell'ordinanza impugnata emerge che non è stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria, o in sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

1.2. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare - con il provvedimento ora impugnato datato 23 marzo 2022 - l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ha rispettato il principio qui richiamato.

L'ordinanza, infatti, non reca alcuna considerazione circa il precedente riconoscimento della continuazione, contenuto nella sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 1 aprile 2019, con la quale furono ritenuti esecutivi di un medesimo disegno criminoso i reati ivi giudicati, l'uno risalente al 30 aprile 2017 e l'altro al 26 settembre 2017, quindi commessi in un arco temporale all'interno del quale si collocano numerose fra le altre condotte alle quali si riferisce l'istanza di riconoscimento della continuazione ora in esame.

L'omissione di valutazione in ordine a tale profilo infic:ia la tenuta logica dell'ordinanza sotto tutti gli aspetti.

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni indicate.

Deve essere disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato.

Il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare l'invocata continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata in proposito.

Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, sui punti indicati nella motivazione della requisitoria, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Udine in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza rivolta al Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di alcuni titoli divenuti irrevocabili emessi dal menzionato Tribunale, rispettivamente nelle date 7 ottobre 2016, 4 agosto 2017, 19 novembre 2018, 25 marzo 2019, 1 aprile 2019, 9 aprile 2019, 8 ottobre 2019. 2. L'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con ordinanza del 23 marzo 2022. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la violazione dell'art.671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte giudicate con le sentenze indicate nei numeri 1, 4, 6 e 7 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 28 aprile 2020. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato nel fondare il diniego sulla eterogeneità delle fattispecie contestate nei giudizi, sulla diversità delle condotte e dei luoghi di commissione, sugli intervalli temporali intercorsi tra i vari reati. Il ricorrente afferma l'identità del titolo di reato, previsto dall'art. 76, comma 3, d. Igs. 159 del 2011, con violazioni commesse nel medesimo comune ed in un breve lasso di tempo. Inoltre, l'istante sottolinea che i fatti oggetto delle decisioni indicate nei numeri 1, 4 e 6 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti rientrano nello stesso arco temporale in cui furono commessi i reati giudicati con la citata sentenza emessa in data 1 aprile 2019 dal Tribunale di Udine, con la quale venne riconosciuta la continuazione tra i due reati con essa giudicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.1.1. Dall'analisi dell'ordinanza impugnata emerge che non è stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria, o in sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 1.2. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare - con il provvedimento ora impugnato datato 23 marzo 2022 - l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ha rispettato il principio qui richiamato. L'ordinanza, infatti, non reca alcuna considerazione circa il precedente riconoscimento della continuazione, contenuto nella sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 1 aprile 2019, con la quale furono ritenuti esecutivi di un medesimo disegno criminoso i reati ivi giudicati, l'uno risalente al 30 aprile 2017 e l'altro al 26 settembre 2017, quindi commessi in un arco temporale all'interno del quale si collocano numerose fra le altre condotte alle quali si riferisce l'istanza di riconoscimento della continuazione ora in esame. L'omissione di valutazione in ordine a tale profilo infic:ia la tenuta logica dell'ordinanza sotto tutti gli aspetti. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni indicate. Deve essere disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato. Il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare l'invocata continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata in proposito. Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udi
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