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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35811/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di scarcerazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato assumendo che il riconoscimento da parte della medesima autorità giudiziaria, con provvedimento del 14 settembre 2022, della continuazione tra i reati da lui commessi ed accertati con due distinte condanne e la rideterminazione della pena complessiva in undici anni, sette mesi e tre giorni di reclusione avevano fatto sì che egli avesse interamente espiato la sanzione.

A tal fine, la Corte reggina ha, in linea generale, rilevato che la determinazione della pena già scontata e di quella ancora eventualmente da espiare deve tener conto — nel caso di sussunzione dei reati, in executivis, sotto il vincolo della continuazione — del disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che circoscrive il computo della custodia cautelare subita o della pena espiata per reato diverso ai casi in cui la custodia o l'espiazione siano cronologicamente successive alla commissione del reato in relazione al quale deve essere determinata la pena da eseguire.

L'applicazione di tale principio al caso di specie ha indotto la Corte di assise di appello a disattendere l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] il quale è stato, una prima volta, v/ condannato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 dicembre 2003, emessa nel procedimento c.d.

«Conchiglia», per il reato di associazione mafiosa, è stato, a tale titolo, ristretto tra aprile 2001 e novembre 2004, ed ha, successivamente, commesso analogo reato permanente, accertato con sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 maggio 2021, resa nell'ambito del procedimento c.d.

«Atlantide», la cui consumazione si è protratta quantomeno sino alla data dell'esecuzione del titolo cautelare, avvenuta il 22 dicembre 2015, se non sino alla sentenza di primo grado, pronunziata il 17 novembre 2018 e, quindi, in epoca largamente posteriore rispetto all'esecuzione della pena irrogatagli per il primo reato, conclusa, come detto, nell'autunno del 2004.

I giudici calabresi hanno, pertanto, stimato che, riconosciute la continuazione tra i due diversi reati e la maggiore gravità di quello posteriormente commesso, l'imputazione del periodo detentivo eventualmente scontato in eccesso, in relazione al primo, rispetto al quantum di pena rideterminato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. è preclusa dalla posteriorità della consumazione del reato permanente rispetto all'espiazione della pena irrogata per quello cronologicamente anteriore, che impone il frazionamento del cumulo in ragione della data di consumazione dei reati, delle sanzioni inflitte per i singoli reati e dei periodi di detenzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo — qui enunciato, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione all'interpretazione operata dalla Corte di assise di appello dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che, a suo modo di vedere, avrebbe invece dovuto tener conto della continuità della sua partecipazione associativa, da ritenersi sostanzialmente unica in quanto protrattasi senza soluzione alcuna, secondo quanto dimostrato sia dall'avvenuta riconduzione di entrambe le manifestazioni criminose al medesimo disegno criminoso che dalla materiale confezione delle imputazioni rispettivamente elevate a suo carico nei diversi procedimenti e, specificamente, del fatto che la contestazione più recente attiene ad un lasso temporale che coincide, nel suo termine iniziale (il 3 febbraio 2004), con quello finale dell'addebito precedente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. In punto di fatto, è utile ricordare: - che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, nel 2003, nel procedimento c.d.

«Conchiglia», per reato che, a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è divenuto satellite di quello, di maggiore gravità, per il quale egli è stato condannato nel procedimento c.d.

«Atlantide»; - che, a seguito della rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] si è trovato nella condizione di vantare un «credito di pena» (avendo egli scontato, per il reato accertato con la prima condanna, una sanzione più gravosa rispetto a quella stabilita, a tale titolo, in conseguenza dell'applicazione della disciplina del reato continuato e della fissazione, per quale reato, di un aumento sulla pena base) che, però, egli avrebbe potuto portare in detrazione, stando alla valutazione operata dalla Corte di assise di appello, solo con riferimento a reati eventualmente commessi prima dell'espiazione di quella pena, terminata il 15 novembre 2004; - che [OSCURATO:PERSONA], nel 2021, è stato successivamente condannato alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione, nel procedimento c.d.

«Atlantide», per avere commesso un reato la cui permanenza si è protratta dal 2004 al 17 novembre 2018, data di emissione della sentenza di primo grado.

Al cospetto di siffatta situazione, la Corte di assise di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che: - «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione. (In motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato)» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133; nello stesso senso cfr., di recente, Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033 - 01); - «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 - 01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215); - «In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione» (Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600 - 01; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 - 01).Nel caso di specie, pacifico che il reato che è valso a [OSCURATO:PERSONA] la pena oggi in esecuzione è stato commesso sino ad epoca ampiamente successiva al 15 novembre 2004, ineccepibile appare la risposta offerta dalla Corte di assise di appello all'istanza del condannato, disattesa in perfetta coerenza con i canoni ermeneutici testé evocati.

Né, va aggiunto a confutazione delle doglianze articolate con il ricorso, può trarsi argomento, in senso contrario, dall'effetto unificatore dei reati prodotto dall'affermazione dell'essere entrambi espressione del medesimo disegno criminoso che, come detto, cede il passo alla preminente esigenza di evitare che, per questa via, il reo sia stimolato alla protrazione dell'attività illecita dalla prospettiva di fruire, in futuro, del «credito di pena».

Prive di pregio si palesano, del pari, le insistite obiezioni del ricorrente in punto di individuazione del momento iniziale della più recente condotta associativa e di sua coincidenza con quello finale della precedente militanza nella compagine di 'ndrangheta, profilo che, ai fini considerati, non riveste rilevanza decisiva, dovendosi, per la ragioni già compiutamente espresse, avere riguardo, piuttosto, al dies ad quem della contestazione, che si spinge, è utile ribadire, sino ad un'epoca posteriore di almeno un decennio alla conclusione dell'espiazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la prima sentenza di condanna.

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di scarcerazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato assumendo che il riconoscimento da parte della medesima autorità giudiziaria, con provvedimento del 14 settembre 2022, della continuazione tra i reati da lui commessi ed accertati con due distinte condanne e la rideterminazione della pena complessiva in undici anni, sette mesi e tre giorni di reclusione avevano fatto sì che egli avesse interamente espiato la sanzione. A tal fine, la Corte reggina ha, in linea generale, rilevato che la determinazione della pena già scontata e di quella ancora eventualmente da espiare deve tener conto — nel caso di sussunzione dei reati, in executivis, sotto il vincolo della continuazione — del disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che circoscrive il computo della custodia cautelare subita o della pena espiata per reato diverso ai casi in cui la custodia o l'espiazione siano cronologicamente successive alla commissione del reato in relazione al quale deve essere determinata la pena da eseguire. L'applicazione di tale principio al caso di specie ha indotto la Corte di assise di appello a disattendere l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] il quale è stato, una prima volta, v/ condannato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 dicembre 2003, emessa nel procedimento c.d. «Conchiglia», per il reato di associazione mafiosa, è stato, a tale titolo, ristretto tra aprile 2001 e novembre 2004, ed ha, successivamente, commesso analogo reato permanente, accertato con sentenza della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 maggio 2021, resa nell'ambito del procedimento c.d. «Atlantide», la cui consumazione si è protratta quantomeno sino alla data dell'esecuzione del titolo cautelare, avvenuta il 22 dicembre 2015, se non sino alla sentenza di primo grado, pronunziata il 17 novembre 2018 e, quindi, in epoca largamente posteriore rispetto all'esecuzione della pena irrogatagli per il primo reato, conclusa, come detto, nell'autunno del 2004. I giudici calabresi hanno, pertanto, stimato che, riconosciute la continuazione tra i due diversi reati e la maggiore gravità di quello posteriormente commesso, l'imputazione del periodo detentivo eventualmente scontato in eccesso, in relazione al primo, rispetto al quantum di pena rideterminato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. è preclusa dalla posteriorità della consumazione del reato permanente rispetto all'espiazione della pena irrogata per quello cronologicamente anteriore, che impone il frazionamento del cumulo in ragione della data di consumazione dei reati, delle sanzioni inflitte per i singoli reati e dei periodi di detenzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo — qui enunciato, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il quale lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione all'interpretazione operata dalla Corte di assise di appello dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che, a suo modo di vedere, avrebbe invece dovuto tener conto della continuità della sua partecipazione associativa, da ritenersi sostanzialmente unica in quanto protrattasi senza soluzione alcuna, secondo quanto dimostrato sia dall'avvenuta riconduzione di entrambe le manifestazioni criminose al medesimo disegno criminoso che dalla materiale confezione delle imputazioni rispettivamente elevate a suo carico nei diversi procedimenti e, specificamente, del fatto che la contestazione più recente attiene ad un lasso temporale che coincide, nel suo termine iniziale (il 3 febbraio 2004), con quello finale dell'addebito precedente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. In punto di fatto, è utile ricordare: - che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, nel 2003, nel procedimento c.d. «Conchiglia», per reato che, a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è divenuto satellite di quello, di maggiore gravità, per il quale egli è stato condannato nel procedimento c.d. «Atlantide»; - che, a seguito della rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] si è trovato nella condizione di vantare un «credito di pena» (avendo egli scontato, per il reato accertato con la prima condanna, una sanzione più gravosa rispetto a quella stabilita, a tale titolo, in conseguenza dell'applicazione della disciplina del reato continuato e della fissazione, per quale reato, di un aumento sulla pena base) che, però, egli avrebbe potuto portare in detrazione, stando alla valutazione operata dalla Corte di assise di appello, solo con riferimento a reati eventualmente commessi prima dell'espiazione di quella pena, terminata il 15 novembre 2004; - che [OSCURATO:PERSONA], nel 2021, è stato successivamente condannato alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione, nel procedimento c.d. «Atlantide», per avere commesso un reato la cui permanenza si è protratta dal 2004 al 17 novembre 2018, data di emissione della sentenza di primo grado. Al cospetto di siffatta situazione, la Corte di assise di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che: - «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione. (In motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato)» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133; nello stesso senso cfr., di recente, Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033 - 01); - «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 - 01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215); - «In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione» (Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600 - 01; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 - 01).Nel caso di specie, pacifico che il reato che è valso a [OSCURATO:PERSONA] la pena oggi in esecuzione è stato commesso sino ad epoca ampiamente successiva al 15 novembre 2004, ineccepibile appare la risposta offerta dalla Corte di assise di appello all'istanza del condannato, disattesa in perfetta coerenza con i canoni ermeneutici testé evocati. Né, va aggiunto a confutazione delle doglianze articolate con il ricorso, può trarsi argomento, in senso contrario, dall'effetto unificatore dei reati prodotto dall'affermazione dell'essere entrambi espressione del medesimo disegno criminoso che, come detto, cede il passo alla preminente esigenza di evitare che, per questa via, il reo sia stimolato alla protrazione dell'attività illecita dalla prospettiva di fruire, in futuro, del «credito di pena». Prive di pregio si palesano, del pari, le insistite obiezioni del ricorrente in punto di individuazione del momento iniziale della più recente condotta associativa e di sua coincidenza con quello finale della precedente militanza nella compagine di 'ndrangheta, profilo che, ai fini considerati, non riveste rilevanza decisiva, dovendosi, per la ragioni già compiutamente espresse, avere riguardo, piuttosto, al dies ad quem della contestazione, che si spinge, è utile ribadire, sino ad un'epoca posteriore di almeno un decennio alla conclusione dell'espiazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la prima sentenza di condanna. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
Sentenza Cassazione n. 35811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris