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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1979

Cassazione n. 17050/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1979 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico)motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla funzione dell'assegno posdatato, a tutela dell'acquirente, ma non per questo presagio di un possibile, futuro, inadempimento; nonché le corrette e congrue considerazioni sulla sussistenza di una preventiva condizione di insolvenza); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1979 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico)motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla funzione dell'assegno posdatato, a tutela dell'acquirente, ma non per questo presagio di un possibile, futuro, inadempimento; nonché le corrette e congrue considerazioni sulla sussistenza di una preventiva condizione di insolvenza); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17050/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris