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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37199/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Entrambi motivi (mancata esclusione della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche) sono generici e, comunque, manifestamente infondati.

Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Cagliari si è correttamente uniformata alle regulae iuris di questa Corte, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai numerosissimi precedenti penali, la reiterazione dell'illecito è chiaramente espressione di pericolosità sociale.

La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la gravità della condotta e l'intensità del dolo. dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a m mende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Entrambi motivi (mancata esclusione della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche) sono generici e, comunque, manifestamente infondati. Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Cagliari si è correttamente uniformata alle regulae iuris di questa Corte, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai numerosissimi precedenti penali, la reiterazione dell'illecito è chiaramente espressione di pericolosità sociale. La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la gravità della condotta e l'intensità del dolo. dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a m mende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 37199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris