CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che il ricorso, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte ha chiaramente indicato il criterio di decisione adottato evidenziando i plurimi precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta attuata con strenua opposizione contro i pubblici ufficiali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA] p3,inz