Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19769/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato - riducendo la pena - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato - riducendo la pena - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di furto in abitazione; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043); - che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 19769/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris