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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10888/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 15017/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio (quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, quest’ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso il domicilio digitale dello stesso pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 214/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] I sgg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. sas, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, pubblicata in data 27/1/2020 e notificata in data 10/2/2020 che, rigettando il loro appello e quello della società garantita avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la condanna della società debitrice e dei fideiussori in solido al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] BP, quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA].

Coop. (cui era succeduta a titolo particolare la [OSCURATO:SOCIETA]. ) della somma di €111.928,88 a titolo di saldo del contratto di conto corrente bancario con apertura di credito intrattenuto con la allora [OSCURATO:PERSONA] di Lodi.

Per quanto ancora di interesse la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di accertamento della pretesa nullità delle fideiussioni; l’insu ssistenza di un obbligo di comunicazione da parte della banca ai garanti circa le condizioni del conto corrente della società debitrice; l’onere in capo ai garanti di tenersi informati circa le condizioni patrimoniali della debitrice, l’inapplicabilità dell’art. 1956 c.c., e dunque la liberazione del fideiussore per il caso in cui sopravvenga la contezza della precarietà delle condizioni della debitrice, essendo rilevante non la mera consapevolezza in chi abbia erogato il credito di un’eventuale mancanza di liquidità del debitore bensì la percezione del mutamento delle relative condizioni economiche rispetto al sorgere del rapporto, sicché i fideiussori avrebbero avuto l’onere di provare il mutamento in senso deteriore delle condizioni economiche del debitore e la percezione, da parte della banca, del mutamento delle suddette condizioni economiche, onere non adempiuto; avverso la suindicata sentenza della corte di merito i Pappalardo propongono ricorso per cassazione,sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito, quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] SpA, quest’ultima a sua volta quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]; la controricorrenteha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo complesso motivo i ricorrenti denuncia no error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla eccepita nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust[ nullità per conformità a schema ABI per contrasto con l’art. 2, co. 2 lett. a) della L.n. 287 del 1990 ] questione che, pur essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, era stata in ogni caso introdotta solo con la comparsa conclusionale in appello; eccepiscono, in via subordinata, la nullità parziale delle fideiussioni ex art. 1419 c.c. e l’intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c.,per non avere nei sei mesi dopo la scadenza dell’obbligazione principale la banca proposto e con diligenza coltivate le proprie istanze contro il debitore; le censure sono entrambe inammissibili.

La prima perché per prospettare il vizio di omessa pronunzia sarebbe stato necessario che l’omissione si desumesse da domande della parte che imponevano una statuizione di accoglimento o di rigetto sul presupposto che esse non fossero state proposte tardivamente; nel caso di specie l’eccezione è stata, invero, proposta tardivamente come ammesso dagli stessi ricorrentiin quanto è stata formulata solo con la comparsa conclusionale in grado di appello; il Collegio intende dare continuità alla pronuncia Cass., 3, n. 20713 del 17/7/2023 secondo cui “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”; va altresì data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “sono inammissibili le questioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, e non possono essere ammesse nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio” (Cass., 1, n. 20005 del 14/10/2005; Cass., 1, n. 25319 del 25/10/2017); invero i ricorrenti avrebbero dovuto, fin dal primo grado del giudizio, fornire prova del fatto che le lettere di fideiussione sottoscritte dai Pappalardo costituissero un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, essendo loro onere provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, onere cui, per loro stessa ammissione, non hanno assolto, così da rendere inammissibile la censura; la seconda censura è inammissibile perviolazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6 , c.p.c. , in quanto i ricorrenti non allegano di averla già proposta nei gradi di merito.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass., 1, n. 7981 del 30/3/2007; Cass., 6-1, n. 17041 del 9/7/2013, Cass., 2, n. 20712 del 13/8/2018); con il secondo motivo di ricorso – error in procedendo – nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 D.lgs. 546/1992, art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – i ricorrenti lamenta no insufficiente motivazione in ordine allaviolazione dell’art. 1956 c.c., secondo cui il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; il motivo è inammissibile sotto plurimi p rofili : a) contiene nell’epigrafe l’indicazione di una norma completamente fuori contesto (art. 36 D.lgs n. 546/1992); b) la censura che si incentra sulla violazione dell’art. 1956 c.c. violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., ed è meramente assertivalà dove i ricorrenti si dolgono che la motivazione siaapparente perché la violazione dell’art. 1956 c.c. non è resa “alla luce della normativa antitrust”; c) la censura è del tutto priva di correlazione con la ratiodecidendi, in quanto la sentenza sulla pretesa violazione dell’art. 1956 c.c. ha una motivazione ben precisa e tutt’altro che apparente, risultando dalla corte di merito al riguardo affermato: “Tuttavia la norma de qua non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà.

Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilevo non la mera consapevolezza in chi abbia erogato il credito, di un’eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell’ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito, tal che i fideiussori avevano l’onere di provare il mutamento in senso deteriore delle condizioni economiche del debitore e la percezione, da parte della banca del mutamento delle condizioni economiche della società garantita.

Onere questo nient’affatto adempiuto”.

Con il terzo motivo di ricorso –error in iudicando- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c.- i ricorrent i denunziano la viola zione del l’art.1956 c.c. per non avere la corte di merito tenuto conto a) del fatto che la banca fosse venuta meno ai propri obblighi di buona fede e correttezza sia nei confronti della propria debitrice sia nei confronti dei fideiussori; b) della necessità di valutare l’andamento del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis , certamente facilmente acquisibile da un creditore/operatore qualificato (un istituto di credito) e, per contro, difficilmente acquisibile dai fideiussori i quali, dopo la stipula del negozio fideiussorio, non sono stati mai avvertiti dal creditore/banca del nuovo credito concesso alla società correntista; il motivo è infondato; la corte di merito ha fatto invero corretta applica zione del l’art.1956 c.c., anche con riguardo agli artt. 1175 e 1375 c.c là dove ha affermato che in base all’art. 1956, 1° co. c.c. i fideiussori ave ssero l’onere di provare il mutamento in senso deteriore delle condizioni economiche del debitore e la percezione da parte della banca del mutamento delle condizioni economiche della società garantita, onere rimasto inadempiuto, in linea con il principio secondo cui “Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass., 3, n. 2524 del 7/2/2006; Cass., 1, n. 23422 del 17/11/2016).

Questa Corte ha altresì precisatoche l’onere della prova gravante sul garante in relazione alla consapevolezza da parte della banca di aver continuato ad erogare credito in presenza di condizioni peggiorative non può essere soddisfatto, come invece assunto dagli odierni ricorrenti, con l’indicazione di un mero saldo negativo dei conti correnti del garantito”(Cass., 1, n. 34685 del 24/11/2022); con il quarto motivo di ricorso – error in iudicando e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti lamentano l’illegittimità della sentenza nella parte in cui li ha condannati alle spese del doppio grado quando, in relazione ai motivi di ricorso esposti, la soccombenza avrebbe dovuto porsi a carico della parte controricorrente;il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. in quanto non contiene l'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione viene dai ricorrenti ravvisata erronea, laddove non può invero al riguardo prescindersi dall a motivazione poste a base del provvedimento impugnato , la cui mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale inidoneità depone in realtà per un "non motivo", inammissibile ex art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c. (Cass., 3, n. 359dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., 3, n. 5454 del 12/3/2005, Cass., 3, n.5444 del 14/3/2006, Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015; Cass., 1, n. 22478 del 24/9/2018; Cass., 3, n. 1341 del 12/1/2024); alle suesposte ragioni di inammissibilità o infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente,liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 15017/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio (quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, quest’ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso il domicilio digitale dello stesso pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 214/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] I sgg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. sas, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, pubblicata in data 27/1/2020 e notificata in data 10/2/2020 che, rigettando il loro appello e quello della società garantita avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la condanna della società debitrice e dei fideiussori in solido al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] BP, quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (cui era succeduta a titolo particolare la [OSCURATO:SOCIETA]. ) della somma di €111.928,88 a titolo di saldo del contratto di conto corrente bancario con apertura di credito intrattenuto con la allora [OSCURATO:PERSONA] di Lodi. Per quanto ancora di interesse la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di accertamento della pretesa nullità delle fideiussioni; l’insu ssistenza di un obbligo di comunicazione da parte della banca ai garanti circa le condizioni del conto corrente della società debitrice; l’onere in capo ai garanti di tenersi informati circa le condizioni patrimoniali della debitrice, l’inapplicabilità dell’art. 1956 c.c., e dunque la liberazione del fideiussore per il caso in cui sopravvenga la contezza della precarietà delle condizioni della debitrice, essendo rilevante non la mera consapevolezza in chi abbia erogato il credito di un’eventuale mancanza di liquidità del debitore bensì la percezione del mutamento delle relative condizioni economiche rispetto al sorgere del rapporto, sicché i fideiussori avrebbero avuto l’onere di provare il mutamento in senso deteriore delle condizioni economiche del debitore e la percezione, da parte della banca, del mutamento delle suddette condizioni economiche, onere non adempiuto; avverso la suindicata sentenza della corte di merito i Pappalardo propongono ricorso per cassazione,sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito, quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] SpA, quest’ultima a sua volta quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]; la controricorrenteha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo complesso motivo i ricorrenti denuncia no error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla eccepita nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust[ nullità per conformità a schema ABI per contrasto con l’art. 2, co. 2 lett. a) della L.n. 287 del 1990 ] questione che, pur essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, era stata in ogni caso introdotta solo con la comparsa conclusionale in appello; eccepiscono, in via subordinata, la nullità parziale delle fideiussioni ex art. 1419 c.c. e l’intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1957 c.c.,per non avere nei sei mesi dopo la scadenza dell’obbligazione principale la banca proposto e con diligenza coltivate le proprie istanze contro il debitore; le censure sono entrambe inammissibili. La prima perché per prospettare il vizio di omessa pronunzia sarebbe stato necessario che l’omissione si desumesse da domande della parte che imponevano una statuizione di accoglimento o di rigetto sul presupposto che esse non fossero state proposte tardivamente; nel caso di specie l’eccezione è stata, invero, proposta tardivamente come ammesso dagli stessi ricorrentiin quanto è stata formulata solo con la comparsa conclusionale in grado di appello; il Collegio intende dare continuità alla pronuncia Cass., 3, n. 20713 del 17/7/2023 secondo cui “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”; va altresì data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “sono inammissibili le questioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, e non possono essere ammesse nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio” (Cass., 1, n. 20005 del 14/10/2005; Cass., 1, n. 25319 del 25/10/2017); invero i ricorrenti avrebbero dovuto, fin dal primo grado del giudizio, fornire prova del fatto che le lettere di fideiussione sottoscritte dai Pappalardo costituissero un contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, essendo loro onere provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, onere cui, per loro stessa ammissione, non hanno assolto, così da rendere inammissibile la censura; la seconda censura è inammissibile perviolazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6 , c.p.c. , in quanto i ricorrenti non allegano di averla già proposta nei gradi di merito. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass., 1, n. 7981 del 30/3/2007; Cass., 6-1, n. 17041 del 9/7/2013, Cass., 2, n. 20712 del 13/8/2018); con il secondo motivo di ricorso – error in procedendo – nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 D.lgs. 546/1992, art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – i ricorrenti lamenta no insufficiente motivazione in ordine allaviolazione dell’art. 1956 c.c., secondo cui il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; il motivo è inammissibile sotto plurimi p rofili : a) contiene nell’epigrafe l’indicazione di una norma completamente fuori contesto (art. 36 D.lgs n. 546/1992); b) la censura che si incentra sulla violazione dell’art. 1956 c.c. violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., ed è meramente assertivalà dove i ricorrenti si dolgono che la motivazione siaapparente perché la violazione dell’art. 1956 c.c. non è resa “alla luce della normativa antitrust”; c) la censura è del tutto priva di correlazione con la ratiodecidendi, in quanto la sentenza sulla pretesa violazione dell’art. 1956 c.c. ha una motivazione ben precisa e tutt’altro che apparente, risultando dalla corte di merito al riguardo affermato: “Tuttavia la norma de qua non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilevo non la mera consapevolezza in chi abbia erogato il credito, di un’eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell’ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito, tal che i fideiussori avevano l’onere di provare il mutamento in senso deteriore delle condizioni economiche del debitore e la percezione, da parte della banca del mutamento delle condizioni economiche della società garantita. Onere questo nient’affatto adempiuto”. Con il terzo motivo di ricorso –error in iudicando- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c.- i ricorrent i denunziano la viola zione del l’art.1956 c.c. per non avere la corte di merito tenuto conto a) del fatto che la banca fosse venuta meno ai propri obblighi di buona fede e correttezza sia nei confronti della propria debitrice sia nei confronti dei fideiussori; b) della necessità di valutare l’andamento del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis , certamente facilmente acquisibile da un creditore/operatore qualificato (un istituto di credito) e, per contro, difficilmente acquisibile dai fideiussori i quali, dopo la stipula del negozio fideiussorio, non sono stati mai avvertiti dal creditore/banca del nuovo credito concesso alla società correntista; il motivo è infondato; la corte di merito ha fatto invero corretta applica zione del l’art.1956 c.c., anche con riguardo agli artt. 1175 e 1375 c.c là dove ha affermato che in base all’art. 1956, 1° co. c.c. i fideiussori ave ssero l’onere di provare il mutamento in senso deteriore delle condizioni economiche del debitore e la percezione da parte della banca del mutamento delle condizioni economiche della società garantita, onere rimasto inadempiuto, in linea con il principio secondo cui “Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass., 3, n. 2524 del 7/2/2006; Cass., 1, n. 23422 del 17/11/2016). Questa Corte ha altresì precisatoche l’onere della prova gravante sul garante in relazione alla consapevolezza da parte della banca di aver continuato ad erogare credito in presenza di condizioni peggiorative non può essere soddisfatto, come invece assunto dagli odierni ricorrenti, con l’indicazione di un mero saldo negativo dei conti correnti del garantito”(Cass., 1, n. 34685 del 24/11/2022); con il quarto motivo di ricorso – error in iudicando e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti lamentano l’illegittimità della sentenza nella parte in cui li ha condannati alle spese del doppio grado quando, in relazione ai motivi di ricorso esposti, la soccombenza avrebbe dovuto porsi a carico della parte controricorrente;il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. in quanto non contiene l'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione viene dai ricorrenti ravvisata erronea, laddove non può invero al riguardo prescindersi dall a motivazione poste a base del provvedimento impugnato , la cui mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale inidoneità depone in realtà per un "non motivo", inammissibile ex art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c. (Cass., 3, n. 359dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., 3, n. 5454 del 12/3/2005, Cass., 3, n.5444 del 14/3/2006, Cass., 3, n. 17330 del 31/8/2015; Cass., 1, n. 22478 del 24/9/2018; Cass., 3, n. 1341 del 12/1/2024); alle suesposte ragioni di inammissibilità o infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente,liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
Sentenza Cassazione n. 10888/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris