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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:269
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0097

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 aprile 2025 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]97/24

S.A., R.J. contro [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Irlanda,

[OSCURATO:PERSONA]:

[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] (Domanda di pronuncia pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione – Violazione sufficientemente qualificata – Forza maggiore – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Articoli 17 e 18 – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Massiccio afflusso di persone bisognose di protezione temporanea o internazionale – Mancanza di accesso alle condizioni materiali di accoglienza – Articolo 18, paragrafo 9 – Esigenze essenziali – Esaurimento delle capacità di alloggio – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 1 e 4 – Dignità umana e rischio di trattamenti inumani o degradanti)

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra S.A. e R.J., due richiedenti protezione internazionale (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti»), da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth ([OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia, della Parità, della Disabilità, dell’Integrazione e della Gioventù, Irlanda; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), l’Irlanda e l’[OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Irlanda) (in prosieguo, congiuntamente: le «autorità irlandesi»), dall’altro, vertente sul risarcimento dei danni per la mancata fornitura ai ricorrenti di alloggio, cibo, acqua e altre condizioni materiali di accoglienza al fine di soddisfare le loro esigenze essenziali.

2. I ricorrenti chiedono un risarcimento per inadempimento da parte delle autorità nazionali degli obblighi derivanti dalla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( 2 ).

3. La pretesa di risarcimento sul piano del diritto dell'Unione si fonda sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze fondamentali Francovich . e a. ( 3 ) e Brasserie du Pêcheur e Factortame ( 4 ) (in prosieguo, congiuntamente: la «giurisprudenza Francovich »), che hanno stabilito il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili, principio che è inerente al sistema dei Trattati su cui si basa quest’ultima ( 5 ).

4. In base a tale principio, ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata (o «caratterizzata») e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subìto dai singoli (in prosieguo: il «criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame ») ( 6 ).

L’applicazione dei criteri che consentono di stabilire la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve, in linea di principio, avvenire ad opera dei giudici nazionali in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte di giustizia per procedere a tale applicazione ( 7 ).

5. Nella fattispecie, mentre i ricorrenti sostengono che le tre parti di tale criterio sono soddisfatte, le autorità irlandesi invocano la forza maggiore, in modo tale da escludere la constatazione di una violazione sufficientemente qualificata e quindi che ricorrano i requisiti della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame .

Tali autorità non contestano di non avere fornito alloggio ai ricorrenti come richiesto dalle norme nazionali che attuano la direttiva 2013/33.

Tuttavia, essi negano che i ricorrenti abbiano diritto al risarcimento dei danni, in quanto, a loro parere, le violazioni del diritto dell'Unione sarebbero dovute a circostanze costituenti forza maggiore e non sarebbero quindi «sufficientemente qualificate» in base alla seconda parte di tale criterio.

6. La presente causa solleva pertanto la questione se le autorità nazionali possano invocare l’esimente della forza maggiore per opporsi a una domanda di risarcimento danni per violazione della direttiva 2013/33.

I. Contesto normativo

7. Nell’ambito delle presenti conclusioni assumono rilievo gli articoli 2, 17 e 18 della direttiva 2013/33.

In particolare, l'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva stabilisce quanto segue: «In casi debitamente giustificati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora: a) sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell’articolo 22, b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali».

8. La direttiva 2013/33 è stata trasposta nel diritto irlandese mediante lo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Regulations 2018 ( 8 ) [regolamento del 2018 relativo alle Comunità europee (condizioni di accoglienza)], (in prosieguo: il «regolamento»).

9. Ai sensi del regolamento, le condizioni materiali di accoglienza sono «fornite a un destinatario al fine di garantire il rispetto della [direttiva 2013/33]» e consistono in: «a) alloggio, vitto e prestazioni accessorie fornite in natura, b) il sussidio per le spese giornaliere, e c) vestiario fornito in forma di sussidio economico ai sensi dell’articolo 201 del [OSCURATO:PERSONA] 2005 (legge consolidata sulla previdenza sociale del 2005)».

10. Il sussidio per le spese giornaliere ([OSCURATO:PERSONA]) è definito come «la parte delle condizioni materiali di accoglienza costituita da un sussidio settimanale erogato, nell’ambito di un regime gestito dal [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e della Protezione sociale, Irlanda), a un beneficiario per consentirgli di far fronte a spese personali accessorie».

11. L’articolo 4 del regolamento contempla la deroga che figura all’articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 per il caso in cui le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite, ma precisa che tale misura eccezionale deve comunque rispondere «alle esigenze essenziali del beneficiario».

12. Il giudice del rinvio spiega che, in una delle cause di cui sono stati investiti i giudici irlandesi, nella sentenza SY/[OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth ( 9 ), la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) ha constatato che il ministro aveva violato gli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento e dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per avere omesso di fornire a un richiedente protezione internazionale alloggio, cibo o servizi sanitari, e ha dichiarato illegittima la mancata fornitura al richiedente, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle «condizioni materiali di accoglienza» ai sensi del regolamento, constatando la violazione dei diritti del richiedente ai sensi dell'articolo 1 della Carta. [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato tale sentenza.

Tuttavia, SY non aveva chiesto il risarcimento dei danni.

II. Fatti

13. S.A., cittadino afgano, e R.J., cittadino indiano, hanno presentato domanda di protezione internazionale in Irlanda rispettivamente il 15 febbraio e il 20 marzo 2023.

14. Essi hanno acquisito il diritto alle condizioni materiali di accoglienza ai sensi del regolamento.

Tuttavia, non è stato fornito loro un alloggio.

I ricorrenti hanno ricevuto un unico buono di EUR

25. Al momento della domanda essi non erano ammissibili al sussidio per le spese giornaliere per i richiedenti asilo in quanto le autorità irlandesi hanno ritenuto tale ammissibilità subordinata al soggiorno presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo.

15. I ricorrenti hanno dormito all’addiaccio per le strade di Dublino in un clima spesso umido e gelido o occasionalmente in alloggi precari.

16. S.A. afferma di essere stato assistito dall’[OSCURATO:PERSONA], un’organizzazione non governativa, la quale gli ha fornito un elenco di enti di beneficenza di Dublino e gli ha fornito pasti e accesso a servizi igienici per persone senza dimora.

Egli ha subito e assistito a violenze per strada, e ha temuto di essere aggredito e derubato dei propri effetti personali.

Dopo alcune settimane durante le quali ha dormito per strada, egli si è spostato in un parcheggio multipiano nel comune di Skerries, nei pressi di Dublino.

Occasionalmente è stato invitato a dormire nelle case di connazionali afghani.

A volte è rimasto senza un pasto adeguato per due giorni consecutivi in quanto non poteva permettersi di recarsi in centro città per avere accesso ai pasti offerti dagli enti di beneficenza, o di acquistare cibo.

Ha spesso trascorso cinque o sei giorni senza fare una doccia o lavarsi perché era molto difficile accedere alle strutture.

Si è descritto come infreddolito, affamato, umiliato e spaventato.

S.A. aveva subito lesioni in un incidente stradale avvenuto in Ungheria mentre si recava in Irlanda, per le quali aveva ricevuto cure mediche d’emergenza.

Ha ottenuto referti medici che attestavano una commozione cerebrale e i dolori sofferti e li ha trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la priorità nell’assegnazione di un alloggio per motivi di vulnerabilità.

17. R.J. dichiara che, dormendo per le strade di Dublino, ha ricevuto da un ente di beneficenza una tenda, cibo e vestiario.

Egli ha dichiarato di essere stato spesso affamato, ma di avere talvolta ricevuto cibo da organizzazioni caritative.

Ogni notte temeva che la sua tenda venisse incendiata da persone che avevano preso di mira altri richiedenti protezione internazionale.

Non era in grado di soddisfare le proprie esigenze igieniche.

Nel periodo in cui ha vissuto per strada, R.J. ha sviluppato vari problemi di salute.

Egli ha dichiarato che era ormai disperato e temeva per il suo futuro e il suo benessere.

R.J. dichiara di essersi sentito solo e spaventato.

18. I ricorrenti hanno presentato domanda alle autorità irlandesi per ottenere il riconoscimento del loro stato di vulnerabilità, ma le loro domande non sono state accolte.

19. A seguito di un cambiamento delle condizioni di ammissibilità per un sussidio, a ciascuno dei richiedenti è stata concessa, rispettivamente il 5 aprile 2023 e il 20 aprile 2023, con effetto retroattivo dalla data della domanda di protezione internazionale, un sussidio per le spese giornaliere pari a EUR 38,80 a settimana.

Hanno inoltre potuto ottenere sussidi per soddisfare esigenze aggiuntive ad hoc.

20. S.A e R.J. hanno ottenuto un alloggio rispettivamente il 27 aprile e il 22 maggio 2023, dopo avere trascorso rispettivamente 71 e 64 giorni per strada senza dimora.

21. Successivamente, i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso le autorità irlandesi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte), giudice del rinvio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per la mancata fornitura di alloggio, cibo, acqua e altre condizioni materiali di accoglienza al fine di soddisfare le loro esigenze essenziali.

22. Dinanzi a tale giudice, le autorità irlandesi non contestano che ai ricorrenti debbano essere concesse le pronunce richieste nel procedimento relativo alla violazione delle norme nazionali che attuano la direttiva 2013/33 e dell’articolo 1 della Carta.

Tuttavia, essi negano che i ricorrenti abbiano diritto al risarcimento dei danni, in quanto, a loro parere, le violazioni del diritto dell'Unione sarebbero dovute a circostanze costituenti forza maggiore e non sarebbero quindi «sufficientemente qualificate» in base alla seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame .

23. Le autorità irlandesi non hanno invocato una carenza di risorse economiche.

Tuttavia, essi sostengono che l'afflusso senza precedenti di cittadini di paesi terzi che hanno chiesto protezione temporanea o internazionale in Irlanda ha esaurito la capacità ricettiva prevista da tali autorità, cosicché, per un periodo di quattro mesi e mezzo, dei maschi adulti, singoli, non vulnerabili, sono rimasti senza offerte di alloggio da parte delle autorità nazionali.

Tali autorità avrebbero tuttavia compiuto ogni ragionevole sforzo per fornire alloggi alle persone interessate e soddisfare altre esigenze di accoglienza.

Pertanto, la violazione del diritto dell'Unione di cui trattasi non sarebbe stata intenzionale.

24. Le autorità irlandesi affermano inoltre che, nel diritto dell’Unione, la forza maggiore è comunque disponibile come esimente autonoma.

25. Il giudice del rinvio osserva che una relazione pubblicata nel 2020 aveva consigliato all'Irlanda di pianificare l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale sulla base di circa 3500 nuove domande all’anno.

Tuttavia, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tra il febbraio 2022 e il maggio 2023 sono arrivati in Irlanda quasi 100000 cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale, di cui oltre 80000 hanno dovuto essere alloggiati dalle autorità irlandesi.

26. Alla luce di tale situazione, il giudice del rinvio solleva la questione della possibilità per uno Stato membro di eccepire la forza maggiore per sottrarsi alla responsabilità in caso di violazione del diritto dell'Unione, in particolare quando gli obblighi di cui trattasi derivano da diritti inviolabili sanciti dalla Carta e sono espressi in termini imperativi e inderogabili nella direttiva 2013/33.

27. Qualora tale possibilità dovesse essere riconosciuta, occorrerebbe allora stabilire se sia possibile invocare l’esimente di forza maggiore qualora non sia possibile gestire le circostanze di cui trattasi senza sacrifici sproporzionati, qualora sia stata adottata ogni misura ragionevole o qualora sia obiettivamente impossibile l’osservanza del diritto dell'Unione.

La natura della normativa di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe giustificare un esame rigoroso, tanto più che la necessità di una capacità aggiuntiva di alloggi permanenti ha cessato di essere imprevedibile dopo un certo periodo.

Ci si sarebbe quindi potuti attendere che le autorità irlandesi, che disponevano di risorse economiche sufficienti, si sforzassero di reperire alloggi privati per le persone interessate, erogando buoni di pernottamento o un’assistenza economica di importo superiore, o installando ricoveri di emergenza.

28. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se, nel caso in cui l’esimente della «forza maggiore» non sia prevista da una direttiva o dal regolamento di attuazione di cui trattasi, tale esimente possa comunque essere eccepita per opporsi a una domanda di risarcimento danni fondata sulla sentenza Francovich per violazione di un obbligo di diritto dell’Unione che conferisce ai singoli diritti derivanti dal diritto fondamentale alla dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta [come esimente nell’ambito della seconda parte del criterio ( Brasserie du Pêcheur e Factortame ) o in altro modo].

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano i parametri e la corretta portata di tale esimente della forza maggiore.

III. Procedimento dinanzi alla Corte

29. Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA], il governo italiano, l'[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati e la Commissione europea.

All’udienza del 5 febbraio 2025 hanno presentato osservazioni orali i ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA], il governo italiano e la Commissione europea.

IV. Valutazione

30. Con le sue questioni, che dovrebbero essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno Stato membro possa invocare l’esimente di forza maggiore per opporsi ad una domanda di risarcimento danni fondata sulla responsabilità dello Stato per violazione di obblighi di diritto dell'Unione imposti dalla direttiva 2013/33, che costituiscono parte del diritto fondamentale alla dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta.

In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede indicazioni supplementari sulla nozione di violazione «sufficientemente qualificata» ai sensi del diritto dell'Unione e a quali condizioni tale esimente possa essere eccepita.

31. Prima di esaminare la questione se l’esimente della forza maggiore possa essere eccepita nell'ambito di una domanda di risarcimento danni fondata sulla giurisprudenza Francovich , occorre sottolineare che la questione sollevata dal giudice del rinvio appare basarsi sul presupposto che la situazione di cui trattasi non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33, il quale stabilisce le norme applicabili ai casi in cui le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Occorre pertanto esaminare innanzitutto se tale disposizione sia applicabile alle circostanze attuali.

32. Se la situazione di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, tale disposizione stabilisce un quadro entro il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono agire.

In tal caso, la questione della forza maggiore si pone solo se le circostanze del caso di specie non sono state contemplate dal legislatore.

33. Al riguardo, nella sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV ( 10 ), concernente la direttiva relativa ai pacchetti turistici ( 11 ), la Corte ha dichiarato che, nonostante l’assenza di qualsiasi riferimento, in una direttiva, alla forza maggiore, la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» concretizza la nozione di «forza maggiore» nell’ambito di detta direttiva ( 12 ).

In un altro contesto, nella sentenza del 26 settembre 2013, ÖBB-Personenverkehr , la Corte ha stabilito che il regolamento che disciplina i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario omette scientemente di esonerare le parti dalla responsabilità dovuta a circostanze inevitabili e straordinarie ( 13 ).

Seguendo tale giurisprudenza, si potrebbe argomentare che, prevedendo una deroga all'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, il legislatore dell'Unione abbia già disciplinato la questione, escludendo così la necessità di considerare un’esimente generale basata sulla forza maggiore.

Ciò renderebbe superflua la discussione sulla sua disponibilità nell’ambito di una causa fondata sulla giurisprudenza Francovich .

34. Per tale motivo, le presenti conclusioni sono strutturate in due parti.

In primo luogo, esaminerò la definizione di forza maggiore e valuterò se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 possa costituire la sua espressione specifica in circostanze di esaurimento della capacità di alloggio date dal massiccio afflusso in Irlanda di persone bisognose di protezione internazionale (sezione A).

In secondo luogo, valuterò l’esimente della forza maggiore nell'ambito della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , considerando le sue implicazioni ai fini della constatazione dell'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sezione B).

A. Sull'applicabilità dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33

1. Portata dell'esimente della forza maggiore

35. Innanzitutto occorre ricordare che la nozione di forza maggiore è stata fatta valere dinanzi alla Corte in diversi settori del diritto dell'Unione ed è intesa nella giurisprudenza come riferita a «circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» ( 14 ).

Non avendo la nozione di forza maggiore il medesimo contenuto nei diversi settori d’applicazione del diritto dell’Unione, il suo significato deve essere determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti ( 15 ).

36. Nell'ambito dei ricorsi per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, la Corte ha riconosciuto che un caso di forza maggiore può costituire una possibile esimente per l'inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione.

Infatti, è stato riconosciuto che uno Stato membro che si trova a dover far fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili che gli impediscono di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione può appellarsi a una situazione di forza maggiore ( 16 ).

37. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che la soglia per dimostrare la sussistenza di circostanze che configurino la forza maggiore è elevata.

Anche in circostanze anormali e imprevedibili, uno Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure a propria disposizione per conformarsi al diritto dell'Unione ( 17 ).

Nella sentenza Vilkas , nel contesto di una decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, il criterio è stato espresso in termini di conseguenze di azioni non previste e imprevedibili che non possono essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle autorità ( 18 ), nozione che deve essere interpretata restrittivamente ( 19 ).

Tale formulazione è stata adottata da ultimo nella sentenza UFC – Que choisir e CLCV ( 20 ).

Inoltre, come indica l'espressione «difficoltà momentaneamente insormontabili» ( 21 ), l'interpretazione restrittiva della nozione di forza maggiore implica che, se l'evento che causa l'impossibilità di adempiere è temporaneo, l'obbligo derivante dal diritto dell'Unione può essere sospeso solo per la durata dell'evento e per un periodo ragionevolmente breve.

38. È altresì costantemente affermato dalla giurisprudenza che le difficoltà dell’ordinamento giuridico interno non possono giustificare l'inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ( 22 ).

Oltre a ciò, la forza maggiore non può riferirsi a difficoltà di ordine interno derivanti dall’organizzazione politica o amministrativa di uno Stato membro o dalla mancanza di competenze, cognizioni o mezzi ( 23 ).

39. Nella giurisprudenza, e più recentemente durante la pandemia di COVID‑19, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno invocato la forza maggiore dovuta alla crisi sanitaria senza precedenti ( 24 ).

Tuttavia, la Corte ha affermato che, sebbene tale pandemia costituisse una circostanza inevitabile e straordinaria, essa non giustificava automaticamente una sospensione generalizzata degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

La Corte ha preteso una dimostrazione specifica di come la pandemia abbia direttamente impedito il rispetto della direttiva in questione e del motivo per cui non si sarebbero potute adottare misure alternative per adempiere gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione ( 25 ).

40. In sostanza, uno Stato membro che si trova a dover far fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili che gli impediscono di conformarsi ai suoi obblighi specifici derivanti dal diritto dell’Unione può appellarsi a una situazione di forza maggiore, ma solo per il periodo necessario a porre rimedio a tali difficoltà.

2. Se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 costituisca espressione specifica di forza maggiore

41. La direttiva 2013/33 stabilisce norme minime relative l'accoglienza ( 26 ).

Il suo articolo 17 stabilisce le disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria ( 27 ).

In particolare, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/33, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere a che i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] membri devono anche provvedere a che le misure adottate a tali scopi assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

L’articolo 18 della direttiva 2013/33 enuncia le modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza.

42. L’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 stabilisce che «in casi debitamente giustificati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora [...] le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite».

Esso consente quindi agli [OSCURATO:PERSONA] membri di discostarsi in via eccezionale dalle condizioni materiali di accoglienza standard, a condizione che tale deroga sia debitamente giustificata e si applichi solo per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile .

43. Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di deroghe, tale disposizione deve essere applicata in modo concreto e puntuale, per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche ( 28 ).

Inoltre, in quanto eccezione, l'articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 deve essere di stretta interpretazione e impone all’autorità che adotta la decisione l’onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga ( 29 ).

Spetta al giudice nazionale verificare se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

44. L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 è inteso a fornire agli [OSCURATO:PERSONA] membri una certa flessibilità per agire in circostanze straordinarie.

Sebbene tale disposizione non utilizzi esplicitamente il termine forza maggiore, essa fa riferimento alle espressioni «in via eccezionale», «in casi debitamente giustificati» e «periodo ragionevole».

Tali elementi possono essere intesi come espressione specifica di condizioni di forza maggiore corrispondenti a circostanze anormali e imprevedibili, nella misura in cui l'evento che causa la perdita della capacità di alloggio corrisponde a un evento anormale e imprevedibile.

Pertanto, tale disposizione potrebbe essere interpretata come uno specifico riconoscimento legislativo di circostanze eccezionali che giustificano una deroga temporanea agli obblighi di cui all'articolo 18 di tale direttiva.

Una di tali situazioni specifiche è l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili, purché sia dimostrato che l'evento che ha causato la perdita della capacità di alloggio fosse imprevedibile e anormale.

45. Ne consegue che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 può essere interpretato nel senso che riguarda circostanze straordinarie, dando così espressione concreta alla nozione di forza maggiore.

Quando circostanze anormali e imprevedibili esauriscono la capacità di alloggio, rendendo impossibile garantire gli usuali standard di accoglienza ( 30 ), la situazione, per il periodo necessario a risolvere tali difficoltà, rientra nella lettera b) di tale disposizione.

46. A tale riguardo, nella sentenza Commissione / Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( 31 ), la Corte ha dichiarato che «adottando [la direttiva] 2013/33, il legislatore dell’Unione ha altresì provveduto a prendere in considerazione la situazione in cui uno Stato membro debba far fronte a un aumento molto significativo del numero di domande di protezione internazionale», ed ha aggiunto che «l’articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 consent[e] di derogare parzialmente alle disposizioni di tale direttiva qualora (…) le capacità di collocamento in centri di accoglienza siano esaurite» ( 32 ).

Da tale sentenza si può dedurre che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 dispone per il caso di circostanze eccezionali qualora le capacità di alloggio per richiedenti protezione internazionale siano esaurite.

In particolare, il riferimento a un «aumento molto significativo» delle domande di protezione internazionale sottolinea chiaramente che tale disposizione è intesa affrontare situazioni straordinarie e non normali difficoltà.

47. Inoltre, per analogia, se un evento come la pandemia di Covid-19 è stato considerato come potenzialmente rientrante nell'ambito di una direttiva come la direttiva sui pacchetti turistici, allora anche un evento come un massiccio afflusso di rifugiati può essere disciplinato dal legislatore e rientrare così nel quadro di una direttiva.

Inoltre, se la Corte riconosce che le circostanze straordinarie possono essere specificamente disciplinate dal diritto derivato nell'ambito della normativa a tutela dei consumatori in virtù della direttiva sui pacchetti turistici, si può allora ragionevolmente presumere che anche i diritti sociali fondamentali, quali quelli conferiti dalla direttiva 2013/33, possano essere soggetti a regolamentazione da parte del legislatore in situazioni estreme, come un massiccio afflusso di rifugiati che esaurisce la capacità di alloggio esistente, a condizione che la situazione fosse imprevedibile, eccedendo ogni previsione ragionevole.

48. Tuttavia, tale massiccio afflusso di rifugiati non può essere considerato situazione eccezionale per un periodo illimitato in quanto, ad un certo momento, tale situazione perde il suo carattere di evento anormale e imprevedibile.

Il riferimento a un «periodo ragionevole» nell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 corrobora tale interpretazione.

Inoltre, tale disposizione richiede che si tratti di «casi debitamente giustificati», il che, secondo la giurisprudenza della Corte, implica la dimostrazione specifica che un massiccio afflusso di persone richiedenti protezione ha impedito il rispetto della direttiva in questione.

Spetta al giudice nazionale verificare se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

49. Ciò suggerisce che, nel caso di specie, l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 dovrebbe essere considerato la difesa adeguata, a condizione che la risoluzione delle difficoltà duri per un ragionevole lasso di tempo.

Ne consegue che, trascorso tale periodo, lo Stato membro non può più avvalersi di tale disposizione.

Occorre inoltre rilevare che l'articolo 18, paragrafo 9, lettere a) e b), di tale direttiva riguarda due casi molto specifici, vale a dire la valutazione delle esigenze specifiche del richiedente (a) e l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio (b).

Ne consegue che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 non disciplina altri casi (quali catastrofi naturali o guerre, che sono stati discussi all'udienza dinanzi alla Corte) in cui gli alloggi sono inesistenti o assenti a causa di difficoltà insormontabili che si verificano all'interno o nelle vicinanze dello Stato membro interessato.

Pertanto, l'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 quale espressione specifica di forza maggiore non esclude che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano invocare la forza maggiore come esimente generale in altri casi.

50. In conclusione, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per circostanze eccezionali, l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 dovrebbe essere considerato espressione specifica della forza maggiore.

Di conseguenza, un massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale non può costituire un’esimente di forza maggiore autonoma, dal momento che tale disposizione già prevede un quadro per gestire tali afflussi.

Nella fattispecie, le autorità di uno Stato membro non possono eccepire l’esimente della forza maggiore per giustificare di non aver provveduto alle esigenze essenziali di un richiedente protezione internazionale al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 ( 33 ).

51. Tuttavia, se la situazione non riguarda l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio dovuto ad un elevato numero di domande di protezione internazionale, la forza maggiore, come giustificazione distinta e più generale, potrebbe diventare rilevante nell'ambito della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame .

52. Ne consegue che una situazione di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio a causa di un massiccio afflusso di rifugiati rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33, purché il giudice nazionale accerti che le condizioni per l'applicazione di tale disposizione siano soddisfatte.

In tal caso, occorre riformulare le questioni poste dal giudice del rinvio, in quanto le condizioni per l'applicazione del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame sono esaminate basandosi sul presupposto che l'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva disciplini la situazione di cui trattasi.

3. Riformulazione della questione pregiudiziale

53. Qualora la Corte ritenga l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 applicabile ad una situazione di massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale che comporti l'esaurimento della capacità di alloggio ordinaria nello Stato membro ospitante, allora le questioni pregiudiziali dovrebbero essere riformulate nel senso che il giudice del rinvio chiede alla Corte se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, letto alla luce del diritto alla dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per circostanze eccezionali, debba essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito di una domanda di risarcimento danni, tale Stato membro invochi la forza maggiore per esaurimento della capacità di alloggio a causa di tale afflusso.

4. Sull’applicazione del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame a) Comportamento in violazione del diritto dell'UE

54. Dal momento che gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33 stabiliscono l'obbligo generale di fornire condizioni materiali di accoglienza, compreso l'alloggio, l’inosservanza di tali disposizioni costituirebbe di norma una violazione.

Tuttavia, se l'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva consente una deroga in caso di esaurimento temporaneo della capacità di alloggio ed è interpretato come espressione di forza maggiore, la mancata fornitura di alloggio da parte dello Stato membro potrebbe non essere necessariamente considerata illegittima, purché siano soddisfatte le condizioni per invocare tale disposizione.

In tal caso, la violazione ai sensi del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame non deriverebbe direttamente dagli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33, ma piuttosto da una potenziale erronea applicazione o indebita invocazione dell'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva.

Se uno Stato membro invoca indebitamente la forza maggiore ai sensi di detto articolo senza soddisfarne le condizioni, la violazione riguarderebbe la disposizione stessa.

55. Di conseguenza, se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 è applicato erroneamente, ad esempio, se le condizioni per la deroga non sono soddisfatte, lo Stato membro potrebbe allora comunque risultare in violazione degli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

In tal caso, la responsabilità dello Stato potrebbe sorgere, purché la violazione sia sufficientemente qualificata ai sensi del diritto dell'Unione. b) Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione 1) Il criterio stabilito dalla giurisprudenza

56. La Corte ha stabilito che, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di un potere discrezionale, una violazione sufficientemente qualificata implica che vi sia stata una manifesta e grave inosservanza da parte di uno Stato membro dei limiti a tale discrezionalità ( 34 ).

Si afferma pertanto che il criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame è funzione della discrezionalità ( 35 ).

57. La Corte, al punto 55 della sentenza nella causa Brasserie du Pêcheur e Factortame , ha affermato che il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione, dei limiti posti al suo potere discrezionale.

Per valutare se uno Stato membro abbia violato in maniera manifesta e grave i limiti posti al suo potere discrezionale, la Corte ha elencato alcuni elementi che possono essere presi in considerazione ( 36 ).

Al punto 56 di tale sentenza la Corte ha affermato che fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l'ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali o dell’Unione, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l'inescusabilità di un eventuale errore di diritto ( 37 ), la circostanza che i comportamenti adottati da un'istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all'omissione, e l'adozione o il mantenimento in vigore di misure o di prassi nazionali contrarie al diritto dell’Unione ( 38 ).

In ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l'illegittimità del comportamento in questione ( 39 ).

58. Se, tuttavia, lo Stato membro dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata ( 40 ). 2) Se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 lasci un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri

59. L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 sembra lasciare una certa discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il modo in cui gestiscono le situazioni in cui la capacità di alloggio è esaurita.

Al riguardo, tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire in via eccezionale modalità (...) diverse per le condizioni materiali di accoglienza quando le capacità di alloggio sono temporaneamente esaurite.

Ciò suggerisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di una certa flessibilità nel decidere le modalità con cui fornire condizioni di accoglienza materiali quando gli alloggi non sono disponibili.

Al riguardo, va osservato che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 non definisce concretamente come gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero gestire la scarsezza di capacità, il che implica che essi dispongono di una certa discrezionalità quanto alle misure specifiche adottare, che si tratti di ricoveri di emergenza, alloggi temporanei, di assistenza economica o altre soluzioni.

Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, che chiarisce che l'obbligo di fornire condizioni materiali di accoglienza è imperativo, ma gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità quanto alle modalità di adempimento ( 41 ).

60. Ad esempio, nella sentenza nella causa Saciri , la Corte ha riconosciuto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di fornitura delle condizioni materiali di accoglienza, che sia attraverso l'alloggio diretto o sussidi economici.

Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione in udienza, tale discrezionalità si applica ai mezzi ma non al principio.

Sebbene tale sentenza riguardasse gli obblighi generali di accoglienza, piuttosto che le deroghe ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, il principio secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di una certa flessibilità nell'attuazione entro i limiti del diritto dell'Unione è rilevante anche in questo caso.

61. Occorre rilevare che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, stabilisce sia la base, sia i limiti del potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di derogare all'articolo 18, paragrafi da 1 a 8, e non agli obblighi più ampi della direttiva o del diritto dell'Unione in materia di asilo nel suo complesso.

L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri solo un margine di discrezionalità molto limitato, dal momento che fa riferimento alla definizione di «modalità (...) diverse» per le condizioni materiali di accoglienza.

Inoltre, detto articolo stabilisce, in termini inequivocabili, un obbligo di soddisfare le «esigenze essenziali» dei richiedenti protezione internazionale.

Ne consegue che, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere i mezzi con cui fornire le condizioni di accoglienza, essi non possono eludere i loro obblighi, derivanti dal diritto dell'Unione, di soddisfare le esigenze essenziali, come un alloggio adeguato per i richiedenti protezione internazionale ( 42 ), al fine di garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali.

62. Al riguardo, è importante sottolineare che la direttiva 2013/33 mira a garantire il pieno rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta, che è strettamente connesso all'articolo 4 ( 43 ) della stessa.

Il diritto alla dignità umana è un diritto assoluto e inderogabile ( 44 ), che costituisce il fondamento di altri diritti fondamentali, e non può essere limitato.

63. Pertanto, la Corte ha ripetutamente ribadito che l'economia generale e la finalità della direttiva 2013/33, nonché il rispetto dell'inviolabilità della dignità umana sancita dall'articolo 1 della Carta, ostano in modo assoluto a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non forniscano a un richiedente asilo, anche solo per un periodo temporaneo, le condizioni materiali minime di accoglienza previste da tale direttiva ( 45 ).

Per quanto riguarda la natura delle norme minime imposte agli [OSCURATO:PERSONA] membri, il considerando 11 della direttiva 2013/33 stabilisce che ai richiedenti protezione internazionale deve essere garantito un «livello di vita dignitoso» ( 46 ).

64. In particolare, nella sentenza Saciri la Corte ha sottolineato che, indipendentemente dal fatto che le condizioni materiali di accoglienza siano fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni, esse devono essere sufficienti «affinché siano garantite ai richiedenti asilo le esigenze essenziali» ( 47 ), nel senso che devono essere sufficienti a garantire un livello di vita dignitoso, essere adeguate per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, se del caso, nell’ambito del mercato privato della locazione ( 48 ).

Ai fini della presente causa, occorre rilevare che la Corte ha specificamente sottolineato che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri garantire il rispetto da parte delle autorità nazionali delle norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo, ove la saturazione delle reti di accoglienza non può giustificare alcuna deroga all’osservanza di tali norme ( 49 ).

65. Inoltre, la Corte ha affermato che il rispetto della dignità umana, ai sensi dell’articolo 1 della Carta, richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali un alloggio, cibo, vestiario e igiene personale, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana ( 50 ).

Inoltre, la Corte ha precisato che l’articolo 4 della Carta sarebbe violato se l’indifferenza delle autorità di uno Stato membro avesse come conseguenza che una persona completamente dipendente dall’assistenza pubblica si venga a trovare, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana ( 51 ).

66. A tale riguardo, in una causa relativa alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza, la Corte ha ribadito che una mancata fornitura anche solo temporanea di tutte le condizioni materiali di accoglienza o di quelle relative all'alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l'obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, giacché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali disporre di un alloggio, vitto, vestiario e igiene personale ( 52 ).

67. Alla luce di quanto precede, ritengo che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, letto alla luce del diritto alla dignità umana e alla protezione contro i trattamenti inumani o degradanti sancito dagli articoli 1 e 4 della Carta, debba essere interpretato, innanzitutto, come espressione specifica della forza maggiore, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per circostanze eccezionali; in secondo luogo, come applicabile ad una situazione di massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale che comporti l'esaurimento della capacità di alloggio ordinaria nello Stato membro ospitante; e, in terzo luogo, nel senso che osta a che, nell'ambito di una domanda di risarcimento danni, tale Stato membro invochi la forza maggiore per esaurimento della capacità di alloggio a causa di tale afflusso.

68. Qualora la Corte ritenga che la causa non possa essere risolta sulla base dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 e reputi necessario esaminare l'applicabilità della forza maggiore come esimente autonoma, espongo i seguenti punti in via subordinata.

B. La forza maggiore come esimente autonoma

69. Basandosi sul presupposto che la forza maggiore possa essere eccepita come esimente autonoma per opporsi a una domanda di risarcimento dei danni per violazione della direttiva 2013/33 da parte di uno Stato membro, il giudice del rinvio chiede se tale esimente sia applicabile nelle circostanze del caso di specie.

1. L’identificazione della norma violata dallo Stato membro interessato

70. In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio non ha individuato quale norma della direttiva 2013/33 sia stata violata dallo Stato membro interessato.

Esso eccepisce, invece, una violazione di «obblighi di diritto dell'Unione» imposti da «diritti inviolabili della Carta (nella fattispecie, dall’articolo 1 della stessa), che sono espressi in termini imperativi e inderogabili [in tale direttiva] e che riguardano i bisogni più elementari necessari per soddisfare uno standard minimo di dignità umana».

71. A mio avviso, prima di applicare la seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , è importante identificare la norma che è stata violata dallo Stato membro interessato.

72. Al riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, quando viene invocata come mezzo per non conformarsi alla direttiva 2013/33, la forza maggiore opera come «giustificazione in bianco», poiché mira a giustificare l'inosservanza di tutte le disposizioni di tale direttiva.

Tuttavia, nell'esame delle domande dei ricorrenti, sembrerebbe che le norme violate dall'Irlanda siano gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33.

Sebbene spetti al giudice nazionale individuare la norma specifica violata, si presume, ai fini della presente causa, che la norma in questione figuri in detti due articoli della direttiva 2013/33.

2. La seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame e la valutazione della discrezionalità

73. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per quanto riguarda l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, il carattere intenzionale o involontario della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto e l’atteggiamento adottato dalle istituzioni dell'Unione.

Esso sostiene, in sostanza, che il massiccio afflusso di rifugiati ucraini dopo l'inizio della guerra nel 2022 e l'aumento del numero di richiedenti protezione internazionale dopo la pandemia di COVID-19 costituiscono una situazione di forza maggiore tale per cui la violazione dei diritti dei ricorrenti sarebbe involontaria.

74. Come spiegato in precedenza, la seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame è «funzione della discrezionalità» ( 53 ).

A tale riguardo, occorre distinguere, da un lato, una violazione delle «esigenze essenziali» ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 e, dall’altro, una violazione degli altri obblighi di cui agli articoli 17 e 18 di tale direttiva, dal momento che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non godono dello stesso grado di discrezionalità nell'attuazione di tali disposizioni.

A differenza della nozione di «esigenze essenziali» di cui all'articolo 18, paragrafo 9, ultima frase, della direttiva 2013/33 ( 54 ), gli altri obblighi di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33 lasciano un margine di discrezionalità in alcuni ambiti, come i mezzi per soddisfare le esigenze materiali dei richiedenti protezione internazionale, che possono andare oltre la soddisfazione delle loro esigenze essenziali.

75. In effetti, l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, in fine , stabilisce uno standard minimo inderogabile di «esigenze essenziali» nel quadro più ampio degli articoli 17 e 18 di tale direttiva.

Esso è volto a garantire che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangano vincolati da un obbligo assoluto di salvaguardare le esigenze essenziali dei richiedenti, che prevalga così essenzialmente su qualsiasi margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando non riescono a soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale.

Nel trattare i requisiti derivanti dalla nozione di «esigenze essenziali», interpretata alla luce dell'articolo 1 della Carta, è evidente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non godono di alcun margine di discrezionalità quanto alla possibilità di soddisfare tali esigenze essenziali.

Di conseguenza, il mero mancato soddisfacimento di tali esigenze essenziali è di per sé sufficiente a configurare una violazione sufficientemente qualificata, senza che si renda necessario prendere in considerazione ulteriori fattori sulla base della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame .

76. Tale lettura di detto criterio è, peraltro, coerente con la Carta, dal momento che la nozione di «esigenze essenziali» è intrinsecamente legata alla dignità umana che, come ho spiegato in precedenza, è un diritto assoluto e inderogabile, il quale costituisce la base di altri diritti fondamentali, e non può essere limitata ( 55 ).

Ciò significa che la semplice violazione di un obbligo imposto dall'articolo 1 della Carta è sempre qualificata.

L' inviolabilità ai sensi dell'articolo 1 della Carta significa che tale protezione non può mai essere derogata, neppure in casi di emergenza ( 56 ).

77. Di conseguenza, nell'ambito della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , l’inadempimento degli obblighi di garantire le esigenze essenziali viola la dignità umana della persona interessata, configurando automaticamente una violazione sufficientemente qualificata.

78. Nel caso di specie, si tratta di stabilire se la forza maggiore possa giustificare l’inadempimento dell'obbligo di soddisfare le «esigenze essenziali» dei richiedenti protezione internazionale, che è intrinsecamente legato al diritto fondamentale alla dignità umana.

A mio avviso, se la violazione riguarda diritti assoluti, come la dignità umana, è difficile invocare la forza maggiore, proprio perché tali diritti sono inderogabili.

79. Poiché la direttiva 2013/33 attua obblighi in materia di diritti fondamentali, essa deve essere interpretata conformemente agli articoli 1 e 4 della Carta che, in virtù dell'obbligo di cui all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, devono essere letti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) relativa all'articolo 3 della CEDU.

Per determinare se uno Stato membro abbia mancato di soddisfare le «esigenze essenziali» dei richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva, occorre prendere in considerazione tale giurisprudenza.

80. Al riguardo, è importante sottolineare che, nella sua sentenza N.H. e a./Francia ( 57 ), la Corte EDU ha constatato che la Francia aveva violato l'articolo 3 della CEDU in circostanze in cui i richiedenti asilo erano stati privati del soddisfacimento di esigenze essenziali come l’alloggio e l’accesso ai servizi igienico-sanitari.

La valutazione della Corte EDU si è basata su diversi criteri chiave, tra cui, in primo luogo, le condizioni materiali di vita dei richiedenti protezione internazionale in attesa dell'esito delle loro domande di asilo; in secondo luogo, il periodo di tempo per il quale i richiedenti avevano subito tali condizioni e la mancanza di un sostegno adeguato durante tale periodo ( 58 ); in terzo luogo, l'esistenza di un obbligo positivo dello Stato ( 59 ); in quarto luogo, la particolare vulnerabilità dei ricorrenti in quanto richiedenti asilo; e in quinto luogo, se le autorità nazionali avessero adottato le misure necessarie per garantire che i richiedenti avessero accesso a un alloggio o ad altre forme di assistenza sociale.

Il mancato intervento tempestivo ed efficace ha contribuito all’accertamento di una violazione ( 60 ).

81. Al riguardo, la sentenza della Corte EDU N.H. e a./Francia definisce la soglia al di sotto della quale le condizioni materiali diventano inumane o degradanti.

Ciò significa che il diritto dell'Unione non può essere interpretato in modo da consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare standard nazionali inferiori.

Pertanto, nell'interpretazione della direttiva 2013/33, i requisiti di alloggio adeguato, mezzi sufficienti per mantenere un livello di vita dignitoso e accesso all'assistenza sanitaria non possono essere inferiori a quanto richiesto dall'articolo 1 della Carta.

In caso contrario, tali standard inferiori rischierebbero di esporre i richiedenti asilo a condizioni equivalenti a un trattamento inumano o degradante.

Al riguardo, occorre rilevare che, nella sentenza Ibrahim e a ., la Corte non ha definito la soglia di gravità facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU sull'articolo 3 della CEDU, ma piuttosto facendo riferimento alla soglia adottata nella sentenza Jawo , vale a dire «una situazione di estrema deprivazione materiale» ( 61 ).

Inoltre, sembrerebbe che il fattore determinante della gravità della violazione sia il grado di sofferenza delle persone fisiche necessario per determinare l'applicazione dell'articolo 1 della Carta, piuttosto che il dolo o la colpa dello Stato.

82. Ne consegue che, se uno Stato membro non fornisce un alloggio di base, mezzi di sussistenza o assistenza sanitaria, esso viola gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33, nonché gli articoli 1 e 4 della Carta.

Pertanto, uno Stato membro non può eccepire la forza maggiore per giustificare il mancato soddisfacimento delle esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale.

Inoltre, anche ammettendo che uno Stato membro possa mancare di rispettare alcune disposizioni della direttiva per cause di forza maggiore, esso avrebbe comunque il dovere attivo di proteggere la dignità umana ( 62 ).

83. Ne consegue inoltre che, ai fini della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , nel caso in cui la Corte lo esamini comunque, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno alcun margine discrezionale per abbassare il livello della protezione al di sotto degli standard minimi richiesti dagli articoli 1 e 4 della Carta, che mirano a prevenire trattamenti inumani o degradanti.

Sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengano un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di organizzazione e attuazione delle condizioni di accoglienza, essi sono tenuti a rispettare tale soglia minima di protezione dei diritti fondamentali nell'attuazione della direttiva 2013/33.

Se l'Irlanda non lo ha fatto, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare, l'argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’esimente della forza maggiore sarebbe giustificata nel caso di specie dato che la violazione e il danno da essa derivato erano non intenzionali o involontari e che l'errore in questione era scusabile, non può essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame .

84. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli sforzi fatti a livello dell'UE per istituire un patto sulla migrazione e l'asilo che comporti una distribuzione più equa delle domande di protezione internazionale, equivalgono a «comportamenti adottati da un’istituzione [dell'UE]» ai sensi del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame .

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale patto riflette il riconoscimento da parte dell'Unione europea che l'attuale quadro legislativo non garantisce un'equa distribuzione delle domande di asilo.

Al riguardo, è importante sottolineare che tale patto non sostituisce, né modifica o sospende retroattivamente le disposizioni della direttiva 2013/33.

Fino all'adozione e all'entrata in vigore delle modifiche legislative, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangono vincolati dalle norme esistenti e devono garantirne il rispetto.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non può invocare l'adozione del patto sulla migrazione e l'asilo come mezzo per giustificare la mancata soddisfazione da parte dell'Irlanda delle esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale.

Inoltre, sebbene tale patto riconosca le carenze dell'attuale quadro legislativo del Sistema europeo comune di asilo, ciò non significa che costituisca un'ammissione di violazione della legge a livello dell'UE.

Tale riconoscimento non equivale ad assumere una posizione istituzionale che protegge gli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla responsabilità per violazioni dei diritti fondamentali commesse in passato.

85. Ne consegue che, se uno Stato membro omette di soddisfare le esigenze essenziali di un richiedente protezione internazionale, esso viola gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33, nonché gli articoli 1 e 4 della Carta e non può eccepire la forza maggiore per giustificare tale omissione.

V. Conclusione

86. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce del diritto alla dignità umana e alla protezione contro i trattamenti inumani o degradanti sancito dagli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato, innanzitutto, come espressione specifica della forza maggiore, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per le circostanze eccezionali; in secondo luogo, come applicabile ad una situazione di massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale che comporti l'esaurimento della capacità di alloggio ordinaria nello Stato membro ospitante; e, in terzo luogo, nel senso che osta a che, nell'ambito di una domanda di risarcimento danni, tale Stato membro invochi la forza maggiore per esaurimento della capacità di alloggio a causa di tale afflusso. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ( GU 2013, L 180, pag. 96 ). ( 3 ) Sentenza del 19 novembre 1991 ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 , punto 35 ). ( 4 ) Sentenza del 5 marzo 1996 ( C‑46/93 e C‑48/93 , EU:C:1996:79 , punto 31 ). ( 5 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C-752/18 , EU:C:2019:1114 , punto 54 ). ( 6 )

V. anche sentenze del 28 luglio 2016, Tomášová ( C‑168/15 , EU:C:2016:602 , punto 22 ); del 18 gennaio 2022,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑261/20, EU:C: 2022:33, punto 44), e del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (violazione del diritto dell'Unione da parte del legislatore) ( C‑278/20 , EU:C:2022:503 , punto 31 ).

Questo principio si applica a qualsiasi caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’autorità pubblica responsabile di tale violazione (sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑752/18 , EU:C:2019:1114 , punto 55 e giurisprudenza citata). ( 7 ) Sentenza del 13 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] ( C‑524/04 , EU:C:2007:161 , punto 116 ). ( 8 ) SI 230/2018. ( 9

) [2023] IEHC 187.

( 10

) [OSCURATO:PERSONA]407/21

, in prosieguo: la sentenza UFC – Que choisir e CLCV, EU:C:2023:449 (punti 51 , 60 e 62 ). ( 11 ) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ( GU 2015, L 326, pag. 1 ). ( 12 ) Ibidem, punto 54.

V. anche le conclusioni da me presentate nella causa UFC - Que choisir e CLCV ( C‑407/21 , EU:C:2022:690 , paragrafo 55 ). ( 13

) [OSCURATO:PERSONA]

C‑509/11 , EU:C:2013:613 , punti 49 e 50 ).

La Corte ha concluso che un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore (punto 52). ( 14 ) V., tra l'altro, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti / Pinxten ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 781 e giurisprudenza citata).

La dottrina della forza maggiore è stata applicata in diversi settori del diritto dell'UE, come il diritto della concorrenza, il diritto doganale e gli appalti pubblici. ( 15 ) Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas ( C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 54 ) (in prosieguo: la «sentenza Vilkas»), e sentenza UFC – Que choisir e CLCV (punto 53). ( 16 ) Sentenza del 25 gennaio 2024, Commissione/Irlanda (trialometani nell'acqua potabile), ( C‑481/22 , EU:C:2024:85 ).

Sulla limitazione nel tempo nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, v. sentenza UFC – Que choisir e CLCV (punti 67 e 75).

V. anche le conclusioni da me presentate in tale causa ( C-407/21 , EU:C:2022:690 , paragrafo 80 ), in cui si sostiene che la normativa nazionale di cui trattavasi in tale causa chiaramente non era concepita per limitare i suoi effetti al periodo necessario per porre rimedio alle difficoltà causate dall’evento idoneo a configurare una forza maggiore. ( 17 ) Sentenza dell’8 giugno 2023, Commissione/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese) ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punti da 81 a 88 ).

Più in generale, secondo costante giurisprudenza, le deroghe agli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del diritto dell'Unione devono essere interpretate restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C‑808/18 , EU:C:2020:1029 , punto 215 ]. ( 18 ) Sentenza Vilkas , C‑640/15, punto

53. ( 19 ) Ibidem, punto

56. ( 20 ) Sentenza UFC – Que choisir e CLCV (punto 54).

Un criterio più restrittivo è stato applicato nella sentenza del 17 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (C‑203/12, EU:C: 2013:664, punto 31), nel contesto di una direttiva sulle emissioni dei gas a effetto serra, in cui la Corte, sulla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a ./ Commissione (cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, da 226/78 a 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 e 85/79, EU:C: 1980:81, punto 140), ha fatto riferimento a cause esterne ineluttabili ed inevitabili al punto da rendere obiettivamente impossibile per gli interessati l’osservanza dei loro obblighi. ( 21 )

V. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia ( C‑68/11 , EU:C:2012:815 , punto 64 ). ( 22 ) Sentenza UFC - Que choisir e CLCV (punto 72). ( 23 ) Sentenza del 4 luglio 2000, Haim ( C‑424/97 , EU:C:2000:357 , punto 28 ). ( 24 )

V. sentenza dell'8 giugno 2023, Commissione/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese), ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 ).

Tale causa riguardava l'adozione da parte della Slovacchia di una legge che aveva modificato la legislazione esistente per consentire alle agenzie di viaggi di proporre ai loro clienti una modifica del contratto di pacchetto turistico in corso o un pacchetto turistico alternativo, anziché concedere un rimborso entro 14 giorni, come previsto dall'articolo 12 della direttiva relativa ai pacchetti turistici. ( 25 ) Ibidem; la Corte ha constatato che la legislazione slovacca, che aveva liberato tutti gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di rimborso a causa della pandemia, non soddisfaceva le condizioni che disciplinano la possibilità di invocare la forza maggiore.

Essa ha osservato che tale legislazione non si limitava alle sole fattispecie in cui vincoli finanziari si erano effettivamente manifestati, ma si estendeva a tutti i contratti interessati dalla pandemia, senza prendere in considerazione la situazione finanziaria concreta degli organizzatori. ( 26 ) Considerando 1 della direttiva 2013/33. ( 27 ) Come risulta dalle definizioni riportate all’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2013/33, l’espressione «condizioni materiali d’accoglienza» si riferisce a tutte le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente a tale direttiva, a favore dei richiedenti e che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere. ( 28 ) V., per analogia, sentenze dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio ( 247/85 , EU:C:1987:339 , punto 7 ); del 7 marzo 1996, Associazione Italiana per il WWF e a. ( C‑118/94 , EU:C:1996:86 , punto 21 ); e dell’11 novembre 2010, Commissione/Italia ( C‑164/09 , EU:C:2010:672 , punto 28 ). ( 29 ) V., per analogia, sentenze dell'8 giugno 2006, WWF Italia e a. ( C‑60/05 , EU:C:2006:378 , punto 34 ), e del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all’edredone maschio) ( C‑217/19 , EU:C:2020:291 , punto 66 ). ( 30 ) Ciò è in linea con la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi ( GU 2001, L 212, pag. 12 ) che prevede espressamente sistemi intesi a gestire situazioni di afflusso massiccio.

Se la crisi è estrema, l'Unione europea può attivare tale direttiva, che prevede un sistema collettivo per la ripartizione degli oneri.

L’articolo 1 stabilisce che tale direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

L'articolo 2, lettera a), di detta direttiva stabilisce che l'attuazione di tale protezione mira, in particolare, a evitare che il sistema utilizzato per concedere la protezione internazionale sia inondato dalla presentazione massiccia e simultanea di domande di riconoscimento dello status di rifugiato, nell'interesse degli sfollati e di altre persone richiedenti protezione internazionale. ( 31 ) Sentenza del 17 dicembre 2020 ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 ). ( 32 )

V. punti 222 e 223 di tale sentenza.

Tale conclusione è corroborata dai numerosi riferimenti a «circostanze eccezionali», tra cui «improvviso massiccio afflusso di richiedenti asilo», nella relazione alla proposta di direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2003, L 31, pag. 18 ): v.

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli [OSCURATO:PERSONA] membri, COM(2001) 181 fin. ( GU 2001, C 213E, pag. 286 ).

La deroga in questione deriva dall'articolo 14, paragrafo 8, di tale direttiva.

L'ipotesi dell’esaurimento delle capacità di alloggio è stata sviluppata nel processo legislativo successivo e, pertanto, nella relazione esplicativa non vi viene fatto alcun riferimento. ( 33 )

V. paragrafo 37 supra. ( 34 ) V., per esempio, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen ( C‑337/15 P , EU:C:2017:256 , punto 37 ).

Del pari, per quanto riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] membri, una violazione sufficientemente qualificata comporta «una violazione grave e manifesta da parte dello Stato membro dei limiti posti al suo potere discrezionale».

V., ad esempio, sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev ( C‑571/16 , EU:C:2018:807 , punto 105 ). ( 35 )

V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑395/17 , EU:C:2019:98 , paragrafo 59 ). ( 36 ) V., parimenti, sentenze del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] ( C‑118/08 , EU:C:2010:39 , punto 30 ), e del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑501/18 , EU:C:2021:249 , punto 113 ).

V. anche conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] generale Ćapeta nella causa Dyson e a./ Commissione ( C-122/22 P , EU:C:2023:552 , paragrafo 70 ). ( 37 )

V. anche sentenza del 4 dicembre 2003, Evans ( C‑63/01 , EU:C:2003:650 , punto 86 e giurisprudenza citata). ( 38 ) Sentenza del 13 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] ( C‑524/04 , EU:C:2007:161 , punto 119 e giurisprudenza citata). ( 39 ) Ibidem, punto

120. ( 40 )

V. sentenze del 23 maggio 1996, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/94 , EU:C:1996:205 , punto 28 ), e del 25 gennaio 007, Robins e a. ( C‑278/05 , EU:C:2007:56 , punto 71 ). ( 41 )

V. sentenze del 12 novembre 2019, Haqbin ( C‑233/18 , EU:C:2019:956 ); del 27 febbraio 2014, Saciri e a. ( C‑79/13 , EU:C:2014:103 ) (in prosieguo: la «sentenza Saciri »); e del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI ( C‑179/11 , EU:C:2012:594 ).

Ad esempio, nella sentenza Saciri , la Corte ha stabilito che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che i richiedenti asilo possano disporre di un alloggio famigliare anche nell’ambito del mercato privato della locazione. ( 42 )

V. sentenza Saciri (punti da 35 a 40, e da 46 a 49). ( 43 ) Gli articoli 1 e 4 della Carta sono stati strettamente collegati nel contesto di cause relative alle condizioni minime di accoglienza nella sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 92 ).

Tale collegamento era presente anche nella sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a . (cause riunite C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C: 2019:219) (in prosieguo: la «sentenza Ibrahim e a »), e nella sentenza del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato) ( C-353/16 , EU:C:2018:276 , punto 36 ).

La Corte ha rilevato il carattere assoluto del diritto sancito dall'articolo 4 della Carta, che è strettamente connesso a quello del rispetto della dignità umana.

V., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 85 ), e del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 56 ).

Sul carattere assoluto o inderogabile del diritto sancito dall'articolo 1 della Carta, v.

Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A., (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. 14 e 15, Jones, J., «[OSCURATO:PERSONA] in the EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] and its [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] of Justice»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 33, 2012, pag. 287. ( 44 ) V. sentenze del 16 febbraio 2017, CK e a. (

C‑578/16 PPU

, EU:C:2017:127 , punto 59 ) e del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato) ( C‑353/16 , EU:C:2018:276 , punto 36 ).

V. anche Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA]», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A., (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , pag.

20. Sebbene la dignità umana non sia esplicitamente elencata tra i diritti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il suo carattere fondamentale suggerisce che sia inderogabile.

Sebbene tale convenzione non contenga esplicitamente un articolo separato dedicato esclusivamente alla dignità umana, il concetto è intrinseco ed è alla base di molte delle sue disposizioni, in particolare l'articolo 3, che vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti.

Per quanto riguarda la deroga agli obblighi imposti ai sensi della CEDU, l'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU specifica alcuni diritti, quali il diritto alla vita (articolo 2) e il divieto di tortura e di pene o i trattamenti inumani o degradanti (articolo 3), ai quali non è consentita alcuna deroga, neppure in momenti di emergenza. ( 45 ) Sentenze del 1o agosto 2022, Ministero dell’Interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza) ( C‑422/21 , EU:C:2022:616 , punto 39 ); sentenza Saciri (punto 35), e del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI ( C‑179/11 , EU:C:2012:594 , punto 56 ). ( 46 ) V., anche, considerando 35 della direttiva 2013/33. ( 47 ) Sentenza Saciri , punto

48. ( 48 ) In particolare, nella sentenza Saciri (punto 42), la Corte ha stabilito che i sussidi dovevano essere sufficienti a garantire un alloggio privato o un sostegno tramite l’assistenza sociale in caso di saturazione delle strutture pubbliche d’alloggio destinate ai richiedenti asilo. ( 49 ) Sentenza Saciri (punto 50). ( 50 ) Sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin ( C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punto 46 ), che cita la sentenza Jawo (punto 92 e giurisprudenza citata). ( 51 ) V., in tal senso, sentenze Jawo (punto 92), e del 16 luglio 2020, Addis ( C‑517/17 , EU:C:2020:579 , punto 51 ). ( 52 )

V. sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin ( C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punto 47 ).

In particolare, ai punti 47 e 48 di tale sentenza, la Corte ha spiegato che una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, il beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza o le condizioni materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l’obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, giacché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, ed equivarrebbe inoltre a violare il requisito di proporzionalità, in quanto anche le sanzioni più severe non possono privare il richiedente della possibilità di provvedere ai suoi bisogni più elementari. ( 53 )

V. paragrafo 56 supra. ( 54 ) L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, in fine , stabilisce che «[siffatte] diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali», limitando così la portata della deroga all'obbligo di garantire l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza previste da tale disposizione nel caso di circostanze eccezionali. ( 55 )

V. paragrafo 62 supra. ( 56 )

V. Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag.

20. ( 57

) CE:ECHR:2020:0702JUD002882013.

( 58 ) Ciò includeva elementi quali la deprivazione abitativa, la mancanza di accesso ai generi di prima necessità (cibo, ricovero, igiene) e l'esposizione a condizioni meteorologiche avverse. ( 59 ) La Corte EDU ha constatato l’esistenza di tali obblighi positivi in virtù del diritto dell'Unione.

V., ad esempio, il punto 116 di detta sentenza. ( 60 ) Sulla base di tali elementi, la Corte EDU ha concluso che N.H., K.T. e A.J. avevano subito un trattamento contrario all'articolo 3 della CEDU a causa di un'estrema deprivazione materiale e di un'assistenza statale inadeguata.

Tuttavia, per S.G., la Corte EDU non ha riscontrato alcuna violazione.

La differenza in tali casi sembrava risiedere nella durata della sofferenza dei ricorrenti. ( 61 )

V. sentenza Ibrahim e a . (punto 90). ( 62 )

V. Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 19.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0097 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 aprile 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]97/24 S.A., R.J. contro [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Irlanda, [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] (Domanda di pronuncia pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto dell’Unione – Violazione sufficientemente qualificata – Forza maggiore – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Articoli 17 e 18 – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Massiccio afflusso di persone bisognose di protezione temporanea o internazionale – Mancanza di accesso alle condizioni materiali di accoglienza – Articolo 18, paragrafo 9 – Esigenze essenziali – Esaurimento delle capacità di alloggio – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 1 e 4 – Dignità umana e rischio di trattamenti inumani o degradanti) 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra S.A. e R.J., due richiedenti protezione internazionale (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti»), da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth ([OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia, della Parità, della Disabilità, dell’Integrazione e della Gioventù, Irlanda; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), l’Irlanda e l’[OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Irlanda) (in prosieguo, congiuntamente: le «autorità irlandesi»), dall’altro, vertente sul risarcimento dei danni per la mancata fornitura ai ricorrenti di alloggio, cibo, acqua e altre condizioni materiali di accoglienza al fine di soddisfare le loro esigenze essenziali. 2. I ricorrenti chiedono un risarcimento per inadempimento da parte delle autorità nazionali degli obblighi derivanti dalla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( 2 ). 3. La pretesa di risarcimento sul piano del diritto dell'Unione si fonda sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze fondamentali Francovich . e a. ( 3 ) e Brasserie du Pêcheur e Factortame ( 4 ) (in prosieguo, congiuntamente: la «giurisprudenza Francovich »), che hanno stabilito il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili, principio che è inerente al sistema dei Trattati su cui si basa quest’ultima ( 5 ). 4. In base a tale principio, ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata (o «caratterizzata») e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subìto dai singoli (in prosieguo: il «criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame ») ( 6 ). L’applicazione dei criteri che consentono di stabilire la responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione deve, in linea di principio, avvenire ad opera dei giudici nazionali in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte di giustizia per procedere a tale applicazione ( 7 ). 5. Nella fattispecie, mentre i ricorrenti sostengono che le tre parti di tale criterio sono soddisfatte, le autorità irlandesi invocano la forza maggiore, in modo tale da escludere la constatazione di una violazione sufficientemente qualificata e quindi che ricorrano i requisiti della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame . Tali autorità non contestano di non avere fornito alloggio ai ricorrenti come richiesto dalle norme nazionali che attuano la direttiva 2013/33. Tuttavia, essi negano che i ricorrenti abbiano diritto al risarcimento dei danni, in quanto, a loro parere, le violazioni del diritto dell'Unione sarebbero dovute a circostanze costituenti forza maggiore e non sarebbero quindi «sufficientemente qualificate» in base alla seconda parte di tale criterio. 6. La presente causa solleva pertanto la questione se le autorità nazionali possano invocare l’esimente della forza maggiore per opporsi a una domanda di risarcimento danni per violazione della direttiva 2013/33. I. Contesto normativo 7. Nell’ambito delle presenti conclusioni assumono rilievo gli articoli 2, 17 e 18 della direttiva 2013/33. In particolare, l'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva stabilisce quanto segue: «In casi debitamente giustificati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora: a) sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell’articolo 22, b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite. Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali». 8. La direttiva 2013/33 è stata trasposta nel diritto irlandese mediante lo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Regulations 2018 ( 8 ) [regolamento del 2018 relativo alle Comunità europee (condizioni di accoglienza)], (in prosieguo: il «regolamento»). 9. Ai sensi del regolamento, le condizioni materiali di accoglienza sono «fornite a un destinatario al fine di garantire il rispetto della [direttiva 2013/33]» e consistono in: «a) alloggio, vitto e prestazioni accessorie fornite in natura, b) il sussidio per le spese giornaliere, e c) vestiario fornito in forma di sussidio economico ai sensi dell’articolo 201 del [OSCURATO:PERSONA] 2005 (legge consolidata sulla previdenza sociale del 2005)». 10. Il sussidio per le spese giornaliere ([OSCURATO:PERSONA]) è definito come «la parte delle condizioni materiali di accoglienza costituita da un sussidio settimanale erogato, nell’ambito di un regime gestito dal [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e della Protezione sociale, Irlanda), a un beneficiario per consentirgli di far fronte a spese personali accessorie». 11. L’articolo 4 del regolamento contempla la deroga che figura all’articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 per il caso in cui le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite, ma precisa che tale misura eccezionale deve comunque rispondere «alle esigenze essenziali del beneficiario». 12. Il giudice del rinvio spiega che, in una delle cause di cui sono stati investiti i giudici irlandesi, nella sentenza SY/[OSCURATO:PERSONA] for Children, Equality, Disability, Integration and Youth ( 9 ), la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) ha constatato che il ministro aveva violato gli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento e dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per avere omesso di fornire a un richiedente protezione internazionale alloggio, cibo o servizi sanitari, e ha dichiarato illegittima la mancata fornitura al richiedente, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle «condizioni materiali di accoglienza» ai sensi del regolamento, constatando la violazione dei diritti del richiedente ai sensi dell'articolo 1 della Carta. [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato tale sentenza. Tuttavia, SY non aveva chiesto il risarcimento dei danni. II. Fatti 13. S.A., cittadino afgano, e R.J., cittadino indiano, hanno presentato domanda di protezione internazionale in Irlanda rispettivamente il 15 febbraio e il 20 marzo 2023. 14. Essi hanno acquisito il diritto alle condizioni materiali di accoglienza ai sensi del regolamento. Tuttavia, non è stato fornito loro un alloggio. I ricorrenti hanno ricevuto un unico buono di EUR 25. Al momento della domanda essi non erano ammissibili al sussidio per le spese giornaliere per i richiedenti asilo in quanto le autorità irlandesi hanno ritenuto tale ammissibilità subordinata al soggiorno presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo. 15. I ricorrenti hanno dormito all’addiaccio per le strade di Dublino in un clima spesso umido e gelido o occasionalmente in alloggi precari. 16. S.A. afferma di essere stato assistito dall’[OSCURATO:PERSONA], un’organizzazione non governativa, la quale gli ha fornito un elenco di enti di beneficenza di Dublino e gli ha fornito pasti e accesso a servizi igienici per persone senza dimora. Egli ha subito e assistito a violenze per strada, e ha temuto di essere aggredito e derubato dei propri effetti personali. Dopo alcune settimane durante le quali ha dormito per strada, egli si è spostato in un parcheggio multipiano nel comune di Skerries, nei pressi di Dublino. Occasionalmente è stato invitato a dormire nelle case di connazionali afghani. A volte è rimasto senza un pasto adeguato per due giorni consecutivi in quanto non poteva permettersi di recarsi in centro città per avere accesso ai pasti offerti dagli enti di beneficenza, o di acquistare cibo. Ha spesso trascorso cinque o sei giorni senza fare una doccia o lavarsi perché era molto difficile accedere alle strutture. Si è descritto come infreddolito, affamato, umiliato e spaventato. S.A. aveva subito lesioni in un incidente stradale avvenuto in Ungheria mentre si recava in Irlanda, per le quali aveva ricevuto cure mediche d’emergenza. Ha ottenuto referti medici che attestavano una commozione cerebrale e i dolori sofferti e li ha trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la priorità nell’assegnazione di un alloggio per motivi di vulnerabilità. 17. R.J. dichiara che, dormendo per le strade di Dublino, ha ricevuto da un ente di beneficenza una tenda, cibo e vestiario. Egli ha dichiarato di essere stato spesso affamato, ma di avere talvolta ricevuto cibo da organizzazioni caritative. Ogni notte temeva che la sua tenda venisse incendiata da persone che avevano preso di mira altri richiedenti protezione internazionale. Non era in grado di soddisfare le proprie esigenze igieniche. Nel periodo in cui ha vissuto per strada, R.J. ha sviluppato vari problemi di salute. Egli ha dichiarato che era ormai disperato e temeva per il suo futuro e il suo benessere. R.J. dichiara di essersi sentito solo e spaventato. 18. I ricorrenti hanno presentato domanda alle autorità irlandesi per ottenere il riconoscimento del loro stato di vulnerabilità, ma le loro domande non sono state accolte. 19. A seguito di un cambiamento delle condizioni di ammissibilità per un sussidio, a ciascuno dei richiedenti è stata concessa, rispettivamente il 5 aprile 2023 e il 20 aprile 2023, con effetto retroattivo dalla data della domanda di protezione internazionale, un sussidio per le spese giornaliere pari a EUR 38,80 a settimana. Hanno inoltre potuto ottenere sussidi per soddisfare esigenze aggiuntive ad hoc. 20. S.A e R.J. hanno ottenuto un alloggio rispettivamente il 27 aprile e il 22 maggio 2023, dopo avere trascorso rispettivamente 71 e 64 giorni per strada senza dimora. 21. Successivamente, i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso le autorità irlandesi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte), giudice del rinvio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per la mancata fornitura di alloggio, cibo, acqua e altre condizioni materiali di accoglienza al fine di soddisfare le loro esigenze essenziali. 22. Dinanzi a tale giudice, le autorità irlandesi non contestano che ai ricorrenti debbano essere concesse le pronunce richieste nel procedimento relativo alla violazione delle norme nazionali che attuano la direttiva 2013/33 e dell’articolo 1 della Carta. Tuttavia, essi negano che i ricorrenti abbiano diritto al risarcimento dei danni, in quanto, a loro parere, le violazioni del diritto dell'Unione sarebbero dovute a circostanze costituenti forza maggiore e non sarebbero quindi «sufficientemente qualificate» in base alla seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame . 23. Le autorità irlandesi non hanno invocato una carenza di risorse economiche. Tuttavia, essi sostengono che l'afflusso senza precedenti di cittadini di paesi terzi che hanno chiesto protezione temporanea o internazionale in Irlanda ha esaurito la capacità ricettiva prevista da tali autorità, cosicché, per un periodo di quattro mesi e mezzo, dei maschi adulti, singoli, non vulnerabili, sono rimasti senza offerte di alloggio da parte delle autorità nazionali. Tali autorità avrebbero tuttavia compiuto ogni ragionevole sforzo per fornire alloggi alle persone interessate e soddisfare altre esigenze di accoglienza. Pertanto, la violazione del diritto dell'Unione di cui trattasi non sarebbe stata intenzionale. 24. Le autorità irlandesi affermano inoltre che, nel diritto dell’Unione, la forza maggiore è comunque disponibile come esimente autonoma. 25. Il giudice del rinvio osserva che una relazione pubblicata nel 2020 aveva consigliato all'Irlanda di pianificare l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale sulla base di circa 3500 nuove domande all’anno. Tuttavia, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tra il febbraio 2022 e il maggio 2023 sono arrivati in Irlanda quasi 100000 cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale, di cui oltre 80000 hanno dovuto essere alloggiati dalle autorità irlandesi. 26. Alla luce di tale situazione, il giudice del rinvio solleva la questione della possibilità per uno Stato membro di eccepire la forza maggiore per sottrarsi alla responsabilità in caso di violazione del diritto dell'Unione, in particolare quando gli obblighi di cui trattasi derivano da diritti inviolabili sanciti dalla Carta e sono espressi in termini imperativi e inderogabili nella direttiva 2013/33. 27. Qualora tale possibilità dovesse essere riconosciuta, occorrerebbe allora stabilire se sia possibile invocare l’esimente di forza maggiore qualora non sia possibile gestire le circostanze di cui trattasi senza sacrifici sproporzionati, qualora sia stata adottata ogni misura ragionevole o qualora sia obiettivamente impossibile l’osservanza del diritto dell'Unione. La natura della normativa di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe giustificare un esame rigoroso, tanto più che la necessità di una capacità aggiuntiva di alloggi permanenti ha cessato di essere imprevedibile dopo un certo periodo. Ci si sarebbe quindi potuti attendere che le autorità irlandesi, che disponevano di risorse economiche sufficienti, si sforzassero di reperire alloggi privati per le persone interessate, erogando buoni di pernottamento o un’assistenza economica di importo superiore, o installando ricoveri di emergenza. 28. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se, nel caso in cui l’esimente della «forza maggiore» non sia prevista da una direttiva o dal regolamento di attuazione di cui trattasi, tale esimente possa comunque essere eccepita per opporsi a una domanda di risarcimento danni fondata sulla sentenza Francovich per violazione di un obbligo di diritto dell’Unione che conferisce ai singoli diritti derivanti dal diritto fondamentale alla dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta [come esimente nell’ambito della seconda parte del criterio ( Brasserie du Pêcheur e Factortame ) o in altro modo]. 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano i parametri e la corretta portata di tale esimente della forza maggiore. III. Procedimento dinanzi alla Corte 29. Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA], il governo italiano, l'[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati e la Commissione europea. All’udienza del 5 febbraio 2025 hanno presentato osservazioni orali i ricorrenti, il [OSCURATO:PERSONA], il governo italiano e la Commissione europea. IV. Valutazione 30. Con le sue questioni, che dovrebbero essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno Stato membro possa invocare l’esimente di forza maggiore per opporsi ad una domanda di risarcimento danni fondata sulla responsabilità dello Stato per violazione di obblighi di diritto dell'Unione imposti dalla direttiva 2013/33, che costituiscono parte del diritto fondamentale alla dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta. In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede indicazioni supplementari sulla nozione di violazione «sufficientemente qualificata» ai sensi del diritto dell'Unione e a quali condizioni tale esimente possa essere eccepita. 31. Prima di esaminare la questione se l’esimente della forza maggiore possa essere eccepita nell'ambito di una domanda di risarcimento danni fondata sulla giurisprudenza Francovich , occorre sottolineare che la questione sollevata dal giudice del rinvio appare basarsi sul presupposto che la situazione di cui trattasi non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33, il quale stabilisce le norme applicabili ai casi in cui le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite. Occorre pertanto esaminare innanzitutto se tale disposizione sia applicabile alle circostanze attuali. 32. Se la situazione di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, tale disposizione stabilisce un quadro entro il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono agire. In tal caso, la questione della forza maggiore si pone solo se le circostanze del caso di specie non sono state contemplate dal legislatore. 33. Al riguardo, nella sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV ( 10 ), concernente la direttiva relativa ai pacchetti turistici ( 11 ), la Corte ha dichiarato che, nonostante l’assenza di qualsiasi riferimento, in una direttiva, alla forza maggiore, la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» concretizza la nozione di «forza maggiore» nell’ambito di detta direttiva ( 12 ). In un altro contesto, nella sentenza del 26 settembre 2013, ÖBB-Personenverkehr , la Corte ha stabilito che il regolamento che disciplina i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario omette scientemente di esonerare le parti dalla responsabilità dovuta a circostanze inevitabili e straordinarie ( 13 ). Seguendo tale giurisprudenza, si potrebbe argomentare che, prevedendo una deroga all'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, il legislatore dell'Unione abbia già disciplinato la questione, escludendo così la necessità di considerare un’esimente generale basata sulla forza maggiore. Ciò renderebbe superflua la discussione sulla sua disponibilità nell’ambito di una causa fondata sulla giurisprudenza Francovich . 34. Per tale motivo, le presenti conclusioni sono strutturate in due parti. In primo luogo, esaminerò la definizione di forza maggiore e valuterò se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 possa costituire la sua espressione specifica in circostanze di esaurimento della capacità di alloggio date dal massiccio afflusso in Irlanda di persone bisognose di protezione internazionale (sezione A). In secondo luogo, valuterò l’esimente della forza maggiore nell'ambito della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , considerando le sue implicazioni ai fini della constatazione dell'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sezione B). A. Sull'applicabilità dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 1. Portata dell'esimente della forza maggiore 35. Innanzitutto occorre ricordare che la nozione di forza maggiore è stata fatta valere dinanzi alla Corte in diversi settori del diritto dell'Unione ed è intesa nella giurisprudenza come riferita a «circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» ( 14 ). Non avendo la nozione di forza maggiore il medesimo contenuto nei diversi settori d’applicazione del diritto dell’Unione, il suo significato deve essere determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti ( 15 ). 36. Nell'ambito dei ricorsi per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, la Corte ha riconosciuto che un caso di forza maggiore può costituire una possibile esimente per l'inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione. Infatti, è stato riconosciuto che uno Stato membro che si trova a dover far fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili che gli impediscono di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione può appellarsi a una situazione di forza maggiore ( 16 ). 37. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che la soglia per dimostrare la sussistenza di circostanze che configurino la forza maggiore è elevata. Anche in circostanze anormali e imprevedibili, uno Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure a propria disposizione per conformarsi al diritto dell'Unione ( 17 ). Nella sentenza Vilkas , nel contesto di una decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, il criterio è stato espresso in termini di conseguenze di azioni non previste e imprevedibili che non possono essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle autorità ( 18 ), nozione che deve essere interpretata restrittivamente ( 19 ). Tale formulazione è stata adottata da ultimo nella sentenza UFC – Que choisir e CLCV ( 20 ). Inoltre, come indica l'espressione «difficoltà momentaneamente insormontabili» ( 21 ), l'interpretazione restrittiva della nozione di forza maggiore implica che, se l'evento che causa l'impossibilità di adempiere è temporaneo, l'obbligo derivante dal diritto dell'Unione può essere sospeso solo per la durata dell'evento e per un periodo ragionevolmente breve. 38. È altresì costantemente affermato dalla giurisprudenza che le difficoltà dell’ordinamento giuridico interno non possono giustificare l'inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ( 22 ). Oltre a ciò, la forza maggiore non può riferirsi a difficoltà di ordine interno derivanti dall’organizzazione politica o amministrativa di uno Stato membro o dalla mancanza di competenze, cognizioni o mezzi ( 23 ). 39. Nella giurisprudenza, e più recentemente durante la pandemia di COVID‑19, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno invocato la forza maggiore dovuta alla crisi sanitaria senza precedenti ( 24 ). Tuttavia, la Corte ha affermato che, sebbene tale pandemia costituisse una circostanza inevitabile e straordinaria, essa non giustificava automaticamente una sospensione generalizzata degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. La Corte ha preteso una dimostrazione specifica di come la pandemia abbia direttamente impedito il rispetto della direttiva in questione e del motivo per cui non si sarebbero potute adottare misure alternative per adempiere gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione ( 25 ). 40. In sostanza, uno Stato membro che si trova a dover far fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili che gli impediscono di conformarsi ai suoi obblighi specifici derivanti dal diritto dell’Unione può appellarsi a una situazione di forza maggiore, ma solo per il periodo necessario a porre rimedio a tali difficoltà. 2. Se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 costituisca espressione specifica di forza maggiore 41. La direttiva 2013/33 stabilisce norme minime relative l'accoglienza ( 26 ). Il suo articolo 17 stabilisce le disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria ( 27 ). In particolare, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/33, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere a che i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] membri devono anche provvedere a che le misure adottate a tali scopi assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. L’articolo 18 della direttiva 2013/33 enuncia le modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza. 42. L’articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 stabilisce che «in casi debitamente giustificati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora [...] le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite». Esso consente quindi agli [OSCURATO:PERSONA] membri di discostarsi in via eccezionale dalle condizioni materiali di accoglienza standard, a condizione che tale deroga sia debitamente giustificata e si applichi solo per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile . 43. Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di deroghe, tale disposizione deve essere applicata in modo concreto e puntuale, per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche ( 28 ). Inoltre, in quanto eccezione, l'articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33 deve essere di stretta interpretazione e impone all’autorità che adotta la decisione l’onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga ( 29 ). Spetta al giudice nazionale verificare se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie. 44. L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 è inteso a fornire agli [OSCURATO:PERSONA] membri una certa flessibilità per agire in circostanze straordinarie. Sebbene tale disposizione non utilizzi esplicitamente il termine forza maggiore, essa fa riferimento alle espressioni «in via eccezionale», «in casi debitamente giustificati» e «periodo ragionevole». Tali elementi possono essere intesi come espressione specifica di condizioni di forza maggiore corrispondenti a circostanze anormali e imprevedibili, nella misura in cui l'evento che causa la perdita della capacità di alloggio corrisponde a un evento anormale e imprevedibile. Pertanto, tale disposizione potrebbe essere interpretata come uno specifico riconoscimento legislativo di circostanze eccezionali che giustificano una deroga temporanea agli obblighi di cui all'articolo 18 di tale direttiva. Una di tali situazioni specifiche è l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili, purché sia dimostrato che l'evento che ha causato la perdita della capacità di alloggio fosse imprevedibile e anormale. 45. Ne consegue che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 può essere interpretato nel senso che riguarda circostanze straordinarie, dando così espressione concreta alla nozione di forza maggiore. Quando circostanze anormali e imprevedibili esauriscono la capacità di alloggio, rendendo impossibile garantire gli usuali standard di accoglienza ( 30 ), la situazione, per il periodo necessario a risolvere tali difficoltà, rientra nella lettera b) di tale disposizione. 46. A tale riguardo, nella sentenza Commissione / Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) ( 31 ), la Corte ha dichiarato che «adottando [la direttiva] 2013/33, il legislatore dell’Unione ha altresì provveduto a prendere in considerazione la situazione in cui uno Stato membro debba far fronte a un aumento molto significativo del numero di domande di protezione internazionale», ed ha aggiunto che «l’articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 consent[e] di derogare parzialmente alle disposizioni di tale direttiva qualora (…) le capacità di collocamento in centri di accoglienza siano esaurite» ( 32 ). Da tale sentenza si può dedurre che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 dispone per il caso di circostanze eccezionali qualora le capacità di alloggio per richiedenti protezione internazionale siano esaurite. In particolare, il riferimento a un «aumento molto significativo» delle domande di protezione internazionale sottolinea chiaramente che tale disposizione è intesa affrontare situazioni straordinarie e non normali difficoltà. 47. Inoltre, per analogia, se un evento come la pandemia di Covid-19 è stato considerato come potenzialmente rientrante nell'ambito di una direttiva come la direttiva sui pacchetti turistici, allora anche un evento come un massiccio afflusso di rifugiati può essere disciplinato dal legislatore e rientrare così nel quadro di una direttiva. Inoltre, se la Corte riconosce che le circostanze straordinarie possono essere specificamente disciplinate dal diritto derivato nell'ambito della normativa a tutela dei consumatori in virtù della direttiva sui pacchetti turistici, si può allora ragionevolmente presumere che anche i diritti sociali fondamentali, quali quelli conferiti dalla direttiva 2013/33, possano essere soggetti a regolamentazione da parte del legislatore in situazioni estreme, come un massiccio afflusso di rifugiati che esaurisce la capacità di alloggio esistente, a condizione che la situazione fosse imprevedibile, eccedendo ogni previsione ragionevole. 48. Tuttavia, tale massiccio afflusso di rifugiati non può essere considerato situazione eccezionale per un periodo illimitato in quanto, ad un certo momento, tale situazione perde il suo carattere di evento anormale e imprevedibile. Il riferimento a un «periodo ragionevole» nell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 corrobora tale interpretazione. Inoltre, tale disposizione richiede che si tratti di «casi debitamente giustificati», il che, secondo la giurisprudenza della Corte, implica la dimostrazione specifica che un massiccio afflusso di persone richiedenti protezione ha impedito il rispetto della direttiva in questione. Spetta al giudice nazionale verificare se dette condizioni siano soddisfatte nel caso di specie. 49. Ciò suggerisce che, nel caso di specie, l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 dovrebbe essere considerato la difesa adeguata, a condizione che la risoluzione delle difficoltà duri per un ragionevole lasso di tempo. Ne consegue che, trascorso tale periodo, lo Stato membro non può più avvalersi di tale disposizione. Occorre inoltre rilevare che l'articolo 18, paragrafo 9, lettere a) e b), di tale direttiva riguarda due casi molto specifici, vale a dire la valutazione delle esigenze specifiche del richiedente (a) e l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio (b). Ne consegue che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 non disciplina altri casi (quali catastrofi naturali o guerre, che sono stati discussi all'udienza dinanzi alla Corte) in cui gli alloggi sono inesistenti o assenti a causa di difficoltà insormontabili che si verificano all'interno o nelle vicinanze dello Stato membro interessato. Pertanto, l'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 quale espressione specifica di forza maggiore non esclude che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano invocare la forza maggiore come esimente generale in altri casi. 50. In conclusione, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per circostanze eccezionali, l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 dovrebbe essere considerato espressione specifica della forza maggiore. Di conseguenza, un massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale non può costituire un’esimente di forza maggiore autonoma, dal momento che tale disposizione già prevede un quadro per gestire tali afflussi. Nella fattispecie, le autorità di uno Stato membro non possono eccepire l’esimente della forza maggiore per giustificare di non aver provveduto alle esigenze essenziali di un richiedente protezione internazionale al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 ( 33 ). 51. Tuttavia, se la situazione non riguarda l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio dovuto ad un elevato numero di domande di protezione internazionale, la forza maggiore, come giustificazione distinta e più generale, potrebbe diventare rilevante nell'ambito della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame . 52. Ne consegue che una situazione di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio a causa di un massiccio afflusso di rifugiati rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2013/33, purché il giudice nazionale accerti che le condizioni per l'applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In tal caso, occorre riformulare le questioni poste dal giudice del rinvio, in quanto le condizioni per l'applicazione del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame sono esaminate basandosi sul presupposto che l'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva disciplini la situazione di cui trattasi. 3. Riformulazione della questione pregiudiziale 53. Qualora la Corte ritenga l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 applicabile ad una situazione di massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale che comporti l'esaurimento della capacità di alloggio ordinaria nello Stato membro ospitante, allora le questioni pregiudiziali dovrebbero essere riformulate nel senso che il giudice del rinvio chiede alla Corte se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, letto alla luce del diritto alla dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per circostanze eccezionali, debba essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito di una domanda di risarcimento danni, tale Stato membro invochi la forza maggiore per esaurimento della capacità di alloggio a causa di tale afflusso. 4. Sull’applicazione del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame a) Comportamento in violazione del diritto dell'UE 54. Dal momento che gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33 stabiliscono l'obbligo generale di fornire condizioni materiali di accoglienza, compreso l'alloggio, l’inosservanza di tali disposizioni costituirebbe di norma una violazione. Tuttavia, se l'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva consente una deroga in caso di esaurimento temporaneo della capacità di alloggio ed è interpretato come espressione di forza maggiore, la mancata fornitura di alloggio da parte dello Stato membro potrebbe non essere necessariamente considerata illegittima, purché siano soddisfatte le condizioni per invocare tale disposizione. In tal caso, la violazione ai sensi del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame non deriverebbe direttamente dagli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33, ma piuttosto da una potenziale erronea applicazione o indebita invocazione dell'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva. Se uno Stato membro invoca indebitamente la forza maggiore ai sensi di detto articolo senza soddisfarne le condizioni, la violazione riguarderebbe la disposizione stessa. 55. Di conseguenza, se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 è applicato erroneamente, ad esempio, se le condizioni per la deroga non sono soddisfatte, lo Stato membro potrebbe allora comunque risultare in violazione degli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva. In tal caso, la responsabilità dello Stato potrebbe sorgere, purché la violazione sia sufficientemente qualificata ai sensi del diritto dell'Unione. b) Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione 1) Il criterio stabilito dalla giurisprudenza 56. La Corte ha stabilito che, qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di un potere discrezionale, una violazione sufficientemente qualificata implica che vi sia stata una manifesta e grave inosservanza da parte di uno Stato membro dei limiti a tale discrezionalità ( 34 ). Si afferma pertanto che il criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame è funzione della discrezionalità ( 35 ). 57. La Corte, al punto 55 della sentenza nella causa Brasserie du Pêcheur e Factortame , ha affermato che il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell’Unione è quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Per valutare se uno Stato membro abbia violato in maniera manifesta e grave i limiti posti al suo potere discrezionale, la Corte ha elencato alcuni elementi che possono essere presi in considerazione ( 36 ). Al punto 56 di tale sentenza la Corte ha affermato che fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l'ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali o dell’Unione, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l'inescusabilità di un eventuale errore di diritto ( 37 ), la circostanza che i comportamenti adottati da un'istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all'omissione, e l'adozione o il mantenimento in vigore di misure o di prassi nazionali contrarie al diritto dell’Unione ( 38 ). In ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l'illegittimità del comportamento in questione ( 39 ). 58. Se, tuttavia, lo Stato membro dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata ( 40 ). 2) Se l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 lasci un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri 59. L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 sembra lasciare una certa discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il modo in cui gestiscono le situazioni in cui la capacità di alloggio è esaurita. Al riguardo, tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire in via eccezionale modalità (...) diverse per le condizioni materiali di accoglienza quando le capacità di alloggio sono temporaneamente esaurite. Ciò suggerisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di una certa flessibilità nel decidere le modalità con cui fornire condizioni di accoglienza materiali quando gli alloggi non sono disponibili. Al riguardo, va osservato che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 non definisce concretamente come gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero gestire la scarsezza di capacità, il che implica che essi dispongono di una certa discrezionalità quanto alle misure specifiche adottare, che si tratti di ricoveri di emergenza, alloggi temporanei, di assistenza economica o altre soluzioni. Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, che chiarisce che l'obbligo di fornire condizioni materiali di accoglienza è imperativo, ma gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità quanto alle modalità di adempimento ( 41 ). 60. Ad esempio, nella sentenza nella causa Saciri , la Corte ha riconosciuto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di fornitura delle condizioni materiali di accoglienza, che sia attraverso l'alloggio diretto o sussidi economici. Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione in udienza, tale discrezionalità si applica ai mezzi ma non al principio. Sebbene tale sentenza riguardasse gli obblighi generali di accoglienza, piuttosto che le deroghe ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, il principio secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di una certa flessibilità nell'attuazione entro i limiti del diritto dell'Unione è rilevante anche in questo caso. 61. Occorre rilevare che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, stabilisce sia la base, sia i limiti del potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di derogare all'articolo 18, paragrafi da 1 a 8, e non agli obblighi più ampi della direttiva o del diritto dell'Unione in materia di asilo nel suo complesso. L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri solo un margine di discrezionalità molto limitato, dal momento che fa riferimento alla definizione di «modalità (...) diverse» per le condizioni materiali di accoglienza. Inoltre, detto articolo stabilisce, in termini inequivocabili, un obbligo di soddisfare le «esigenze essenziali» dei richiedenti protezione internazionale. Ne consegue che, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere i mezzi con cui fornire le condizioni di accoglienza, essi non possono eludere i loro obblighi, derivanti dal diritto dell'Unione, di soddisfare le esigenze essenziali, come un alloggio adeguato per i richiedenti protezione internazionale ( 42 ), al fine di garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali. 62. Al riguardo, è importante sottolineare che la direttiva 2013/33 mira a garantire il pieno rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta, che è strettamente connesso all'articolo 4 ( 43 ) della stessa. Il diritto alla dignità umana è un diritto assoluto e inderogabile ( 44 ), che costituisce il fondamento di altri diritti fondamentali, e non può essere limitato. 63. Pertanto, la Corte ha ripetutamente ribadito che l'economia generale e la finalità della direttiva 2013/33, nonché il rispetto dell'inviolabilità della dignità umana sancita dall'articolo 1 della Carta, ostano in modo assoluto a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non forniscano a un richiedente asilo, anche solo per un periodo temporaneo, le condizioni materiali minime di accoglienza previste da tale direttiva ( 45 ). Per quanto riguarda la natura delle norme minime imposte agli [OSCURATO:PERSONA] membri, il considerando 11 della direttiva 2013/33 stabilisce che ai richiedenti protezione internazionale deve essere garantito un «livello di vita dignitoso» ( 46 ). 64. In particolare, nella sentenza Saciri la Corte ha sottolineato che, indipendentemente dal fatto che le condizioni materiali di accoglienza siano fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni, esse devono essere sufficienti «affinché siano garantite ai richiedenti asilo le esigenze essenziali» ( 47 ), nel senso che devono essere sufficienti a garantire un livello di vita dignitoso, essere adeguate per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, se del caso, nell’ambito del mercato privato della locazione ( 48 ). Ai fini della presente causa, occorre rilevare che la Corte ha specificamente sottolineato che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri garantire il rispetto da parte delle autorità nazionali delle norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo, ove la saturazione delle reti di accoglienza non può giustificare alcuna deroga all’osservanza di tali norme ( 49 ). 65. Inoltre, la Corte ha affermato che il rispetto della dignità umana, ai sensi dell’articolo 1 della Carta, richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali un alloggio, cibo, vestiario e igiene personale, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana ( 50 ). Inoltre, la Corte ha precisato che l’articolo 4 della Carta sarebbe violato se l’indifferenza delle autorità di uno Stato membro avesse come conseguenza che una persona completamente dipendente dall’assistenza pubblica si venga a trovare, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana ( 51 ). 66. A tale riguardo, in una causa relativa alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza, la Corte ha ribadito che una mancata fornitura anche solo temporanea di tutte le condizioni materiali di accoglienza o di quelle relative all'alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l'obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, giacché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali disporre di un alloggio, vitto, vestiario e igiene personale ( 52 ). 67. Alla luce di quanto precede, ritengo che l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, letto alla luce del diritto alla dignità umana e alla protezione contro i trattamenti inumani o degradanti sancito dagli articoli 1 e 4 della Carta, debba essere interpretato, innanzitutto, come espressione specifica della forza maggiore, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per circostanze eccezionali; in secondo luogo, come applicabile ad una situazione di massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale che comporti l'esaurimento della capacità di alloggio ordinaria nello Stato membro ospitante; e, in terzo luogo, nel senso che osta a che, nell'ambito di una domanda di risarcimento danni, tale Stato membro invochi la forza maggiore per esaurimento della capacità di alloggio a causa di tale afflusso. 68. Qualora la Corte ritenga che la causa non possa essere risolta sulla base dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 e reputi necessario esaminare l'applicabilità della forza maggiore come esimente autonoma, espongo i seguenti punti in via subordinata. B. La forza maggiore come esimente autonoma 69. Basandosi sul presupposto che la forza maggiore possa essere eccepita come esimente autonoma per opporsi a una domanda di risarcimento dei danni per violazione della direttiva 2013/33 da parte di uno Stato membro, il giudice del rinvio chiede se tale esimente sia applicabile nelle circostanze del caso di specie. 1. L’identificazione della norma violata dallo Stato membro interessato 70. In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio non ha individuato quale norma della direttiva 2013/33 sia stata violata dallo Stato membro interessato. Esso eccepisce, invece, una violazione di «obblighi di diritto dell'Unione» imposti da «diritti inviolabili della Carta (nella fattispecie, dall’articolo 1 della stessa), che sono espressi in termini imperativi e inderogabili [in tale direttiva] e che riguardano i bisogni più elementari necessari per soddisfare uno standard minimo di dignità umana». 71. A mio avviso, prima di applicare la seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , è importante identificare la norma che è stata violata dallo Stato membro interessato. 72. Al riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, quando viene invocata come mezzo per non conformarsi alla direttiva 2013/33, la forza maggiore opera come «giustificazione in bianco», poiché mira a giustificare l'inosservanza di tutte le disposizioni di tale direttiva. Tuttavia, nell'esame delle domande dei ricorrenti, sembrerebbe che le norme violate dall'Irlanda siano gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33. Sebbene spetti al giudice nazionale individuare la norma specifica violata, si presume, ai fini della presente causa, che la norma in questione figuri in detti due articoli della direttiva 2013/33. 2. La seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame e la valutazione della discrezionalità 73. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per quanto riguarda l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, il carattere intenzionale o involontario della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto e l’atteggiamento adottato dalle istituzioni dell'Unione. Esso sostiene, in sostanza, che il massiccio afflusso di rifugiati ucraini dopo l'inizio della guerra nel 2022 e l'aumento del numero di richiedenti protezione internazionale dopo la pandemia di COVID-19 costituiscono una situazione di forza maggiore tale per cui la violazione dei diritti dei ricorrenti sarebbe involontaria. 74. Come spiegato in precedenza, la seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame è «funzione della discrezionalità» ( 53 ). A tale riguardo, occorre distinguere, da un lato, una violazione delle «esigenze essenziali» ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33 e, dall’altro, una violazione degli altri obblighi di cui agli articoli 17 e 18 di tale direttiva, dal momento che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non godono dello stesso grado di discrezionalità nell'attuazione di tali disposizioni. A differenza della nozione di «esigenze essenziali» di cui all'articolo 18, paragrafo 9, ultima frase, della direttiva 2013/33 ( 54 ), gli altri obblighi di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33 lasciano un margine di discrezionalità in alcuni ambiti, come i mezzi per soddisfare le esigenze materiali dei richiedenti protezione internazionale, che possono andare oltre la soddisfazione delle loro esigenze essenziali. 75. In effetti, l'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, in fine , stabilisce uno standard minimo inderogabile di «esigenze essenziali» nel quadro più ampio degli articoli 17 e 18 di tale direttiva. Esso è volto a garantire che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangano vincolati da un obbligo assoluto di salvaguardare le esigenze essenziali dei richiedenti, che prevalga così essenzialmente su qualsiasi margine di discrezionalità conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando non riescono a soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale. Nel trattare i requisiti derivanti dalla nozione di «esigenze essenziali», interpretata alla luce dell'articolo 1 della Carta, è evidente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non godono di alcun margine di discrezionalità quanto alla possibilità di soddisfare tali esigenze essenziali. Di conseguenza, il mero mancato soddisfacimento di tali esigenze essenziali è di per sé sufficiente a configurare una violazione sufficientemente qualificata, senza che si renda necessario prendere in considerazione ulteriori fattori sulla base della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame . 76. Tale lettura di detto criterio è, peraltro, coerente con la Carta, dal momento che la nozione di «esigenze essenziali» è intrinsecamente legata alla dignità umana che, come ho spiegato in precedenza, è un diritto assoluto e inderogabile, il quale costituisce la base di altri diritti fondamentali, e non può essere limitata ( 55 ). Ciò significa che la semplice violazione di un obbligo imposto dall'articolo 1 della Carta è sempre qualificata. L' inviolabilità ai sensi dell'articolo 1 della Carta significa che tale protezione non può mai essere derogata, neppure in casi di emergenza ( 56 ). 77. Di conseguenza, nell'ambito della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , l’inadempimento degli obblighi di garantire le esigenze essenziali viola la dignità umana della persona interessata, configurando automaticamente una violazione sufficientemente qualificata. 78. Nel caso di specie, si tratta di stabilire se la forza maggiore possa giustificare l’inadempimento dell'obbligo di soddisfare le «esigenze essenziali» dei richiedenti protezione internazionale, che è intrinsecamente legato al diritto fondamentale alla dignità umana. A mio avviso, se la violazione riguarda diritti assoluti, come la dignità umana, è difficile invocare la forza maggiore, proprio perché tali diritti sono inderogabili. 79. Poiché la direttiva 2013/33 attua obblighi in materia di diritti fondamentali, essa deve essere interpretata conformemente agli articoli 1 e 4 della Carta che, in virtù dell'obbligo di cui all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, devono essere letti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) relativa all'articolo 3 della CEDU. Per determinare se uno Stato membro abbia mancato di soddisfare le «esigenze essenziali» dei richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, di tale direttiva, occorre prendere in considerazione tale giurisprudenza. 80. Al riguardo, è importante sottolineare che, nella sua sentenza N.H. e a./Francia ( 57 ), la Corte EDU ha constatato che la Francia aveva violato l'articolo 3 della CEDU in circostanze in cui i richiedenti asilo erano stati privati del soddisfacimento di esigenze essenziali come l’alloggio e l’accesso ai servizi igienico-sanitari. La valutazione della Corte EDU si è basata su diversi criteri chiave, tra cui, in primo luogo, le condizioni materiali di vita dei richiedenti protezione internazionale in attesa dell'esito delle loro domande di asilo; in secondo luogo, il periodo di tempo per il quale i richiedenti avevano subito tali condizioni e la mancanza di un sostegno adeguato durante tale periodo ( 58 ); in terzo luogo, l'esistenza di un obbligo positivo dello Stato ( 59 ); in quarto luogo, la particolare vulnerabilità dei ricorrenti in quanto richiedenti asilo; e in quinto luogo, se le autorità nazionali avessero adottato le misure necessarie per garantire che i richiedenti avessero accesso a un alloggio o ad altre forme di assistenza sociale. Il mancato intervento tempestivo ed efficace ha contribuito all’accertamento di una violazione ( 60 ). 81. Al riguardo, la sentenza della Corte EDU N.H. e a./Francia definisce la soglia al di sotto della quale le condizioni materiali diventano inumane o degradanti. Ciò significa che il diritto dell'Unione non può essere interpretato in modo da consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare standard nazionali inferiori. Pertanto, nell'interpretazione della direttiva 2013/33, i requisiti di alloggio adeguato, mezzi sufficienti per mantenere un livello di vita dignitoso e accesso all'assistenza sanitaria non possono essere inferiori a quanto richiesto dall'articolo 1 della Carta. In caso contrario, tali standard inferiori rischierebbero di esporre i richiedenti asilo a condizioni equivalenti a un trattamento inumano o degradante. Al riguardo, occorre rilevare che, nella sentenza Ibrahim e a ., la Corte non ha definito la soglia di gravità facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU sull'articolo 3 della CEDU, ma piuttosto facendo riferimento alla soglia adottata nella sentenza Jawo , vale a dire «una situazione di estrema deprivazione materiale» ( 61 ). Inoltre, sembrerebbe che il fattore determinante della gravità della violazione sia il grado di sofferenza delle persone fisiche necessario per determinare l'applicazione dell'articolo 1 della Carta, piuttosto che il dolo o la colpa dello Stato. 82. Ne consegue che, se uno Stato membro non fornisce un alloggio di base, mezzi di sussistenza o assistenza sanitaria, esso viola gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33, nonché gli articoli 1 e 4 della Carta. Pertanto, uno Stato membro non può eccepire la forza maggiore per giustificare il mancato soddisfacimento delle esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale. Inoltre, anche ammettendo che uno Stato membro possa mancare di rispettare alcune disposizioni della direttiva per cause di forza maggiore, esso avrebbe comunque il dovere attivo di proteggere la dignità umana ( 62 ). 83. Ne consegue inoltre che, ai fini della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame , nel caso in cui la Corte lo esamini comunque, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno alcun margine discrezionale per abbassare il livello della protezione al di sotto degli standard minimi richiesti dagli articoli 1 e 4 della Carta, che mirano a prevenire trattamenti inumani o degradanti. Sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengano un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di organizzazione e attuazione delle condizioni di accoglienza, essi sono tenuti a rispettare tale soglia minima di protezione dei diritti fondamentali nell'attuazione della direttiva 2013/33. Se l'Irlanda non lo ha fatto, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare, l'argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’esimente della forza maggiore sarebbe giustificata nel caso di specie dato che la violazione e il danno da essa derivato erano non intenzionali o involontari e che l'errore in questione era scusabile, non può essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione della seconda parte del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame . 84. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli sforzi fatti a livello dell'UE per istituire un patto sulla migrazione e l'asilo che comporti una distribuzione più equa delle domande di protezione internazionale, equivalgono a «comportamenti adottati da un’istituzione [dell'UE]» ai sensi del criterio Brasserie du Pêcheur e Factortame . Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale patto riflette il riconoscimento da parte dell'Unione europea che l'attuale quadro legislativo non garantisce un'equa distribuzione delle domande di asilo. Al riguardo, è importante sottolineare che tale patto non sostituisce, né modifica o sospende retroattivamente le disposizioni della direttiva 2013/33. Fino all'adozione e all'entrata in vigore delle modifiche legislative, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangono vincolati dalle norme esistenti e devono garantirne il rispetto. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non può invocare l'adozione del patto sulla migrazione e l'asilo come mezzo per giustificare la mancata soddisfazione da parte dell'Irlanda delle esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale. Inoltre, sebbene tale patto riconosca le carenze dell'attuale quadro legislativo del Sistema europeo comune di asilo, ciò non significa che costituisca un'ammissione di violazione della legge a livello dell'UE. Tale riconoscimento non equivale ad assumere una posizione istituzionale che protegge gli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla responsabilità per violazioni dei diritti fondamentali commesse in passato. 85. Ne consegue che, se uno Stato membro omette di soddisfare le esigenze essenziali di un richiedente protezione internazionale, esso viola gli articoli 17 e 18 della direttiva 2013/33, nonché gli articoli 1 e 4 della Carta e non può eccepire la forza maggiore per giustificare tale omissione. V. Conclusione 86. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce del diritto alla dignità umana e alla protezione contro i trattamenti inumani o degradanti sancito dagli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato, innanzitutto, come espressione specifica della forza maggiore, tenuto conto della sua chiara funzione di deroga limitata per le circostanze eccezionali; in secondo luogo, come applicabile ad una situazione di massiccio afflusso di richiedenti protezione internazionale che comporti l'esaurimento della capacità di alloggio ordinaria nello Stato membro ospitante; e, in terzo luogo, nel senso che osta a che, nell'ambito di una domanda di risarcimento danni, tale Stato membro invochi la forza maggiore per esaurimento della capacità di alloggio a causa di tale afflusso. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ( GU 2013, L 180, pag. 96 ). ( 3 ) Sentenza del 19 novembre 1991 ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 , punto 35 ). ( 4 ) Sentenza del 5 marzo 1996 ( C‑46/93 e C‑48/93 , EU:C:1996:79 , punto 31 ). ( 5 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C-752/18 , EU:C:2019:1114 , punto 54 ). ( 6 ) V. anche sentenze del 28 luglio 2016, Tomášová ( C‑168/15 , EU:C:2016:602 , punto 22 ); del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑261/20, EU:C: 2022:33, punto 44), e del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (violazione del diritto dell'Unione da parte del legislatore) ( C‑278/20 , EU:C:2022:503 , punto 31 ). Questo principio si applica a qualsiasi caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’autorità pubblica responsabile di tale violazione (sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑752/18 , EU:C:2019:1114 , punto 55 e giurisprudenza citata). ( 7 ) Sentenza del 13 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] ( C‑524/04 , EU:C:2007:161 , punto 116 ). ( 8 ) SI 230/2018. ( 9 ) [2023] IEHC 187. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA]407/21 , in prosieguo: la sentenza UFC – Que choisir e CLCV, EU:C:2023:449 (punti 51 , 60 e 62 ). ( 11 ) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ( GU 2015, L 326, pag. 1 ). ( 12 ) Ibidem, punto 54. V. anche le conclusioni da me presentate nella causa UFC - Que choisir e CLCV ( C‑407/21 , EU:C:2022:690 , paragrafo 55 ). ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] C‑509/11 , EU:C:2013:613 , punti 49 e 50 ). La Corte ha concluso che un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore (punto 52). ( 14 ) V., tra l'altro, sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti / Pinxten ( C‑130/19 , EU:C:2021:782 , punto 781 e giurisprudenza citata). La dottrina della forza maggiore è stata applicata in diversi settori del diritto dell'UE, come il diritto della concorrenza, il diritto doganale e gli appalti pubblici. ( 15 ) Sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas ( C‑640/15 , EU:C:2017:39 , punto 54 ) (in prosieguo: la «sentenza Vilkas»), e sentenza UFC – Que choisir e CLCV (punto 53). ( 16 ) Sentenza del 25 gennaio 2024, Commissione/Irlanda (trialometani nell'acqua potabile), ( C‑481/22 , EU:C:2024:85 ). Sulla limitazione nel tempo nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, v. sentenza UFC – Que choisir e CLCV (punti 67 e 75). V. anche le conclusioni da me presentate in tale causa ( C-407/21 , EU:C:2022:690 , paragrafo 80 ), in cui si sostiene che la normativa nazionale di cui trattavasi in tale causa chiaramente non era concepita per limitare i suoi effetti al periodo necessario per porre rimedio alle difficoltà causate dall’evento idoneo a configurare una forza maggiore. ( 17 ) Sentenza dell’8 giugno 2023, Commissione/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese) ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 , punti da 81 a 88 ). Più in generale, secondo costante giurisprudenza, le deroghe agli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del diritto dell'Unione devono essere interpretate restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C‑808/18 , EU:C:2020:1029 , punto 215 ]. ( 18 ) Sentenza Vilkas , C‑640/15, punto 53. ( 19 ) Ibidem, punto 56. ( 20 ) Sentenza UFC – Que choisir e CLCV (punto 54). Un criterio più restrittivo è stato applicato nella sentenza del 17 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (C‑203/12, EU:C: 2013:664, punto 31), nel contesto di una direttiva sulle emissioni dei gas a effetto serra, in cui la Corte, sulla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a ./ Commissione (cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, da 226/78 a 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 e 85/79, EU:C: 1980:81, punto 140), ha fatto riferimento a cause esterne ineluttabili ed inevitabili al punto da rendere obiettivamente impossibile per gli interessati l’osservanza dei loro obblighi. ( 21 ) V. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia ( C‑68/11 , EU:C:2012:815 , punto 64 ). ( 22 ) Sentenza UFC - Que choisir e CLCV (punto 72). ( 23 ) Sentenza del 4 luglio 2000, Haim ( C‑424/97 , EU:C:2000:357 , punto 28 ). ( 24 ) V. sentenza dell'8 giugno 2023, Commissione/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese), ( C‑540/21 , EU:C:2023:450 ). Tale causa riguardava l'adozione da parte della Slovacchia di una legge che aveva modificato la legislazione esistente per consentire alle agenzie di viaggi di proporre ai loro clienti una modifica del contratto di pacchetto turistico in corso o un pacchetto turistico alternativo, anziché concedere un rimborso entro 14 giorni, come previsto dall'articolo 12 della direttiva relativa ai pacchetti turistici. ( 25 ) Ibidem; la Corte ha constatato che la legislazione slovacca, che aveva liberato tutti gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di rimborso a causa della pandemia, non soddisfaceva le condizioni che disciplinano la possibilità di invocare la forza maggiore. Essa ha osservato che tale legislazione non si limitava alle sole fattispecie in cui vincoli finanziari si erano effettivamente manifestati, ma si estendeva a tutti i contratti interessati dalla pandemia, senza prendere in considerazione la situazione finanziaria concreta degli organizzatori. ( 26 ) Considerando 1 della direttiva 2013/33. ( 27 ) Come risulta dalle definizioni riportate all’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2013/33, l’espressione «condizioni materiali d’accoglienza» si riferisce a tutte le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente a tale direttiva, a favore dei richiedenti e che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere. ( 28 ) V., per analogia, sentenze dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio ( 247/85 , EU:C:1987:339 , punto 7 ); del 7 marzo 1996, Associazione Italiana per il WWF e a. ( C‑118/94 , EU:C:1996:86 , punto 21 ); e dell’11 novembre 2010, Commissione/Italia ( C‑164/09 , EU:C:2010:672 , punto 28 ). ( 29 ) V., per analogia, sentenze dell'8 giugno 2006, WWF Italia e a. ( C‑60/05 , EU:C:2006:378 , punto 34 ), e del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all’edredone maschio) ( C‑217/19 , EU:C:2020:291 , punto 66 ). ( 30 ) Ciò è in linea con la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi ( GU 2001, L 212, pag. 12 ) che prevede espressamente sistemi intesi a gestire situazioni di afflusso massiccio. Se la crisi è estrema, l'Unione europea può attivare tale direttiva, che prevede un sistema collettivo per la ripartizione degli oneri. L’articolo 1 stabilisce che tale direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. L'articolo 2, lettera a), di detta direttiva stabilisce che l'attuazione di tale protezione mira, in particolare, a evitare che il sistema utilizzato per concedere la protezione internazionale sia inondato dalla presentazione massiccia e simultanea di domande di riconoscimento dello status di rifugiato, nell'interesse degli sfollati e di altre persone richiedenti protezione internazionale. ( 31 ) Sentenza del 17 dicembre 2020 ( C‑808/18 , EU:C:2020:1029 ). ( 32 ) V. punti 222 e 223 di tale sentenza. Tale conclusione è corroborata dai numerosi riferimenti a «circostanze eccezionali», tra cui «improvviso massiccio afflusso di richiedenti asilo», nella relazione alla proposta di direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli [OSCURATO:PERSONA] membri ( GU 2003, L 31, pag. 18 ): v. Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli [OSCURATO:PERSONA] membri, COM(2001) 181 fin. ( GU 2001, C 213E, pag. 286 ). La deroga in questione deriva dall'articolo 14, paragrafo 8, di tale direttiva. L'ipotesi dell’esaurimento delle capacità di alloggio è stata sviluppata nel processo legislativo successivo e, pertanto, nella relazione esplicativa non vi viene fatto alcun riferimento. ( 33 ) V. paragrafo 37 supra. ( 34 ) V., per esempio, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen ( C‑337/15 P , EU:C:2017:256 , punto 37 ). Del pari, per quanto riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] membri, una violazione sufficientemente qualificata comporta «una violazione grave e manifesta da parte dello Stato membro dei limiti posti al suo potere discrezionale». V., ad esempio, sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev ( C‑571/16 , EU:C:2018:807 , punto 105 ). ( 35 ) V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑395/17 , EU:C:2019:98 , paragrafo 59 ). ( 36 ) V., parimenti, sentenze del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] ( C‑118/08 , EU:C:2010:39 , punto 30 ), e del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑501/18 , EU:C:2021:249 , punto 113 ). V. anche conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] generale Ćapeta nella causa Dyson e a./ Commissione ( C-122/22 P , EU:C:2023:552 , paragrafo 70 ). ( 37 ) V. anche sentenza del 4 dicembre 2003, Evans ( C‑63/01 , EU:C:2003:650 , punto 86 e giurisprudenza citata). ( 38 ) Sentenza del 13 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] ( C‑524/04 , EU:C:2007:161 , punto 119 e giurisprudenza citata). ( 39 ) Ibidem, punto 120. ( 40 ) V. sentenze del 23 maggio 1996, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑5/94 , EU:C:1996:205 , punto 28 ), e del 25 gennaio 007, Robins e a. ( C‑278/05 , EU:C:2007:56 , punto 71 ). ( 41 ) V. sentenze del 12 novembre 2019, Haqbin ( C‑233/18 , EU:C:2019:956 ); del 27 febbraio 2014, Saciri e a. ( C‑79/13 , EU:C:2014:103 ) (in prosieguo: la «sentenza Saciri »); e del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI ( C‑179/11 , EU:C:2012:594 ). Ad esempio, nella sentenza Saciri , la Corte ha stabilito che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che i richiedenti asilo possano disporre di un alloggio famigliare anche nell’ambito del mercato privato della locazione. ( 42 ) V. sentenza Saciri (punti da 35 a 40, e da 46 a 49). ( 43 ) Gli articoli 1 e 4 della Carta sono stati strettamente collegati nel contesto di cause relative alle condizioni minime di accoglienza nella sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 92 ). Tale collegamento era presente anche nella sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a . (cause riunite C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C: 2019:219) (in prosieguo: la «sentenza Ibrahim e a »), e nella sentenza del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato) ( C-353/16 , EU:C:2018:276 , punto 36 ). La Corte ha rilevato il carattere assoluto del diritto sancito dall'articolo 4 della Carta, che è strettamente connesso a quello del rispetto della dignità umana. V., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punto 85 ), e del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 56 ). Sul carattere assoluto o inderogabile del diritto sancito dall'articolo 1 della Carta, v. Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A., (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. 14 e 15, Jones, J., «[OSCURATO:PERSONA] in the EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] and its [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] of Justice», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 33, 2012, pag. 287. ( 44 ) V. sentenze del 16 febbraio 2017, CK e a. ( C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , punto 59 ) e del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato) ( C‑353/16 , EU:C:2018:276 , punto 36 ). V. anche Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA]», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A., (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , pag. 20. Sebbene la dignità umana non sia esplicitamente elencata tra i diritti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il suo carattere fondamentale suggerisce che sia inderogabile. Sebbene tale convenzione non contenga esplicitamente un articolo separato dedicato esclusivamente alla dignità umana, il concetto è intrinseco ed è alla base di molte delle sue disposizioni, in particolare l'articolo 3, che vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti. Per quanto riguarda la deroga agli obblighi imposti ai sensi della CEDU, l'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU specifica alcuni diritti, quali il diritto alla vita (articolo 2) e il divieto di tortura e di pene o i trattamenti inumani o degradanti (articolo 3), ai quali non è consentita alcuna deroga, neppure in momenti di emergenza. ( 45 ) Sentenze del 1o agosto 2022, Ministero dell’Interno (Revoca delle condizioni materiali di accoglienza) ( C‑422/21 , EU:C:2022:616 , punto 39 ); sentenza Saciri (punto 35), e del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI ( C‑179/11 , EU:C:2012:594 , punto 56 ). ( 46 ) V., anche, considerando 35 della direttiva 2013/33. ( 47 ) Sentenza Saciri , punto 48. ( 48 ) In particolare, nella sentenza Saciri (punto 42), la Corte ha stabilito che i sussidi dovevano essere sufficienti a garantire un alloggio privato o un sostegno tramite l’assistenza sociale in caso di saturazione delle strutture pubbliche d’alloggio destinate ai richiedenti asilo. ( 49 ) Sentenza Saciri (punto 50). ( 50 ) Sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin ( C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punto 46 ), che cita la sentenza Jawo (punto 92 e giurisprudenza citata). ( 51 ) V., in tal senso, sentenze Jawo (punto 92), e del 16 luglio 2020, Addis ( C‑517/17 , EU:C:2020:579 , punto 51 ). ( 52 ) V. sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin ( C‑233/18 , EU:C:2019:956 , punto 47 ). In particolare, ai punti 47 e 48 di tale sentenza, la Corte ha spiegato che una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, il beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza o le condizioni materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l’obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso, giacché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari, ed equivarrebbe inoltre a violare il requisito di proporzionalità, in quanto anche le sanzioni più severe non possono privare il richiedente della possibilità di provvedere ai suoi bisogni più elementari. ( 53 ) V. paragrafo 56 supra. ( 54 ) L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33, in fine , stabilisce che «[siffatte] diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali», limitando così la portata della deroga all'obbligo di garantire l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza previste da tale disposizione nel caso di circostanze eccezionali. ( 55 ) V. paragrafo 62 supra. ( 56 ) V. Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 20. ( 57 ) CE:ECHR:2020:0702JUD002882013. ( 58 ) Ciò includeva elementi quali la deprivazione abitativa, la mancanza di accesso ai generi di prima necessità (cibo, ricovero, igiene) e l'esposizione a condizioni meteorologiche avverse. ( 59 ) La Corte EDU ha constatato l’esistenza di tali obblighi positivi in virtù del diritto dell'Unione. V., ad esempio, il punto 116 di detta sentenza. ( 60 ) Sulla base di tali elementi, la Corte EDU ha concluso che N.H., K.T. e A.J. avevano subito un trattamento contrario all'articolo 3 della CEDU a causa di un'estrema deprivazione materiale e di un'assistenza statale inadeguata. Tuttavia, per S.G., la Corte EDU non ha riscontrato alcuna violazione. La differenza in tali casi sembrava risiedere nella durata della sofferenza dei ricorrenti. ( 61 ) V. sentenza Ibrahim e a . (punto 90). ( 62 ) V. Dupré, C., «Article 1 – [OSCURATO:PERSONA] dignity», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 19.