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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20869/2025

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ZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 1 /1 0 / 1976 avverso l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore general e, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Brescia – adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. – confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto gravemente indiziato del reato di partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso operante nella provincia di Brescia , nei comuni di Flero e [OSCURATO:PERSONA], costituente articolazione territoriale della ‘ndrina Alvaro di Sinopoli e dedita alla commissione di estorsioni, usura, riciclaggio di autoveicoli, corruzione , reati finanziari e tributari , detenzione e porto di armi.

2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

I Giudici del riesameavrebbero valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare il giudizio di inattendibilità formulato nel parallelo procedimento a carico della coindagataAnna Donelli e in assenza di riscontri individualizzanti.

Tali non erano né le conversazioni captate- da cui era mersa la sola preoccupazione in capo aifratelli Tripodi per una eventuale collaborazione di VincenzoIaria- né l’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] a personenon meglio identificate di “ r ecupero crediti ” attraverso modalità violente.

I Giudici di merito, pertanto, non avrebbero correttamente applicato l’art. 192 cod. proc. pen. ed avrebbero altresì ignorato la conversazione - captata in ambientale-dalla quale era emersa l’assenza di rapporti tra i fratelli Tripodi e [OSCURATO:PERSONA]; -violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione alla attualità del pericolo di recidiva ex art. 274 cod. proc. pen.,per non avere il Tribunale considerato che Iaria era in vinculisdal 2019 e per non avere valutato l’annullamento per carenza di gravi indizi di colpevolezza dell’ordinanza de libertate emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stato attribuito il ruolo di “messaggera” tra i fratelli Tripodi e i sodali detenuti in carcere.

Si trattava di elementi da cui inferire l’avvenuta rescissione all’attualità di ogni rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio criminoso in contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. E’ utile premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n.18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo,Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Al giudice di legittimità compete, dunque, lasola verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa aiparametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione ( Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n.22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).

3. Occorre poi considerare che il provvedimento de libertatedal punto di vista strutturale deve essere conformato al modello delineato dall’art. 292 cod. proc. pen., che è a sua volta ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen. seppure con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare.

Pronunciache non è fondata su prove ma su i gravi indizi di colpevolezza da intendersi come tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - sebbene non valg a no a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagatocontenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – consentono, tuttavia, di f onda re nel frattempo una valutazione di qualificata probabilità di colpevolezza e di far prevedere , per la loro consistenza e per la futura acquisizione di ulteriori elementi, la idoneità a dimostrare tale responsabilità (cfr Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657).

4. Nel caso in esame, il collegio evidenzia come, per un verso, la valutazione dei Giudici di merito si a stata congruamente fondata sull’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezzain linea con il dettato normativo di cui all’art.273 cod. proc. pen.,e come, per altro verso, le censure difensive siano trasmodate in una serie di considerazioni in fattonon denunziabili in sede di legittimità.

4.1. Ed invero,il Tribunale -dopo avere ricostruito in fatto e qualificato in diritto la natura della “struttura” operante nella provincia di Brescia in termini di articolazione territoriale della ‘ndrina calabrese riconducibile alla famiglia Alvaro di Sinopoli –esaminava la posizione di ciascun sodale e, per quanto di interesse in questa sede, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine, venivano congruamente e correttamente valutate le dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale in tempi non sospetti aveva raccolto le confidenze dello stesso Iaria circa la sua intraneità al sodalizio con l’incarico di “recupero crediti” affidatogli direttamente dai fratelli Tripodi, e venivano individuati ed esaminati nel dettaglio i riscontri al narrato conformemente a quanto previsto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr § 8 – pagg. 28 /29 dell’ordinanza impugnata).

4.2. Di contro,non coglie nel segno la censura relativa alla mancatavalutazione degli esiti del procedimento cautelare a carico della coindagata [OSCURATO:PERSONA].

Ora- al netto del disposto annullamento con rinvio del l’ordinanza con cui era stata revocata la misura cautelare nei confronti della predetta Donelli- il difensore non ha considerato come anche un eventuale giudizio di “inattendibilità del collaboratore” formulato in altro procedimento e in ordine a d altro c oindagato giammai potrebbe tradursi in un automatico giudizio di inattendibilità in relazione a diversi soggetti e a differenti vicende.

4.3. Analogamente è aspecifica la doglianza con cui si pretende di destrutturare l’impiantomotivazionale mediante il richiamo di uno “stralcio” – trasfuso nel corpo del ricorso-di una conversazione,nel corso della quale il Tripodi - secondo la chiave di lettura offerta dal ricorrente stesso – avrebbe escluso la intraneità di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di frasiestrapolate daun contesto narrativo di ben più ampio respiro di cui si ignora il contenuto e di una “frase”, oggettivamentedi dubbio significato e alla quale solo ladifesa in modo assertivo attribuisce un interpretazione pro reo.

4.4. L’impostazione difensiva tradisce in definitiva una mancanza di confronto con l'ordinanza impugnata, cheha fondato la decisione su ampia motivazione priva di trattidi manifesta illogicità.

5. Il secondo motivo di ricorso- che attinge il profilo del le esigenze cautelari - è manifestamente infondato.

L’itermotivazionale non presenta vizi di illogicità manifesta , avendo i Giudici del merito congruamente e correttamente evidenziato (pag. 71 del provvedimento) come il decorso del tempo e lo stato detentivo non siano indicativi della rescissione del vincolo associativo.

Né la sorte della coindagata Donelli – nemmeno accertata in modo definitivo perché ancora sub iudice – è di per sé in grado di vincere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. legata alla contestazione ex art. 416 - bis cod. pen. 6.

Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 1 /1 0 / 1976 avverso l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore general e, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Brescia – adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. – confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto gravemente indiziato del reato di partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso operante nella provincia di Brescia , nei comuni di Flero e [OSCURATO:PERSONA], costituente articolazione territoriale della ‘ndrina Alvaro di Sinopoli e dedita alla commissione di estorsioni, usura, riciclaggio di autoveicoli, corruzione , reati finanziari e tributari , detenzione e porto di armi. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. I Giudici del riesameavrebbero valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare il giudizio di inattendibilità formulato nel parallelo procedimento a carico della coindagataAnna Donelli e in assenza di riscontri individualizzanti. Tali non erano né le conversazioni captate- da cui era mersa la sola preoccupazione in capo aifratelli Tripodi per una eventuale collaborazione di VincenzoIaria- né l’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] a personenon meglio identificate di “ r ecupero crediti ” attraverso modalità violente. I Giudici di merito, pertanto, non avrebbero correttamente applicato l’art. 192 cod. proc. pen. ed avrebbero altresì ignorato la conversazione - captata in ambientale-dalla quale era emersa l’assenza di rapporti tra i fratelli Tripodi e [OSCURATO:PERSONA]; -violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione alla attualità del pericolo di recidiva ex art. 274 cod. proc. pen.,per non avere il Tribunale considerato che Iaria era in vinculisdal 2019 e per non avere valutato l’annullamento per carenza di gravi indizi di colpevolezza dell’ordinanza de libertate emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stato attribuito il ruolo di “messaggera” tra i fratelli Tripodi e i sodali detenuti in carcere. Si trattava di elementi da cui inferire l’avvenuta rescissione all’attualità di ogni rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio criminoso in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 2. E’ utile premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n.18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo,Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Al giudice di legittimità compete, dunque, lasola verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa aiparametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione ( Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n.22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 3. Occorre poi considerare che il provvedimento de libertatedal punto di vista strutturale deve essere conformato al modello delineato dall’art. 292 cod. proc. pen., che è a sua volta ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen. seppure con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare. Pronunciache non è fondata su prove ma su i gravi indizi di colpevolezza da intendersi come tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - sebbene non valg a no a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagatocontenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – consentono, tuttavia, di f onda re nel frattempo una valutazione di qualificata probabilità di colpevolezza e di far prevedere , per la loro consistenza e per la futura acquisizione di ulteriori elementi, la idoneità a dimostrare tale responsabilità (cfr Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). 4. Nel caso in esame, il collegio evidenzia come, per un verso, la valutazione dei Giudici di merito si a stata congruamente fondata sull’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezzain linea con il dettato normativo di cui all’art.273 cod. proc. pen.,e come, per altro verso, le censure difensive siano trasmodate in una serie di considerazioni in fattonon denunziabili in sede di legittimità. 4.1. Ed invero,il Tribunale -dopo avere ricostruito in fatto e qualificato in diritto la natura della “struttura” operante nella provincia di Brescia in termini di articolazione territoriale della ‘ndrina calabrese riconducibile alla famiglia Alvaro di Sinopoli –esaminava la posizione di ciascun sodale e, per quanto di interesse in questa sede, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, venivano congruamente e correttamente valutate le dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale in tempi non sospetti aveva raccolto le confidenze dello stesso Iaria circa la sua intraneità al sodalizio con l’incarico di “recupero crediti” affidatogli direttamente dai fratelli Tripodi, e venivano individuati ed esaminati nel dettaglio i riscontri al narrato conformemente a quanto previsto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr § 8 – pagg. 28 /29 dell’ordinanza impugnata). 4.2. Di contro,non coglie nel segno la censura relativa alla mancatavalutazione degli esiti del procedimento cautelare a carico della coindagata [OSCURATO:PERSONA]. Ora- al netto del disposto annullamento con rinvio del l’ordinanza con cui era stata revocata la misura cautelare nei confronti della predetta Donelli- il difensore non ha considerato come anche un eventuale giudizio di “inattendibilità del collaboratore” formulato in altro procedimento e in ordine a d altro c oindagato giammai potrebbe tradursi in un automatico giudizio di inattendibilità in relazione a diversi soggetti e a differenti vicende. 4.3. Analogamente è aspecifica la doglianza con cui si pretende di destrutturare l’impiantomotivazionale mediante il richiamo di uno “stralcio” – trasfuso nel corpo del ricorso-di una conversazione,nel corso della quale il Tripodi - secondo la chiave di lettura offerta dal ricorrente stesso – avrebbe escluso la intraneità di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di frasiestrapolate daun contesto narrativo di ben più ampio respiro di cui si ignora il contenuto e di una “frase”, oggettivamentedi dubbio significato e alla quale solo ladifesa in modo assertivo attribuisce un interpretazione pro reo. 4.4. L’impostazione difensiva tradisce in definitiva una mancanza di confronto con l'ordinanza impugnata, cheha fondato la decisione su ampia motivazione priva di trattidi manifesta illogicità. 5. Il secondo motivo di ricorso- che attinge il profilo del le esigenze cautelari - è manifestamente infondato. L’itermotivazionale non presenta vizi di illogicità manifesta , avendo i Giudici del merito congruamente e correttamente evidenziato (pag. 71 del provvedimento) come il decorso del tempo e lo stato detentivo non siano indicativi della rescissione del vincolo associativo. Né la sorte della coindagata Donelli – nemmeno accertata in modo definitivo perché ancora sub iudice – è di per sé in grado di vincere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. legata alla contestazione ex art. 416 - bis cod. pen. 6. Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere e
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