CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: A00L
Titolo CCNL: CCNL Agricoltura e Affini
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL Agricoltura e Affini
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AGRICOLTURA
Sottosettori: operai agricoli e florovivaisti; impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura
Parti datoriali: UCEI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-04-08
Scadenza: —
Stipula: 2026-04-08
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245031
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245031
--- Testo contratto ---
ACCORDO INTEGRATIVO
AL CCNL AGRICOLTURA E AFFINI – CODICE A00L
Sottoscritto tra U.C.E.I. e CONFINTESA in data 08/04/2026
Premesse
a) Le Parti applicano il CCNL Agricoltura e Affini sottoscritto in data 20 maggio 2025 in Roma.
b) Le Parti, in coerenza con il Titolo VII – Norme di trattamento economico, convengono di
procedere all’adeguamento dei minimi salariali di area degli Operai Agricoli, mantenendo i
rapporti proporzionali originari tra le tre Aree professionali.
c) Le Parti intendono inoltre disciplinare i ROL – Riduzioni Orario di Lavoro, integrando la
normativa vigente senza modificarne l’impianto generale.
d) Le Parti, riconoscendo l’importanza della previdenza complementare per i lavoratori del settore
agricolo, convengono di individuare nel Fondo Pensione Aperto Plurifonds, istituito da ITAS Vita
S.p.A. e gestito con PensPlan Centrum S.p.A., il fondo di pr evidenza complementare di
riferimento per il presente CCNL, in coerenza con la convenzione esclusiva sottoscritta da
CONFINTESA.
e) Le Parti, al fine di garantire un’adeguata tutela sanitaria integrativa a tutti i lavoratori del settore,
confermano e rafforzano l’adozione della Società di Mutuo Soccorso Seraphis quale fondo di
assistenza sanitaria integrativa contrattuale, con piano minimo obbligatorio Piano Seraphis Oro.
f) Le Parti intendono elevare le integrazioni contrattuali per i casi di malattia e infortunio, portando
la misura dell’indennità giornaliera integrativa al 50% del salario giornaliero contrattuale,
superando il trattamento previsto dall’art. 68 del CCNL.
Art. 1 – Oggetto e decorrenza
Il presente Accordo Integrativo interviene su:
1. Adeguamento dei minimi salariali di area degli Operai Agricoli.
2. Introduzione dei ROL.
3. Previdenza complementare – adesione al Fondo Pensione Aperto Plurifonds.
4. Sanità integrativa – conferma Piano Seraphis Oro obbligatorio.
5. Integrazione per malattia e infortunio – elevazione al 50%.
6. Conferma della restante disciplina economica e normativa del CCNL.
La parte economica decorre dal 01/___/2026.
La parte normativa decorre dalla data di sottoscrizione.
Art. 2 – Adeguamento dei minimi salariali di area (Art. 57 CCNL)
In attuazione dell’Art. 57 – Retribuzione, le Parti concordano l’aggiornamento dei minimi salariali
di area mensili degli Operai Agricoli, fissando il nuovo valore dell’Area 3 in € 1.000,00 e
mantenendo i rapporti proporzionali originari del CCNL.
Nuovi minimi salariali di area – Operai Agricoli (mensili)
AREE PROFESSIONALI MINIMI MENSILI (€)
AREA 1 € 1.471,00
AREA 2 € 1.341,00
AREA 3 € 1.000,00
Restano invariati i minimi salariali degli Operai Florovivaisti, degli OTD e OTI, e tutte le altre voci
economiche non espressamente modificate dal presente Accordo.
Gli incrementi non producono effetti sugli istituti indiretti o differiti, salvo quanto previsto dal CCNL.
Art. 3 – ROL (Riduzioni Orario di Lavoro)
Le Parti introducono un monte ore annuo di ROL, così disciplinato:
1. Quantificazione – Ai lavoratori spettano 12 ore annue di ROL.
2. Maturazione – Le ore maturano proporzionalmente ai mesi di servizio. Per i rapporti part-
time, la maturazione è proporzionata all’orario contrattuale.
3. Utilizzo – Le ore possono essere utilizzate per: esigenze personali; chiusure collettive;
riduzioni orarie programmate.
4. Preavviso – La richiesta individuale deve essere presentata con almeno 48 ore di
anticipo, salvo urgenze.
5. Monetizzazione – Le ore non fruite entro il 31 dicembre sono liquidate in busta paga con
la retribuzione oraria in vigore.
Art. 4 – Previdenza complementare
1. Le Parti individuano nel Fondo Pensione Aperto “Plurifonds”, istituito da ITAS Vita S.p.A.
(compagnia mutua fondata nel 1821, rating Fitch A –, margine di solvibilità 253%), gestito in
collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A. (ente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
per la previdenza complementare), iscritto all’Albo COVIP, il fondo di previdenza complementare
di riferimento per i lavoratori cui si applica il presente CCNL.
2. L’adesione al Fondo Plurifonds avviene sulla base della convenzione esclusiva sottoscritta da
CONFINTESA, che prevede:
a) azzeramento dei costi di adesione (spesa una tantum di € 25,82 non dovuta);
b) accesso ai cinque comparti di investimento: SecurITAS (basso), SerenITAS (medio-basso),
SolidITAS (medio), AequITAS (medio), ActivITAS (alto);
c) TCM e LTC a tariffe riservate.
3. La contribuzione è così determinata:
VOCE MISURA
Contributo a carico del datore di lavoro 0,30% della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR
Contributo a carico del lavoratore
(facoltativo)
Misura liberamente scelta dal lavoratore,
entro i limiti di deducibilità fiscale (€
5.164,57/anno)
Quota TFR Secondo la disciplina di legge vigente
(D.Lgs. 252/2005)
4. Il versamento del contributo datoriale decorre dal primo giorno del mese successivo
all’adesione del lavoratore al Fondo ed è effettuato con le modalità previste dal Regolamento del
Fondo Plurifonds.
5. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo Plurifonds sono deducibili dal
reddito complessivo ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
6. Le Parti si impegnano a verificare in occasione del primo rinnovo contrattuale l’adeguatezza
della misura del contributo datoriale, con l’obiettivo di progressivo incremento fino allo 0,50%.
Art. 5 – Sanità integrativa – Mutua SMS Seraphis
1. Le Parti confermano la Società di Mutuo Soccorso Seraphis, costituita ai sensi dell’art. 9 del
D.Lgs. 502/92, iscritta al RUNTS (C.F. 16191451000), quale ente di assistenza sanitaria
integrativa contrattuale per tutti i lavoratori cui si applica il presente CCNL.
2. Le prestazioni sono erogate in collaborazione con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo ETS, attraverso la rete convenzionata nazionale.
3. Il piano sanitario minimo obbligatorio è il Piano Seraphis Oro, con contributo mensile di € 9,00
(nove/00) interamente a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore dipendente, a
prescindere dalla tipologia contrattuale (OTI, OTD, apprendisti, og ni altro contratto di
dipendenza).
4. Il Piano Seraphis Oro comprende, tra le altre:
a) Area malattia e infortunio: sussidio giornaliero malattia e infortunio (lavoro ed extra -lavoro),
riduzione stipendio dopo 150 gg., inabilità totale fino a € 15.000;
b) Area ricovero: sussidio giornaliero ricovero (€ 50/giorno, max 10 gg.), interventi chirurgici
sussidiabili fino a € 10.000/evento, chirurgia ambulatoriale;
c) Area sanitaria: visite specialistiche (80% ticket SSN / 50% privato), esami diagnostici e di
laboratorio, alta diagnostica (TAC, RMN, PET);
d) Altre tutele: sussidio maternità/paternità (€ 200/anno per 3 anni), sussidio decesso fino a €
14.000, copertura IMA inclusa.
5. Il datore di lavoro può optare per il Piano Seraphis Platino (€ 17,00/mese) che include in
aggiunta: odontoiatria convenzionata fino a € 1.000/anno, lenti da vista e protesi.
6. I contributi versati alla Mutua Seraphis godono dei benefici fiscali e contributivi previsti dall’art.
51, comma 2, lett. a), del TUIR (esenzione IRPEF e contributi INPS fino a € 3.615,20/anno) e non
concorrono alla formazione del TFR né agli oneri previdenziali.
7. L’azienda che ometta il versamento dei contributi alla Mutua Seraphis è tenuta ad erogare
direttamente ai lavoratori prestazioni equivalenti, oltre a riconoscere l’elemento aggiuntivo di
garanzia di cui all’art. 10 del CCNL.
Art. 6 – Integrazione contrattuale per malattia e infortunio
In parziale deroga e miglioramento di quanto previsto dall’art. 68 del CCNL, le Parti convengono:
1. Malattia – Operai a tempo indeterminato (agricoli e florovivaisti)
L’operaio a tempo indeterminato, in aggiunta al trattamento di legge, ha diritto all’erogazione da
parte del datore di lavoro di un’indennità giornaliera integrativa nella misura del 50% (cinquanta
per cento) del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, per
un periodo massimo di 90 giornate in un anno.
Tale indennità è corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre
il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte dell’INPS.
2. Infortunio sul lavoro – Operai a tempo indeterminato (agricoli e florovivaisti)
L’operaio a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni
(art. 213 T.U. infortuni, DPR 1124/1965), a partire dal quarto giorno e sino a un massimo di 180
giornate, ha diritto all’erogazione da parte del datore di l avoro di un’indennità giornaliera
integrativa pari alla differenza tra l’indennità di legge e il 100% del salario giornaliero contrattuale
relativo al profilo professionale di appartenenza.
La corresponsione dell’indennità è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte
dell’INAIL.
3. Operai a tempo determinato
Il trattamento integrativo di cui ai commi 1 e 2 non spetta agli operai a tempo determinato che
non abbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuative. Superato tale
periodo, l’operaio a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento integrativo, a partire
dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno.
4. Concorrenza con prestazioni Seraphis
Le integrazioni di cui al presente articolo si cumulano con le prestazioni erogate dalla Mutua
Seraphis nell’ambito del Piano sanitario contrattuale (sussidio giornaliero malattia/infortunio,
rimborso ricovero), garantendo al lavoratore una copertura complessiva non inferiore all’80% del
salario giornaliero contrattuale per i periodi di malattia e infortunio.
Art. 7 – Rinnovo del CCNL
Le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del CCNL entro i termini previsti
dall’Art. 3 del CCNL, in coerenza con la scadenza del 31 dicembre 2028.
Art. 8 – Deposito e pubblicità
Il presente Accordo Integrativo è depositato presso il CNEL per l’aggiornamento del codice
contratto e pubblicato sui siti delle Parti.
Art. 9 – Salvaguardie
Restano ferme le tutele di legge, le condizioni di miglior favore previste dal CCNL ed eventuali
accordi aziendali vigenti.
Art. 10 – Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze indicate
agli articoli precedenti.
Firme
Per CONFINTESA Il Segretario Generale
Francesco Prudenzano
Per U.C.E.I. Il Presidente Nazionale
Gabriele Tullio