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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33100/2026

Testo disponibile della fonte

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ibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diRoma ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare formulata ai sensi dell’art.47-ter Ord. pen. nell’interesse di XXXXXXXXXX.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per erronea applicazionedella legge penale in relazione ai presupposti per la concessione della misuraalternativa della detenzione domiciliare in relazione alla condanna in danno dellamoglie per il reato di cui agli artt. 572, 582, 576 n. 5 e 577, cod. pen., art. 4legge n. 110 del 1975; nonché la contraddittorietà della motivazione anche inriferimento alle relazioni di sintesi del 19 febbraio e 10 settembre 2026.Il ricorrente eccepisce gli evidenziati vizi motivazionali in quanto ilprovvedimento impugnato nonostante la positiva valutazione del percorso dirisocializzazione e il parere favorevole alla prosecuzione della pena in regimealternativo detenzione ha ritenuto esistente la pericolosità sociale del ricorrentesulla base del solo titolo di reato per il quale è stato condannato e sulla condottadi vita antecedente alla commissione del reato.Più specificamente, ad avviso della difesa, il provvedimento impugnatonon contiene alcun riferimento alla relazione e alle risultanze dell’osservazione exart. 80 Ord. pen., né al positivo comportamento inframurario del ricorrente, ilquale svolge attività di lavoro e partecipa a diversi corsi di formazione così daavere beneficiato nel 2025 di sei permessi premio; né, si osserva, il Tribunale havalutato che la patologia da dipendenza alcolica era in fase di remissione e che ilricorrente nella procedura di divorzio aveva chiesto di disporre a proprio caricol’obbligo del mantenimento del figlio minore.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FrancescaCeroni, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.4.

In data 16 giugno 2026 il difensore, munito di procura speciale, hadepositato atto di rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamenteformalizzata, in quando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratorespeciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv.266244), dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per avere, nelle more delpresente procedimento,ottenuto con provvedimento del 21 aprile 2026 delMagistrato di sorveglianza di Roma, la misura della detenzione presso ildomicilio, ai sensi dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizionirelative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori adiciotto mesi).2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamentodelle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espressoda Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n.23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme emaggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causanon imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa esserecondannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unasomma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venirmeno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza(Sez. 3, n. 2 Il consigliere estensore ylaria Ep..e.na Mele étst,„ 29593 del26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018,Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv.256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).

Tale conclusione risulta riconducibile aquanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U., n. 6624 del27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della"carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa dellapersistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cuiintervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbiaperso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Per tale ragione,si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria,considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso èsopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessiall'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per cosìdire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996,Vitale)».3.

A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientraquella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta caernza d'interesse.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diRoma ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare formulata ai sensi dell’art.47-ter Ord. pen. nell’interesse di XXXXXXXXXX.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per erronea applicazionedella legge penale in relazione ai presupposti per la concessione della misuraalternativa della detenzione domiciliare in relazione alla condanna in danno dellamoglie per il reato di cui agli artt. 572, 582, 576 n. 5 e 577, cod. pen., art. 4legge n. 110 del 1975; nonché la contraddittorietà della motivazione anche inriferimento alle relazioni di sintesi del 19 febbraio e 10 settembre 2026.Il ricorrente eccepisce gli evidenziati vizi motivazionali in quanto ilprovvedimento impugnato nonostante la positiva valutazione del percorso dirisocializzazione e il parere favorevole alla prosecuzione della pena in regimealternativo detenzione ha ritenuto esistente la pericolosità sociale del ricorrentesulla base del solo titolo di reato per il quale è stato condannato e sulla condottadi vita antecedente alla commissione del reato.Più specificamente, ad avviso della difesa, il provvedimento impugnatonon contiene alcun riferimento alla relazione e alle risultanze dell’osservazione exart. 80 Ord. pen., né al positivo comportamento inframurario del ricorrente, ilquale svolge attività di lavoro e partecipa a diversi corsi di formazione così daavere beneficiato nel 2025 di sei permessi premio; né, si osserva, il Tribunale havalutato che la patologia da dipendenza alcolica era in fase di remissione e che ilricorrente nella procedura di divorzio aveva chiesto di disporre a proprio caricol’obbligo del mantenimento del figlio minore.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FrancescaCeroni, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.4. In data 16 giugno 2026 il difensore, munito di procura speciale, hadepositato atto di rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente, con rinuncia validamenteformalizzata, in quando formulata con atto sottoscritto dal difensore, procuratorespeciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv.266244), dedotto la sopravvenuta carenza di interesse per avere, nelle more delpresente procedimento,ottenuto con provvedimento del 21 aprile 2026 delMagistrato di sorveglianza di Roma, la misura della detenzione presso ildomicilio, ai sensi dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizionirelative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori adiciotto mesi).2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamentodelle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espressoda Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n.23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme emaggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità delricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causanon imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa esserecondannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unasomma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venirmeno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza(Sez. 3, n. 2 Il consigliere estensore ylaria Ep..e.na Mele étst,„ 29593 del26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018,Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv.256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). Tale conclusione risulta riconducibile aquanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della"carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa dellapersistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cuiintervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbiaperso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione,si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria,considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso èsopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessiall'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per cosìdire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996,Vitale)».3. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientraquella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta caernza d'interesse.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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