CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6104/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- MELLA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Cir- convallazione Trionfale, 78/2 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E DEIMONOPOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –dazi anti- dumping– annullamento – retroattività -presupposti N.6104/21 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie- monte n. 521/05/20 depositata in data 23 luglio 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., la quale svolge l’atti- vità di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi e che appartiene a un gruppo transnazionale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato alcuni dinieghi di rimborso avent i ad oggetto la restituzione di dazi antidumping, versati a fronte dell’ importazion e di calzaturecon tomaie in cuoio di origine cinese e vietnamita, in rela- zione a 218bollette di importazione definitiva relative agli anni 2009, 2010, 2011. I dazi erano stati versati sulla base del Regolamento (CE) del 5 ottobre 2006, n. 1472e successivo Regolamento (UE) di attua- zione n. 1294/2009, successivamente dichiarato illegittimo con sen- tenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C- 659/13 e C-34/14. I dinieghi venivano motivat i , quanto a 7 bollette, con il superamento del termine triennale di prescrizione di cui all’art. 236 Reg. (CE) n. 2913/92 e , quanto alle restanti dichiarazioni di im- portazioni, nel merito. 2. In particolare, l’Ufficio riteneva che le importazioni avessero ad oggetto calzature esportate da fornitori indicati nei Regolamenti di ese- cuzione (UE) nn. 1395/2016e 1647 /2016 , ai quali aveva fatto seguito il Reg. (UE) n. 2232/2017(impugnato questo davanti al Tribunale UE), Regolamenti che avevano reintrodotto retr oattivamente i dazi anti- dumping in relazione ai produttori asiatici indicati in allegato. 3. La CTP di Novara ha rigettato il ricorso. La CTR del Piemonte , con sentenza in data 23 luglio 2020, ha rigettato l’appello della società N.6104/21 R.G. Est. F. D’Aquino contribuente, rilevando che i provvedimenti di diniego erano stati emessi sulla base di Regolamenti in vigore. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a duemotivi , preceduti da una istanza di sospensione del giudizio , cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare parte ricorrente chiede sospendersi il giudizio di legittimità, in attesa della pronuncia del Tribunale UE, davanti al quale è stato impugnato il Regolamento (UE) n. 2017/2232. 2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., illegittimità del dazio antidumping, con conseguente diritto al rimborso per violazione del Panel control WTO del 28 ottobre 2011, della sentenza della CGUE del 4 febbraio 2016, C- 24/14, nonché dell’art. 221 del [OSCURATO:PERSONA]. Deduce parte ricorrente che la declaratoria di illegittimità dell’originario Rego- lamento (CE) 1472/2006dovrebbe comportare la caducazione di tutte le misure antidumping, indipendentemente da successive misure cor- rettive, come quelle indicate nel Regolamento (UE) n. 2017/2232, le- gate alla provenienza dei prodotti da alcuni fornitori di area asiatica indicati nel nuovo Regolamento. Osserva, inoltre, parte ricorrente che i Regolamenti che istituiscono dazi antidumping non possano avere ef- ficacia retroattivae che, in ogni caso, non può considerarsi prescritta l’azione di rimborso, se non facendola decorrere dalla novellata istitu- zione dei dazi per effetto del Reg. (UE) n. 2017/2232 e non dal prece- dente Regolamento dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art. 263 TFUE, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto di attendere il giudizio del Tribunale UE. N.6104/21 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Va rilevato preliminarmente come sia l’istanza di sospensione articolata con il primo profilo, sia il secondo motivo di gravame sono superati dall’intervenuta decisione del Tribunale UE (sentenza del 9 giugno 2021, confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre 2022, C-507/21, menzionata dalla stessa ricorrente in me- moria), i quali vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse. 5.Va pertanto esaminato il primo motivo, al quale occorre premet- tere la ricostruzione della vicenda normativache ha interessato le im- portazioni in oggetto. La Corte di Giustizia, nell’ambito di due contro- versie che coinvolgevano alcuni produttori di calzature cinesi e hong- konghesi –[OSCURATO:PERSONA] (HK), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (HK) Co. Ltd, [OSCURATO:PERSONA] S hoes e [OSCURATO:PERSONA] –ha annullato i regolamenti che impo- nevano i dazi dumping relativi ai suddetti fornitori. L’annullamento è avvenuto per avere i regolamenti violato l’obbligo di esaminarele do- mande dei produttori relative allo status di società operante in un’eco- nomia di mercato (SEM),nel caso in cui la Commissione avesse deciso di ricorrere al metodo del campionamento per il calcolo del margine di dumping e nel caso in cui i produttori non avessero fatto parte del campione selezionato (CGUE, sentenze del 2 febbraio 2012, C - 249/10P e del 15 novembre 2012 , C - 247/10 P ). 6. Successivamente, la Corte di Giustizia, adita nell’ambito di do- mande di rimborso di analoghi dazi antidumping proposte anche dalla società controllante dell’odierna ricorrente, ha dichiarato l’invalidità del Regolamento (CE) n. 1472/2006 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, nella parte in cui Consiglio e Commissione UE non si erano pronunciatisulle domande di concessione dello status di società operantiin un’economia di mercato presentate dai produttori-esporta- tori asiatici,nonché in relazione al nesso di causalità con il pregiudizio che derivava all’industria UE dal volume delle importazioni oggetto di N.6104/21 R.G. Est. F. D’Aquino dumping(CGUE, 4 febbraio 2016, C - 659/13 e 34/14). Si osserva, pe- raltro, che la suddetta sentenza è stata emessa in procinto della sca- denza del termine di quindici anni dall’adesione della RPC al WTO (2001), come indicato alla Sezione 15, lett. d) del Protocollo di ade- sione della PRC al WTO, che concerne il riconoscimento alla RPC dello status di economia di mercato (SEM) ai fini della metodologia dicalcolo del margine di dumping. 7. [OSCURATO:PERSONA] UE ha, quindi, ripreso il procedimento antidum- ping dal punto in cui la Corte di Giustizia lo aveva annullato, esami- nando se per le esportazioni per cui è causa prevalessero le condizioni di mercato. All’esito, sono stati emessi nuovi regolamenti di esecuzione che hanno istituito nuovamente dazi definitivi, con efficacia retroattiva (dal 2006 in avanti),senza alcuna soluzione di continuità, sulle impor- tazioni di calzature con tomaie in cuoio, in un caso – Reg. (UE) n. 1395/2016 -di provenienza cinese da determinati produttori indicati in allegato al suddetto Regolamento, in un altro –Reg. (UE) n. 1647/2016 –di provenienza vietnamita da altri produttori e, ulteriormente – Reg. (UE) n. 2232/2017 – di provenienza cinese e vietnamita di ulteriori produttoriindicati in allegato al Regolamento. 8. La Corte di Giustizia si è, infine,pronunciata sulla legittimità dei suddetti regolamenti, ritenendo che la Commissione possa sia istituire, sia ripristinare dazi antidumping annullati per dichiarazioni di invalidità sanabili(«after annulment or declaration of invalidity on grounds which may be remedied»: CGUE, 8 settembre 2022, Puma SE, C-507/21 P, punto 58), trovando detti regolamenti fondamento normativo negli artt. 9 e 14 R eg . (UE) n. 2016/1036 (CGUE, C - 507/21 P, cit., punto 59).Per l’effetto, la Corte di Giustizia ha ritenuto -quanto alle domande di rimborso di dazi originariamente annullati e successivamente ripri- stinati - che la reimposizione dei dazi osta al rimborso dei dazi pagati N.6104/21 R.G. Est. F. D’Aquino nel vigore dei precedenti regolamenti annullati per importazioni effet- tuate sino al 31 marzo 2011 (CGUE, C-507/21 P, cit., punto 68). 9. Alla luce di tali considerazioni, il motivo è inammissibile nella parte in cui rileva che il rigetto sia stato formulato sulla base di eventi successivi a quelli che avevano dato luogo al pagamento dei dazi - argomento sul quale parte ricorrente insiste diffusamente in memoria richiamandosi all’annullamento del precedente Regolamento (CE) n. 1472/2006 (pagg. 3 –5 mem.) - perché la motivazione è fondata pro- prio sull’evoluzione della normativa dell’Unione, che con il Reg. (UE) n. 2232/2017 ha inteso stabilizzare, in relazione alle importazioni dagli operatori indicati in allegato i dazi originariamente istituiti con il Reg. (CE) n. 1472/2006. 10. Il motivo è, in ogni caso , infondato , in quanto il rigetto dell’istanza di rimborso dei dazi è stato motivato dall’emissione di suc- cessivi regolamenti di esecuzione, in relazione ai quali la giurispru- denza dell’Unione ha ritenuto che l’emissione dei suddetti regolamenti - in particolare il R eg. (UE) n. 2232/2017 - osta al rimborso dei dazi originariamente corrisposti sulla base di Regolamenti invalidati per vizi che sono stati sanati dai successivi Regolamenti di esecuzione. 11. Né appare corretto richiamarsi alle dichiarazioni di illegittimità pronunciate dal WTO (in riferimento alla relazione del organo di conci- liazione del WTO, DSB: [OSCURATO:PERSONA]), posto che le norme del WTO e i relativi accordi non possono inficiare la legittimità dei Re- golamenti UE (CGUE, C-659/13 e C - 34/14 , cit., punto 92) , così come non ci si può conformare di per sé alle decisioni degli Organi di risolu- zione delle controversie interni al WTO, ancorché il termine assegnato all’Unione per conformarsi ad esse sia elasso (CGUE, C-659/13, cit., punti95 - 96 ). 12. Parimenti, deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità ( in relazione alla cui eccezione non è stata, N.6104/21 R.G. Est. F. D’Aquino peraltro, indicata, quale sarebbe la norma primaria che impatterebbe negativamente rispetto ai precetti costituzionali), non venendo in con- siderazione in questo caso l’imposizione retroattiva di una obbligazione tributaria, bensì un ostacolo al rimborso di un’imposta riconosciuta le- gittima da una disposizione eurounitaria. 13. Questa soluzione è conforme al diritto dell’Unione, ove si è os- servato che il regolamento con cui alcuni dazi già in vigore e annullati per un vizio proceduralevengono nuovamente istituiti in modo retroat- tivo,deve necessariamente precedere gli accertamenti « con cui le au- torità nazionali competenti calcolano l'importo del dazio da riscuotere in applicazione del regolamento di cui trattasi e comunicano tale importo» (CGUE, C-507/21 P, punto 83). Solo in questo caso si verificherebbe il caso di nuove imposizioni, per le quali è richiesta la preventiva e mana- zione di una norma primaria impositiva(nuovo regolamento), ma non an- che laddove si tratti di valutare istanze di rimborso di dazi originariamente richiestida regolamenti annullati, successivamente ripristinati con effica- cia retroattiva per le medesime importazioni per cui è causa. D’altro canto –come osserva la Corte di Giustizia – il diniego di rimborso non appare contrario ai principi di effettività ed equivalenza, posto che «anche se il regolamento di esecuzione 2016/223 non fosse stato adottato, le ricor- renti si sarebbero trovate in una situazione praticamente identica a quella in cui si trovano oggi. In tal caso, le ricorrenti avrebbero probabilmente ricevuto il rimborso dei dazi pagati ai sensi del regolamento n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione n. 1294/2009, ma sarebbero state nuo- vamente chiamate a pagare gli stessi importi ai sensi dei regolamenti di esecuzione impugnati»(CGUE, ult. cit., punto 79). 14. Questa interpretazione è, inoltre,conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma che l’eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l’abrogazione, solo in tal caso consentendosi N.6104/21 R.G. Est. F. D’Aquino il rimborso dei dazi riscossi prima dell’emissione della disposizione abrogatrice (Cass., Sez. V , 10 novembre 2020, n. 25096 ). Ciò in quanto l'abrogazione delle misure antidumping è frutto di mera oppor- tunità degli organi dell’Unione e non può avere effetto retroattivo (Cass., Sez. V, 7 novembre 2019, n. 28668); né i dazi hanno natura sanzionatoria, per cui a essi non è applicabile il principiodi retroattività della disposizione successiva più favorevole(Cass., Sez. V, 14 novem- bre 2019, n. 29649; Cass., Sez. V, 4 novembre 2009, n. 23381). 15. Se, pertanto, l’abrogazione di dazi non può consentire il rim- borso di quelli corrisposti in precedenza, salvo che la disposizione suc- cessivamente introdotta ne preveda espressamente la rimborsabilità, a maggior ragione il rimborso non è consentito ove la disposizione suc- cessiva ne preveda espressamente la reintroduzione. La sentenza im- pugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 16. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricor- rente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggi