CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40034/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, relativamente alla quantificazione dell'indennizzo in regime di arresti domiciliari per 33 gg., la declaratoria di inammissibilità nel resto. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania ha riconosciuto un indennizzo a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione subita da CASTAGNA Santo, in relazione a un procedimento penale nel quale egli era stato accusato di furto aggravato, reato dal quale era stato assolto in appello, liquidando al predetto la somma di euro 12.263,16 (pari al massimo dell'indennizzo giornaliero per 52 giorni di detenzione infra muraria), condannando la parte resistente al pagamento delle spese che ha liquidato in euro 1.150, oltre accessori di legge. 2. La difesa del CASTAGNA ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice della riparazione omesso di pronunciarsi sulla domanda di indennizzo relativamente ai 33 gionri di detenzione domiciliare, ritenendo inesistente la domanda, viceversa espressamente formulata dall'istante con indicazione del periodo (dal 10/12/2010 al 11/1/2011, data in cui la misura detentiva domiciliare era stata sostituita con altra non custodiale) e dell'importo da liquidare secondo il criterio aritmetico (euro 3.981,03, pari a euro 117,91 per 33 giorni) Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione della stessa norma, questa volta con riferimento alla omessa pronuncia sul riconoscimento degli interessi sulla sorta capitale liquidata a titolo di indennizzo, rilevando la necessità di una espressa pronuncia giudiziale in tal senso e l'avvenuta, espressa formulazione della relativa domanda. Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. dell'art. 2333 cod. civ. e delle tariffe legali, avendo la Corte catanese operato una liquidazione dei compensi in modo forfetario e di ammontare inferiore ai minimi tariffari, senza dar conto delle voci ritenute e di quelle non considerate. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio, relativamente alla quantificazione dell'indennizzo in regime di arresti domiciliari per 33 gg. e la declaratoria di inammissibilità nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei limiti che si vanno a esporre e rigettato nel resto. 2. La Corte della riparazione, pur dando conto in premessa della circostanza che, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, la misura più afflittiva era stata sostituita con quella domiciliare e che quest'ultima, a sua volta, era stata sostituita con altra non custodiale, ha tuttavia affermato che la domanda aveva avuto a oggetto solo 52 giorni di detenzione carceraria (non ricomprendendo quella agli arresti domiciliari) e ha proceduto alla liquidazione secondo il parametro aritmetico [ricavabile, secondo il diritto vivente (cfr. Sez. unite n. 24287 del 9/5/2001, Ministero del Tesoro e Caridi, Rv. 218975), dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art.315, c. 2, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, c. 4, lett. c), stesso codice, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita)], ritenendo che non ricorressero elementi giustificativi di un adeguamento, alla stregua della prodotta documentazione. Ha, poi, condannato il resistente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.150,00, oltre accessori di legge (IVA e CPA). 3. Il primo e il secondo motivo sono fondati. La Corte di merito è effettivamente incorsa nella denunciata violazione, avendo omesso di pronunciarsi sull'ulteriore periodo di detenzione subita dal CASTAGNA al regime domiciliari. Il tenore della domanda si ricava dalla stessa istanza formulata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., nella quale si fa espresso riferimento anche al periodo di custodia agli arresti domiciliari, quantificandosi la relativa domanda (cfr., in particolare, pagg. 4 e 9 dell'atto introduttivo). Anche la doglianza che riguarda l'omessa pronuncia sugli interessi è fondata, avendone la parte fatto espressa domanda (cfr., ancora una volta, pag. 9 dell'atto introduttivo). Sul punto, coglie nel segno l'osservazione difensiva per la quale detta pronuncia è necessaria, poiché, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cfr. sez. 4, n. 1856 del 7/1/2016, Rv. 265580). Infatti, il credito di che trattasi - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido e esigibile solo dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo (cfr. sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677; n. 14461 del 26/1/2006, Rv. 234028; sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595).4. Il terzo motivo è aspecifico, eccezion fatta per la doglianza relativa alle spese generali che è fondata. La parte non ha dato conto del tenore della memoria di costituzione della parte resistente, cosicché non è dato comprendere se la stessa si sia opposta, argomentando, alla domanda. Inoltre, il deducente non ha neppure allegato di aver presentato apposita nota con specificazione delle singole voci richieste a titolo di compenso, cosicché è precluso a questa Corte verificare se. la liquidazione forfetaria della Corte di merito sia effettivamente lesiva dei minimi tariffari o se, mantenendosi ai valori medi, sia del tutto adeguata. Sul punto, si è di recente precisato (sia pur con riferimento alla liquidazione richiesta dalla parte civile, ma con principio che conserva validità anche nel caso all'esame, che il giudice, nel liquidare le relative voci di spesa, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi (cfr. sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Pizze/li Federico, Rv. 2777894). E, nella specie, il giudice della riparazione ha liquidato una somma che rispetta i valori medi (con la decurtazione massima del 50%). La mancanza di specificità del motivo, peraltro, assume rilievo alla stregua dei principi già affermati in materia di soccombenza nel giudizio di riparazione, essendosi già precisato, da un lato, che la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (cfr. sez. 4, n. 15209 del 26/2/2015, Rv. 263141); dall'altro, che l'indennità non può essere pagata se non ricorrendo al giudice, cosicché se il Ministero del Tesoro, costituendosi in giudizio, non si opponga alla domanda, non è applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio, ed il giudice non deve procedere a liquidazione delle spese che restano a carico di ciascuna delle parti; né il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione del Tesoro, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod. proc. civ. (cfr. sez. 4, n. 46777 del 13/11/2007, Rv. 238363; ma, anche più di recente, n. 5923 del 21/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275124, in cui si è esclusa, nel caso in esame, la configurabilità, di una soccombenza secondo i principi civilistici, in fattispecie di avvenuta trasmissione, tramite PEC, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di memoria difensiva considerata dalla Corte mezzo non consentito per la costituzione e peraltro priva di profili di contrapposizione alla pretesa indennitaria). Viceversa, è fondata la doglianza, formulata sempre con il terzo motivo, relativa alla omessa liquidazione delle spese generali, nella misura legale del 15%. 5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla omessa liquidazione di un indennizzo a titolo di ingiusta detenzione per giorni 33 di arresti domiciliari (avendo la stessa Corte d'appello affermato che l'attenuazione del regime detentivo era stata disposta con ordinanza del 9 dicembre 2010 e che gli arresti domiciliari erano stato sostituiti con misura non custodiale con ordinanza del 11 gennaio 2011). Il provvedimento deve inoltre essere annullato anche nella parte in cui omette di riconoscere gli interessi sulla somma liquidata, come richiesto dall'istante, e le spese generali nella misura legale. 6. Tuttavia, l'annullamento può seguire senza rinvio, a norma dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. Infatti, quanto all'indennizzo per i giorni di detenzione ingiusta patita agli arresti domiciliari, deve seguirsi il parametro aritmetico adottato dal giudice di merito nell'ordinanza impugnata, tale criterio non avendo costituito oggetto di specifica doglianza in questa sede, cosicché al ricorrente deve riconoscersi l'ulteriore somma di euro 3.891,03 (euro 117,91 x 33); quanto agli altri due punti, non residua alcuna valutazione discrezionale propria del giudizio di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione della somma a titolo di ingiusta detenzione patita dal ricorrente a regime di arresti domiciliari e per l'effetto liquida a CASTAGNA Santo la ulteriore somma di euro 3.891,03; annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui non riconosce gli interessi sulla somma liquidata e dispone che gli stessi sulla somma complessiva di euro 16.154,19 decorrano dal passaggio in giudicato dell'ordinanza; annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui non è stato riconosciuto il rimborso forfetario delle spese generali che liquida nella misura del 15%. Rigetta il ricorso nel resto. Deciso il 27 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]